Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio
del 25 febbraio 2008
che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2007/750/PESC del 19 novembre 2007 che modifica la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar [1],
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 28 ottobre 1996 il Consiglio, preoccupato per l’assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti umani in Birmania/Myanmar, ha istituito alcune misure restrittive nei confronti del paese con la posizione comune 1996/635/PESC [2]. Dette misure sono state successivamente prorogate e modificate dalla posizione comune 2000/346/PESC [3], abrogate e sostituite dalla posizione comune 2003/297/PESC [4], quindi prorogate dalla posizione comune 2004/423/PESC [5], rafforzate dalla posizione comune 2004/730/PESC [6], modificate dalla posizione comune 2005/149/PESC [7] e prorogate e modificate dalla posizione comune 2005/340/PESC [8]. Il Consiglio ha poi adottato la posizione comune 2006/318/PESC [9] in considerazione della situazione politica in Birmania/Myanmar, caratterizzata:
- dall’incapacità dimostrata dalle autorità militari di avviare discussioni concrete con il movimento democratico riguardo ad un processo che porti alla riconciliazione nazionale, al rispetto dei diritti umani e alla democrazia,
- dall'incapacità di consentire una convenzione nazionale autentica ed aperta,
- dal perdurare della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi, di altri membri della Lega nazionale per la democrazia (NLD) e di altri detenuti politici,
- dalle vessazioni che continuano a subire l’NLD e altri movimenti politici organizzati,
- dalle continue e gravi violazioni dei diritti umani, compresa la mancanza di iniziative volte ad eliminare il ricorso al lavoro forzato conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione del 2001 del gruppo ad alto livello dell’Organizzazione internazionale del lavoro e alle raccomandazioni e proposte delle successive missioni della stessa organizzazione, e
- dai recenti sviluppi, quali le sempre maggiori limitazioni imposte alle attività delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative.
(2) La posizione comune 2006/318/PESC stabiliva pertanto che fossero mantenute le misure restrittive nei confronti del regime militare nella Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, di rispetto dei diritti umani e di democrazia. Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/318/PESC includevano l’embargo sugli armamenti, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell’esportazione di materiali che potessero essere utilizzati per la repressione interna, il congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati, il divieto di viaggio per tali persone fisiche e il divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti finanziari e di acquisire o aumentare una partecipazione in tali società.
(3) Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti della Birmania/Myanmar sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004 [10].
(4) In risposta alla brutale repressione perpetrata dalle autorità birmane nei confronti di manifestanti pacifici nel settembre 2007 e le persistenti gravi violazioni dei diritti umani in Birmania/Myanmar, il 19 novembre 2007 il Consiglio ha deciso di adottare nuove misure restrittive nei confronti del regime militare del paese, oltre alle misure già in vigore ai sensi della posizione comune 2006/318/PESC.
(5) La posizione comune 2007/750/PESC prevede nuove misure restrittive in relazione ad importazioni provenienti dalla Birmania/Myanmar, esportazioni verso la Birmania/Myanmar e investimenti in Birmania/Myanmar che riguardano l’industria del legname e alcune industrie estrattive.
Essa richiede inoltre l’estensione della sfera d’applicazione delle attuali restrizioni agli investimenti in imprese possedute o controllate da persone o entità associate al regime e l’allargamento ad altri ufficiali di alto livello in servizio nelle forze armate birmane delle categorie di persone i cui fondi e risorse economiche sono soggetti a congelamento.
(6) Da più di un decennio, il Consiglio e i membri della comunità internazionale condannano ripetutamente la pratica della tortura, le esecuzioni sommarie ed arbitrarie, i lavori forzati, gli abusi ai danni delle donne, gli arresti di natura politica, gli spostamenti forzati di popolazione e le restrizioni dei diritti fondamentali di libertà di espressione di cui è responsabile il regime della Birmania/Myanmar. Considerate le gravi e ripetute violazioni dei diritti fondamentali in atto da molto tempo, tra cui rientra la recente brutale repressione delle manifestazioni pacifiche, le misure restrittive previste dal presente regolamento hanno come obiettivo la promozione del rispetto dei diritti umani fondamentali e quindi la tutela della morale pubblica.
