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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

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    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Paleari c. Italia, no. 55772/08, sentenza del 26/07/2011

ABSTRACT

La Corte osserva che questo caso è simile a diversi casi in cui viene esaminata la compatibilità dei procedimenti per l'attuazione delle misure di prevenzione con le esigenze del giusto processo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02, 13 novembre 2007; Perre e altri c. Italia, n. 1905-1905, 8 luglio 2008, Leone c. Italia, n. 30506/07, 2 febbraio 2010; Capitani e Campanella c. Italia, n. 24 920 / 07, 17 maggio 2011).

23. Nei suddetti casi, la Corte ha osservato che il procedimento in camera di consiglio per l'applicazione delle misure di prevenzione, sia durante il primo grado che in appello, è espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e le parti non possono richiedere e ottenere una pubblica udienza.

24. Pur ammettendo che interessi superiori e l'elevato grado di tecnicità possono spesso entrare in gioco in tali procedimenti, la Corte ha ritenuto necessario che i prevenuti si vedano almeno riconosciuta la possibilità di richiedere una pubblica udienza dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello, tenuto conto soprattutto dell'oggetto delle misure preventive e degli effetti che si potrebbero verificare sulla condizione personale delle persone coinvolte.

25. La Corte ritiene che questo caso non presenta elementi distintivi rispetto ai casi di cui sopra.

26. Conclude, quindi, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE

27. Il ricorrente sostiene che la confisca dei beni abbia violato il suo diritto di proprietà. Egli invoca l'articolo 1 del Protocollo n. 1 che, nella parte rilevante, dispone:

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle con-dizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute neces-sarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle impo-ste o di altri contributi o delle ammende."

28. La Corte ricorda di aver già constatato che l'ingerenza di cui al presente caso, vale a dire la confisca dei beni in base all'articolo 2 ter della legge 1965, è volta ad evitare l'uso non autorizzato e socialmente pericoloso di beni la cui provenienza legittima non è stata dimostrata. Si ritiene quindi che tale ingerenza risponde ad un interesse generale (Arcuri e tre altri c. Italia (dec.), n. 52024/99, CEDU 2001-VII, Riel e altri c. Italia ( dicembre), n. 52439/99, 4 settembre 2001; Capitani e Campanella c. Italia, citata).

29. In merito alla proporzionalità dell'ingerenza, la Corte osserva che, nel decidere sull'applicazione delle misure preventive, i giudici nazionali si sono basati sui numerosi indizi a carico del ricorrente, concernenti la sua partecipazione ad associazione a delinquere impegnata in attività di usura e ricettazione. Dopo aver esaminato la situazione finanziaria del ricorrente, i giudici concludevano che l'acquisto dei beni confiscati non sarebbe potuto avvenire se non con l'uso dei profitti illeciti.

30. D'altronde, nell'atto d'appello e nel ricorso per cassazione, il ricorrente aveva contestato la confisca dei beni. Le sue argomentazioni erano state esaminate dai tribunali. Secondo la Corte, il procedimento nel contraddittorio delle parti che aveva avuto luogo dinanzi ai giudici italiani aveva offerto al ricorrente la possibilità di sottoporre le sue ragioni alle autorità competenti.

31. In queste circostanze, data la discrezionalità degli Stati nel regolamentare "l'utilizzo dei beni in modo conforme all'interesse generale", in particolare nel contesto di una politica criminale volta a contrastare il fenomeno della grande delinquenza, la Corte ha concluso che l'ingerenza nel diritto del ricorrente al godimento dei propri beni non è sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito.

32. Ne consegue che tale motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI.

33. Invocando l'articolo 6 § § 2 e 3 b) e d) della Convenzione, il ricorrente lamenta, sotto diversi aspetti, l'iniquità del procedimento che ha portato all'applicazione di misure di prevenzione, in assenza di qualsiasi condanna contro di lui.

34. La Corte ricorda innanzitutto che l'articolo 6 si applica ai procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in materia civile, soprattutto alla luce della loro finalità "patrimoniale" (Arcuri c. Italia, cit., Riel e altri c. l'Italia, cit. e Bocellari Rizza c. Italia (dec.), n. 399/02, 28 ottobre 2004 e 16 marzo 2006).

35. Ricorda poi che non rientra nella sua competenza trattare gli errori di fatto o di diritto presumibilmente commessi da un giudice nazionale a meno che e nella misura in cui questi possano avere violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione (vedi García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 28, CEDU 1999-I). Inoltre, l'ammissibilità delle prove rileva in virtù della normativa interna, e ricade, in linea di principio, sui tribunali nazionali l'interpretazione di tale legge (v., tra molti altri, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, sentenza del 19 dicembre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII, p. 2955, § 31). Il ruolo della Corte è limitato a garantire la compatibilità con la Convenzione degli effetti dell'interpretazione nazionale (Edificaciones March Gallego SA c. Spagna, sentenza del 19 febbraio 1998, Raccolta 1998-I, p. 290, § 33).

36. In questo caso, il ricorrente, rappresentato e difeso da un difensore di fiducia, ha preso parte al procedimento e ha avuto l'opportunità di presentare le osservazioni e le prove volte a salvaguardare i propri interessi. La Corte ha rilevato che la procedura per l'applicazione di misure di prevenzione si è svolta nel rispetto del contraddittorio nei tre gradi del giudizio.

37. La Corte rileva inoltre che i giudici italiani non potevano fondarsi su semplici sospetti. Hanno dovuto sviluppare e valutare oggettivamente i fatti presentati dalle parti e nulla nel caso presente dimostra che abbiano valutato in maniera arbitraria gli elementi che sono stati presentati.

38. Ne consegue che tale motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione.