Santinelli ed altri c. Italia, no. 65141/01, sentenza del 17/05/2011
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- Categoria: Traduzioni
- Pubblicato 30 Ottobre 2011
- di Jessica Tristano
ABSTRACT
Secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore effettivo del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Di seguito, una volta detratto l'importo eventualmente assegnato a livello nazionale, l'ammontare deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. Bisogna altresì applicare gli interessi per compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo che è trascorso dallo spossessamento dei terreni. Tali interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
La Corte rileva che i ricorrenti hanno ricevuto a livello nazionale un importo corrispondente al valore di mercato dei loro beni rivalutati più interessi dalla data della perdita di proprietà, vale a dire nel 1984 e nel 1987. Pertanto gli interessati hanno già ottenuto una somma sufficiente a soddisfare i criteri d'indennizzo summenzionati.
Resta da valutare la perdita di chances subita a seguito dell'espropriazione (Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC] sopra, § 107). La Corte ritiene opportuno prendere in considerazione il danno derivante dall'indisponibilità del terreno durante il periodo compreso tra l'inizio dell'occupazione legittima (1981) fino alla perdita della proprietà (1984 e 1987). Da questo importo sarà detratta la somma già ricevuta dai ricorrenti a livello nazionale a titolo di indennizzo per l'occupazione. Decidendo secondo equità la Corte assegna congiuntamente ai ricorrenti 30.000 EUR.