(7) Le nuove misure restrittive riguardano settori che costituiscono una fonte di reddito per il regime militare della Birmania/Myanmar. Esse si applicano quindi al legno e ai prodotti del legno, al carbone, all’oro, all’argento, ad alcuni metalli comuni e alle pietre preziose e semipreziose. In tali settori alcune misure limitano le importazioni, le esportazioni e gli investimenti. L’elenco delle entità oggetto delle nuove restrizioni agli investimenti e all’assistenza finanziaria all’esportazione dovrebbe corrispondere all’elenco di cui all’allegato I della posizione comune 2007/750/PESC che riporta le entità della Birmania/Myanmar che hanno interessi in tali settori.
(8) Tali restrizioni sono state introdotte per evitare che gli operatori economici soggetti alla giurisdizione CE traggano vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque facilitano l’attuazione di tali politiche, che violano il diritto internazionale e sono incompatibili con i principi di libertà e di democrazia, con il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto condivisi dagli Stati membri.
(9) L’ambito di applicazione del divieto di investimento imposto dal regolamento (CE) n. 817/2006 dovrebbe essere allineato alla posizione comune 2007/750/PESC e l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di tale regolamento dovrebbe essere aggiornato.
(10) L’elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna dovrebbe essere aggiornato sulla base di raccomandazioni fornite da esperti e tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti [11].
(11) Poiché alcune delle misure summenzionate rientrano nell’ambito di applicazione del trattato CE, la loro attuazione richiede l’adozione di una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, ai fini di una loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
(12) Per maggiore chiarezza è opportuno adottare un nuovo testo, contenente tutte le pertinenti disposizioni modificate, in sostituzione del regolamento (CE) n. 817/2006 che dovrebbe essere abrogato.
(13) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
Definizioni
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "importazione", l’introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità o in altri territori ai quali si applica il trattato, alle condizioni previste dall’articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [12], essa comprende la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad un regime di esonero condizionale e l’immissione in libera pratica, ma esclude il transito e la custodia temporanea;
b) "esportazione", l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità o da altro territorio cui si applica il trattato, alle condizioni previste dall’articolo 299 dello stesso. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 essa comprende l’uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l’uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco, ma esclude il transito;
c) "esportatore", la persona fisica o giuridica a nome della quale è rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel paese terzo e che ha la facoltà di decidere che il prodotto sia spedito fuori dal territorio doganale della Comunità o da altro territorio cui si applica il trattato;
d) "assistenza tecnica", qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende l’assistenza orale;
e) "fondi", le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
ii) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i prestiti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
iii) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni o gli altri impegni finanziari;
vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
vii) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
f) "congelamento dei fondi", il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
g) "risorse economiche", le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
h) "congelamento delle risorse economiche", il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;
i) "territorio della Comunità", i territori cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
CAPO 2
Restrizioni all’importazione e all’acquisto
Articolo 2
1. L’allegato I comprende le merci appartenenti alle seguenti categorie:
a) legname rotondo, legname e prodotti del legno;
b) carbone e alcuni metalli; e
c) pietre preziose e semipreziose.
2. È vietato:
a) importare le merci di cui all’allegato I, se queste
i) sono originarie della Birmania/Myanmar o
ii) sono state esportate dalla Birmania/Myanmar;
b) acquistare merci di cui all’allegato I che si trovano in Birmania/Myanmar;
c) trasportare merci di cui all’allegato I, se queste sono originarie della Birmania/Myanmar o sono esportate dalla Birmania/Myanmar in qualsiasi altro paese e se la loro destinazione finale si trova nella Comunità; oppure
d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze, dirette o indirette, siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).
