Bocellari e Rizza c. Italia, no. 399/02, sentenza del 13/11/2007
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- Categoria: Traduzioni
- Pubblicato 26 Ottobre 2011
- di Jessica Tristano
ABSTRACT
34. La Corte ricorda che la pubblicità della procedura degli organi giudiziari di cui all'articolo 6 § 1 tutela le parti da un'amministrazione segreta della giustizia al di là del controllo del pubblico (v., Riepan c. Austria, no 35115/97, § 27, CEDU 2000 -XII); essa costituisce anche un modo per mantenere la fiducia nei tribunali. Mediante la trasparenza dell'amministrazione della giustizia, si mira ad attuare lo scopo dell'articolo 6 § 1: un giusto processo, la cui la garanzia rappresenta uno dei principi di ogni società democratica, ai sensi della Convenzione (vedere tra gli altri, Tierce e altri c. San Marino, n. 24954/94, 24971/94 e 24972/94, § 92, CEDU 2000-IX).
35. L'articolo 6 § 1, tuttavia, non preclude ai giudici, data la peculiarità del caso sottoposto al loro esame, di derogare a questo principio: ai sensi di tale disposizione, " (...) l'ingresso nella sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico per tutto o parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa ledere gli interessi della giustizia"; l'udienza a porte chiuse, con chiusura totale o parziale, deve allora essere strettamente imposta dalle circostanze della causa (v., ad esempio, mutatis mutandis, Diennet c. Francia, 26 settembre 1995, serie A n. 325 - A, § 34).
36. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le circostanze eccezionali, relative alla natura delle questioni da esaminare nel procedimento in questione (v., mutatis mutandis, Miller c. Svezia 8 febbraio 2005, n. 55853/00, § 29), possano giustificare la deroga alla pubblica udienza (v., in particolare GOC c. Turchia [GC], n. 36590/97, CEDU 2002-V, § 47). Considera, per esempio, che il contenzioso della sicurezza sociale, altamente tecnico, spesso si presta meglio ad una difesa scritta che ad una orale e che è comprensibile che in un tale campo le autorità nazionali tengano conto degli imperativi di efficienza ed economia, visto che l'organizzazione sistematica del dibattimento può costituire un ostacolo alla particolare diligenza richiesta in materia di sicurezza sociale, (v., ad esempio, Miller e Schuler-Zgraggen sopra). Va tuttavia notato che, nella maggior parte dei casi relativi ad un procedimento innanzi alle autorità giudiziarie "civili" nei quali si è pervenuti a questa conclusione, il ricorrente aveva avuto la possibilità di sollecitare la tenuta di una pubblica udienza.
37. Come la Corte ha dichiarato nel caso Martinie (Martinie c. Francia [GC], n. 58675/00, CEDU 2006 -...), la situazione è diversa quando, sia in primo grado che in appello, una procedura "civile" nel merito si svolge a porte chiuse in virtù di una regola generale ed assoluta, senza che la persona interessata abbia la possibilità di chiedere una pubblica udienza, facendo valere i particolari del suo caso. Una tale procedura non potrebbe essere compatibile con l'articolo 6 § 1 della Convenzione: salvo che in circostanze del tutto eccezionali, un giustiziabile deve avere almeno l'opportunità di sollecitare il dibattimento pubblico, potendo essere tuttavia opposte le porte chiuse avuto riguardo delle peculiarità del caso e dei motivi di cui sopra (vedi Martinie, supra, § 42).
38. Nel caso di specie, lo svolgimento in camera di consiglio della procedura per l'applicazione di misure di prevenzione, sia in primo grado che in appello, è espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e le parti non hanno avuto la possibilità di chiedere e ottenere una pubblica udienza. Inoltre, lo stesso governo dubita della possibilità di successo di un'eventuale richiesta di pubblico dibattimento delle parti.
39. La Corte apprezza la tesi del governo secondo cui interessi superiori, quali ad esempio la tutela della privacy dei minori o di terzi indirettamente coinvolti dal controllo finanziario, possano a volte entrare in gioco in questo tipo di procedura. Inoltre, la Corte non dubita che una procedura volta principalmente al controllo delle finanze e dei movimenti di capitale possano avere un alto grado di tecnicità. Tuttavia, non si deve perdere di vista la questione delle procedure di prevenzione e gli effetti che possono avere sulla situazione personale delle persone coinvolte.
40. La Corte osserva che questo tipo di procedura mira all'applicazione della confisca dei beni e dei capitali, che influenza direttamente e sostanzialmente la situazione finanziaria del prevenuto. Di fronte a tale posta in gioco, non si può dire che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria per garantire i diritti della persona interessata (vedi Martinie, supra, § 43 e, a contrario, Jussila c. Finlandia [ GC], n. 73053/01, § 48, CEDU 2006 -...).
41. In sintesi, la Corte ritiene indispensabile che gli individui coinvolti in una procedura di applicazione delle misure di prevenzione abbiano almeno la possibilità di richiedere una pubblica udienza dinanzi alle commissioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello.
In questo caso, i ricorrenti non hanno beneficiato di questa opportunità. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.




