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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Lautsi c. Italia [GC] no. 30814/06, sentenza del 18/03/2011

 

ABSTRACT

[...] 63. La Corte non accetta la tesi del governo secondo cui l'obbligo imposto agli Stati contraenti dalla seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 riguarda soltanto il contenuto dei programmi scolastici, in modo che la questione della presenza dei crocifissi nelle aule della scuola di Stato esulerebbe dal suo campo di applicazione.
È vero che un certo numero di casi in cui la Corte ha esaminato questa disposizione riguarda il contenuto e l'attuazione del programma scolastico. Tuttavia, come la Corte ha già sottolineato, l'obbligo per gli Stati contraenti di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non si applica solo al contenuto dell'insegnamento e al modo in cui la prestazione è fornita; detto obbligo li vincola all' "esercizio" di tutte le "funzioni" - nei termini della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 - in materia di istruzione e di insegnamento (v. essenzialmente Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, già citata, § 50; Valsamis c. Grecia, 18 dicembre 1996, § 27, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, Hasan e Eylem Zengin, citata sopra, § 49, e Folgerø, citata sopra, § 84). Ciò include senza dubbio l'organizzazione dell'ambiente scolastico per cui il diritto interno attribuisce tale funzione alle autorità pubbliche.
È in tale contesto che va considerata la presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole statali italiane (cfr. articolo 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924, articolo 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928 e 159 e 190 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - punti 14 e 19).
64. In generale, la Corte ritiene che, qualora l'organizzazione dell'ambiente scolastico sia di competenza delle autorità pubbliche, tale compito deve essere visto come una funzione assunta dallo Stato in materia di istruzione e di insegnamento, ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.
65. Ne consegue che la decisione sulla presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato convenuto in materia di istruzione e di insegnamento e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1. Questo lo rende un settore in cui entra in gioco l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
66. La Corte ritiene inoltre che il crocifisso è soprattutto un simbolo religioso. I giudici nazionali sono giunti alla stessa conclusione e, in ogni caso il governo non l'ha contestato. La questione se il crocifisso abbia altri significati al di là del suo simbolismo religioso non è decisiva in questa fase del giudizio.
Non ci sono prove dinanzi alla Corte che l'esposizione di un simbolo religioso sulle pareti dell' aula possa influire sugli studenti e quindi non si può ragionevolmente affermare che esso abbia o meno un effetto sui giovani le cui convinzioni sono ancora in fase di formazione.
Tuttavia, è comprensibile che il primo ricorrente possa vedere nell'esposizione dei crocifissi nelle aule della scuola statale, in precedenza frequentata dai suoi figli, una mancanza di rispetto da parte dello Stato verso il suo diritto di garantire la educazione e la didattica in conformità alle proprie convinzioni filosofiche. Tuttavia, la percezione soggettiva del ricorrente non è di per sé sufficiente a dimostrare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.
67. Il governo, da parte sua, ha spiegato la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche statali, in quanto risultato dello sviluppo storico in Italia, come un fatto che conferiva non solo una connotazione religiosa, ma anche una identità corrispondente ad una tradizione che ha ritenuto importante perpetuare. Ha aggiunto che, di là del suo significato religioso, il crocifisso simboleggia i principi ed i valori che hanno costituito il fondamento della democrazia e della civiltà occidentale, e che la sua presenza in aula era giustificabile per questo motivo.
68. La Corte ritiene che la decisione o meno di perpetuare una tradizione rientra in linea di massima nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. La Corte deve inoltre tener conto del fatto che l'Europa è segnata da una grande diversità tra gli Stati di cui si compone, in particolare nel campo dello sviluppo culturale e storico. Sottolinea, tuttavia, che il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione e nei suoi protocolli.
Per quanto riguarda il parere del governo sul significato del crocifisso, la Corte rileva che il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno opinioni divergenti in proposito e che la Corte costituzionale non ha statuito (cfr. i paragrafi 16 e 23 sopra). Non spetta alla Corte di prendere una posizione riguardo a un dibattito interno tra i giudici nazionali.
69. Resta il fatto che gli Stati contraenti godono di un margine di apprezzamento per riconciliare l'esercizio delle funzioni in materia di istruzione e di insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche (paragrafi 61-62 sopra).
Ciò vale per l'organizzazione dell'ambiente scolastico e per l'impostazione e pianificazione del programma di studio (come la Corte ha già rilevato: vedere essenzialmente le citate sentenze nei casi di Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, § § 50-53; Folgerø , § 84; e Zengin, § § 51-52, punto 62). La Corte ha quindi il dovere di rispettare in linea di principio le decisioni degli Stati contraenti in queste materie, compreso il ruolo accordato alla religione, a condizione che tali decisioni non portino ad una forma di indottrinamento (ibid.).
70. La Corte conclude, nel caso di specie, che la decisione sulla presenza dei crocifissi nelle aule della scuola statale è, in principio, una questione che rientra nel margine di apprezzamento dello Stato convenuto. Inoltre, il fatto che non esiste un consenso europeo sulla questione (paragrafi 26-28 sopra) muove a favore di tale approccio.
Questo margine di apprezzamento, comunque, va di pari passo con la vigilanza europea (v., ad esempio, mutatis mutandis, Leyla Sahin, già citata, § 110), poiché il compito della Corte nel caso di specie è di determinare se il limite di cui al punto 69 è stato superato.