3. L’origine delle merci è determinata conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92.
4. L’importazione, l’acquisto e il trasporto di merci che presentano un carattere occasionale e consistono esclusivamente di prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari non sono considerati rientranti nel divieto di cui al paragrafo 2.
Articolo 3
1. L’articolo 2, paragrafo 2 non si applica alle merci che, anteriormente a 10 marzo 2008, erano in corso di spedizione in virtù di un obbligo contrattuale di fornire le merci ad una parte contraente nella Comunità. Le merci sono considerate in corso di spedizione se hanno lasciato la Birmania/Myanmar alla volta della destinazione finale nella Comunità prima della data in questione.
2. Spetta alla parte interessata dimostrare alle autorità doganali, per mezzo di opportuni documenti, che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Se tali documenti non sono presentati al momento della dichiarazione delle merci, le autorità doganali bloccano le merci.
3. Se i documenti necessari non sono presentati entro due mesi o se, dopo la presentazione dei documenti, le autorità doganali non sono convinte che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte, le autorità doganali gestiscono le merci bloccate conformemente alla pertinente legislazione nazionale.
CAPO 3
Restrizioni all’esportazione
Articolo 4
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna presenti nell’allegato II, originarie o meno della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Birmania/Myanmar da dipendenti delle Nazioni Unite, dell’Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e dello sviluppo e loro collaboratori unicamente per loro uso personale.
Articolo 5
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, merci o tecnologie di cui all’allegato III a imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle seguenti industrie:
a) industria forestale e trasformazione del legname;
b) estrazione di carbone, oro, argento, ferro, stagno, rame, tungsteno, piombo, manganese, nichel e zinco;
c) estrazione e lavorazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi.
2. L’allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie utilizzate nelle industrie di cui al paragrafo 1. Esso non comprende beni inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
3. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 è richiesta un’autorizzazione preliminare per esportare, direttamente o indirettamente, merci o tecnologie di cui all’allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie alla domanda di autorizzazione. Se l’esportatore non è stabilito nella Comunità, spetta al venditore, fornitore o operatore del trasferimento stabilito nella Comunità ottenere la necessaria autorizzazione preliminare. La domanda è presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, indicate nei siti web di cui all’allegato IV. Prima dell’esportazione, al trasportatore è consegnata la necessaria autorizzazione.
5. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV non rilasciano autorizzazioni di esportazione per le merci e tecnologie elencate nell’allegato III se esistono motivi validi per ritenere che tali merci e tecnologie saranno fatte pervenire ad un’impresa stabilita in Birmania/Myanmar operante nelle industrie di cui al paragrafo 1.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate solamente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito indicate nei siti web di cui all’allegato IV. Tali autorizzazioni sono valide in tutta la Comunità.
7. Le autorità competenti possono rilasciare un’autorizzazione alle condizioni che esse ritengono appropriate, per esempio l’obbligo di fornire una dichiarazione dell’utilizzatore finale. Le autorità competenti possono, a norma del paragrafo 4 o 5, annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni che esse hanno già rilasciato.
8. Se le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare l’autorizzazione o la annullano, sospendono, limitano in misura sostanziale o revocano, lo Stato membro in questione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione comunicando loro le informazioni pertinenti, in particolare relativamente ai prodotti, all’utilizzatore finale o all’impresa in Birmania/Myanmar interessata, conformemente agli obblighi di riservatezza previsti dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio [13].
9. Prima di rilasciare l’autorizzazione relativa allo stesso utilizzatore finale o alla stessa impresa in Birmania/Myanmar, lo Stato membro consulta innanzitutto lo Stato membro che ha rifiutato l’autorizzazione. Se, a seguito di tali consultazioni, lo Stato membro in questione decide di rilasciare un’autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, comunicando loro tutte le informazioni pertinenti per giustificare la decisione.
Articolo 6
L’articolo 5 non si applica alle merci che si trovavano in corso di spedizione anteriormente a 10 marzo 2008. Le merci sono considerate in corso di spedizione se hanno lasciato la Comunità alla volta della destinazione finale in Birmania/Myanmar prima della data in questione.
