Regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,
visto l'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che un protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all'articolo 4 dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, un protocollo finanziario ed un atto finale sono stati firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A nome della Comunità sono conclusi, approvati e confermati il protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria contemplata all'articolo 4 dell'accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, i suoi allegati, il protocollo finanziario e le dichiarazioni allegate all'atto finale.
I testi dei due protocolli e dell'atto finale sono allegati al presente regolamento.
Le disposizioni dei due protocolli, in conformità rispettivamente dell'articolo 63, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entrano in vigore il primo giorno del mese che segue la data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui al paragrafo 1 dei suddetti articoli.
Articolo 2
Per quanto riguarda la Comunità, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee stabilisce l'atto di notifica, in applicazione rispettivamente degli articoli 63 e 12 dei due protocolli.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.
Per il Consiglio
Il Presidente
T. WESTERTERF