71. A questo proposito, è vero che, prescrivendo la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche dello Stato -simbolo che si riferisce senza dubbio al cristianesimo, a prescindere che gli venga accordato un ulteriore valore laico- i regolamenti attribuiscono alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante in ambito scolastico.
Questo non è di per sé sufficiente, tuttavia, per indicare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto e per stabilire una violazione dei requisiti di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1.
La Corte rinvia su questo punto, mutatis mutandis, alle sentenze in precedenza citate Folgerø e Zengin. Nel caso Folgerø, in cui è stata chiamata ad esaminare il contenuto delle lezioni di "cristianesimo, religione e filosofia" (KRL), trovava che il fatto che il programma riservasse alla conoscenza della religione cristiana uno spazio maggiore rispetto a quella di altre religioni e filosofie, non poteva di per sé essere considerato come un allontanamento dai principi di pluralismo ed obiettività equivalente ad indottrinamento. Essa spiegava che in relazione al posto occupato dal cristianesimo nella storia e nella tradizione dello Stato convenuto - Norvegia - la questione doveva essere considerata come rientrante nel margine di apprezzamento relativo alla pianificazione e all'impostazione del programma di studio (vedi Folgerø, citata supra, § 89). Arrivava ad una simile conclusione nel contesto delle lezioni di "cultura religiosa ed etica" nelle scuole turche, dove il programma dava maggiore importanza alla conoscenza dell'Islam per il fatto che, nonostante la natura laica dello Stato, l'Islam fosse la religione maggioritaria praticata in Turchia (vedere Zengin, già citata, § 63).
72. Inoltre, un crocifisso su un muro è un simbolo essenzialmente passivo e questo punto è di fondamentale importanza secondo la Corte, in particolare tenendo conto del principio della neutralità (cfr. supra, punto 60). Non può essere considerato come una influenza sugli allievi paragonabile a quella esercitata dal discorso didattico o dalla partecipazione ad attività religiose (vedi su questi punti e Folgerø Zengin, già citata, § 94 e § 64, rispettivamente).
73. La Corte rileva che, nella sua sentenza del 3 novembre 2009, la Camera appoggiava la tesi secondo cui l'esposizione dei crocifissi nelle aule aveva un impatto significativo sul secondo e terzo ricorrente, all'epoca di undici e tredici anni. La Camera rilevava che, nella pubblica istruzione, i crocifissi, che era impossibile non notare nelle aule scolastiche, erano stati necessariamente percepiti come una parte integrante dell'ambiente scolastico e potevano quindi essere considerati "potenti simboli esterni" ai sensi del decisione in Dahlab, già citata (v. § § 54 e 55 della sentenza).
La Grande Camera non condivide tale approccio. Essa ritiene che tale decisione non possa costituire un precedente in questo caso, perché i fatti sono completamente diversi.
Essa sottolinea che il caso della Dahlab riguardava il provvedimento che vietava al ricorrente di indossare il velo islamico durante l'insegnamento, ai fini di tutelare le fedi religiose degli alunni e dei loro genitori e di applicare il principio della neutralità confessionale nelle scuole sancito dal diritto interno. Dopo aver osservato che le autorità avevano debitamente pesato gli interessi in gioco, la Corte dichiarava, tenuto conto soprattutto della tenera età dei fanciulli per i quali la ricorrente era responsabile, che le autorità non avevano superato il loro margine di apprezzamento.
74. Inoltre, gli effetti della maggiore visibilità che la presenza del crocifisso dà al Cristianesimo nelle scuole devono essere ulteriormente valutati in considerazione dei seguenti punti. In primo luogo, la presenza del crocifisso non è associato all'insegnamento obbligatorio del cristianesimo (vedi i dati comparativi di diritto di cui Zengin, già citata, § 33). In secondo luogo, secondo le indicazioni fornite dal governo, l'Italia si apre ad un ambiente scolastico parallelo ad altre religioni. Il governo segnalava a tal proposito che non era vietato agli alunni di portare il velo islamico o altri simboli o indumenti aventi una connotazione religiosa; erano possibili soluzioni alternative per far sì che la scuola si misurasse con pratiche religiose minoritarie; l'inizio e la fine del Ramadan erano "spesso celebrati" nelle scuole; l'insegnamento religioso facoltativo poteva essere organizzato nelle scuole per "tutte le confessioni religiose riconosciute" (vedi sopra, punto 39). Inoltre, nulla suggeriva che le autorità fossero intolleranti verso gli alunni che credessero in altre religioni, che fossero non credenti o che avessero convinzioni filosofiche non-religiose.
Inoltre, i ricorrenti non affermavano che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche avesse incoraggiato lo sviluppo di pratiche di insegnamento con una tendenza al proselitismo, né che il secondo e il terzo ricorrente avessero mai subito un riferimento tendenzioso a quella presenza da parte di un insegnante nell'esercizio delle sue funzioni.
75. Infine, la Corte rileva che la prima ricorrente godeva pienamente del diritto come genitore di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali come educatrice e di guidarli in un percorso in linea con le sue convinzioni filosofiche (cfr. , in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen e Valsamis, già citata, § § 54 e 31 rispettivamente).
76. Emerge da quanto precede che, nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola statale frequentata dai figli della prima ricorrente, le autorità avevano agito entro i limiti del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto relativamente al suo obbligo di rispettare, nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare la conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.
77. La Corte conclude pertanto che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 nei confronti della prima ricorrente. Si ritiene inoltre che nessuna questione si pone a norma dell'articolo 9 della Convenzione.