Articolo 7
1. È vietato:
a) fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica connessa con attività militari nonché con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
2. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, il cui elenco figura all’allegato II), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui all’allegato II, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
3. Per quanto riguarda le imprese, le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui all’allegato V, è vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di merci e tecnologie di cui all’allegato III o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.
4. L’allegato V comprende:
a) imprese stabilite in Birmania/Myanmar attive nei seguenti settori:
i) industria forestale e trasformazione del legname;
ii) estrazione di carbone, oro, argento, ferro, stagno, rame, tungsteno, piombo, manganese, nichel e zinco;
iii) estrazione e lavorazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi;
b) persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da, oppure operanti per conto o a nome di, imprese possedute o controllate da, oppure operanti per conto o a nome di, tali imprese.
5. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
6. Il divieto di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.
Articolo 8
1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica relativa a merci o tecnologie elencate nell’allegato III ad imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle industrie di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 è richiesta un’autorizzazione preliminare per la fornitura di assistenza tecnica correlata a merci e tecnologie elencate nell’allegato III a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Birmania/Myanmar o per uso in Birmania/Myanmar.
3. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono l’assistenza tecnica presentano alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie alla loro domanda di autorizzazione. La domanda è presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente indicate nei siti web di cui all’allegato IV.
4. Le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV non autorizzano la fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci e alle tecnologie elencate all’allegato III se esistono motivi validi per ritenere che l’assistenza tecnica sarà fornita a favore di — o che essa avvantaggerà in qualsiasi modo — un’impresa stabilita in Birmania/Myanmar attiva nei settori di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
5. Se le domande sono conformi al presente articolo, si applicano i paragrafi da 5 a 8 dell’articolo 5.
Articolo 9
1. In deroga all’articolo 4 e all’articolo 7, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:
a) la vendita, la fornitura, il trasferimento e l’esportazione di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, di cui all’allegato II, destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità o ad operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite;
b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale per lo sminamento e di attrezzature destinate ad essere utilizzate nelle operazioni di sminamento; e
c) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica correlati ad attrezzature, materiale, programmi e operazioni di cui alle lettere a) e b).
2. In deroga all’articolo 5, paragrafi 1 e 6, all’articolo 7, paragrafo 3 e all’articolo 8, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all’allegato IV possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle merci e delle tecnologie elencate nell’allegato III a destinazione delle imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria e dei relativi finanziamenti, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la transazione rappresenta l’adempimento di un obbligo contrattuale a vendere, fornire o trasferire le merci in questione o a fornire l’assistenza o i finanziamenti in questione ad un’impresa o a una joint venture in Birmania/Myanmar;
b) il contratto o l’accordo che ha fatto insorgere l’obbligo è stato concluso dal venditore, dal fornitore o dall’operatore incaricato del trasferimento anteriormente a 10 marzo 2008, e
c) tale contratto o accordo fa riferimento ad un investimento nell’impresa in questione o all’acquisizione o alla creazione della stessa oppure alla creazione della joint venture in questione.
3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV possono autorizzare, alle condizioni che esse ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
a) attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea e della Comunità;
b) materiale per le operazioni di gestione delle crisi dell’Unione europea e delle Nazioni Unite.
Articolo 10
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per attività che hanno già avuto luogo.
CAPO 4
Congelamento di fondi e risorse economiche
Articolo 11
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati dai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati figuranti nell’allegato VI.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato VI, o destinarli a loro vantaggio.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
Articolo 12
1. L’articolo 11, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti legati a tali conti; oppure
b) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti alle disposizioni più vicine nel tempo del regolamento (CE) n. 1081/2000 [14], del regolamento (CE) n. 798/2004 [15], del regolamento (CE) n. 817/2006 [16]o del presente regolamento, a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
2. L’articolo 11, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità od organismo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
Articolo 13
1. Le autorità competenti indicate nei siti web di cui all’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessarie per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone figuranti nell’allegato VI e dei familiari ad esse collegati, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinate esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinate esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessarie per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito ad ogni autorizzazione concessa in conformità del paragrafo 1.
Articolo 14
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l’entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
CAPO 5
Restrizioni al finanziamento di alcune imprese
Articolo 15
1. L’allegato VII comprende:
a) imprese possedute o controllate dal governo della Birmania/Myanmar oppure gli enti pubblici, le società, comprese le imprese di diritto privato in cui le autorità pubbliche detengono una quota di maggioranza, e le agenzie di tale Stato;
b) le imprese possedute o controllate dai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar oppure persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati; e
c) persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da, oppure operanti per conto o a nome di, le imprese di cui alle lettere a) o b).
2. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII o l’acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite emessi da imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato VII;
b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c) la creazione di joint venture con le imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII, con le filiali di tali imprese o con persone giuridiche, entità od organismi affiliati controllati da tali imprese.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l’elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni di cui al paragrafo 2.
4. Il paragrafo 2 non pregiudica l’esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci o servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento e i consueti accordi supplementari in collegamento con l’esecuzione di tali contratti, quali le assicurazioni dei crediti all’esportazione.
5. I divieti di cui al paragrafo 2, lettera a), non ostano all’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data in cui l’impresa è stata designata per prima dal Consiglio, come indicato nell’allegato V o VII.
6. I divieti di cui al paragrafo 2, lettera b) non impediscono l’aumento di una partecipazione in imprese, persone giuridiche, entità o organismi di cui all’allegato V o VII, se tale estensione è prevista da un contratto concluso con l’impresa in questione prima della data in cui l’impresa è stata designata per prima dal Consiglio, come indicato nell’allegato V o VII.
7. Prima di qualsiasi transazione di cui al paragrafo 6, la persona, l’entità o l’organismo che intende aumentare una partecipazione in un’impresa, persona giuridica, entità o organismo di cui all’allegato V o VII informa le autorità competenti dello Stato membro in questione indicate nei siti web di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione.
8. Il divieto di cui al paragrafo 2, lettera a) non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
CAPO 6
Disposizioni generali e finali
Articolo 16
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi devono:
a) fornire immediatamente alle autorità competenti indicate nei siti web di cui all’allegato IV nel paese in cui risiedono o sono stabilite qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 11, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; e
b) cooperare con le autorità competenti indicate nei siti web di cui all’allegato IV per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 17
La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare le informazioni relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme o alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 18
1. La Commissione è autorizzata a:
a) modificare l’allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
b) modificare gli allegati V, VI e VII sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati I, II e III della posizione comune 2006/318/PESC.
2. È pubblicato un avviso sulle modalità di presentazione delle informazioni relative agli allegati V, VI e VII [17].
Articolo 19
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 20
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano tramite i siti web di cui all’allegato IV.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le comunicano ogni eventuale cambiamento successivo.
Articolo 21
Il presente regolamento si applica:
a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;
d) a tutte le persone giuridiche, entità od organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro;
e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità.
Articolo 22
Il regolamento (CE) n. 817/2006 è abrogato.
Articolo 23
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
A. Vizjak
[1] GU L 308 del 24.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 287 dell’8.11.1996, pag. 1.
[3] GU L 122 del 24.5.2000, pag. 1.
[4] GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2003/907/PESC (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 81).
[5] GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/340/PESC (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88).
[6] GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17.
[7] GU L 49 del 22.2.2005, pag. 37.
[8] GU L 108 del 29.4.2005, pag. 88.
[9] GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/750/PESC.
[10] GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2007 (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 1).
[11] GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
[12] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
[13] Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
[14] Regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l’esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29).
[15] Regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4).
[16] Regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004 (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2007 (GU L 185 del 17.7.2007, pag. 1).
[17] GU C 65 del 11.3.2008.




