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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Follo ed altri c. Italia, no. 28433/03, sentenza del 31 Gennaio 2012

Abstract 

 

21. Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ricorda di aver già ammesso che un’amministrazione possa aver bisogno di un certo periodo di tempo per effettuare un pagamento. Tuttavia, trattandosi di un ricorso risarcitorio preordinato a rimediare alle conseguenze dell’eccessiva durata dei procedimenti, tale lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare i sei mesi dal momento in cui la sentenza di risarcimento è divenuta definitiva (v., in primo luogo, Cocchiarella v. Italia, citata supra, § 89).

22. Inoltre, un’autorità statale non può giustificarsi con la mancanza di risorse per non aver soddisfatto un debito fondato su una decisione giurisdizionale (vedi Cocchiarella contro Italia, citata supra, § 90; Burdov c. Russia, § 35).

23. La Corte ha rilevato che l'importo assegnato dalla giurisdizione "Pinto" è stato pagato dopo un periodo di sei mesi dal giorno in cui la decisione è diventata definitiva (vedi tabella allegata).

24. Il Governo ritiene che il termine di sei mesi per il pagamento del risarcimento "Pinto" debba decorrere dal giorno in cui il cancelliere notifica la decisione della corte d'appello "Pinto" all'amministrazione come descritto all'articolo 136 del codice di procedura civile, o dalla data in cui il ricorrente provvede alla notifica della decisione in questione all'amministrazione nelle condizioni previste dagli articoli 137, 475 e 479 del codice (punto 7 sopra).

25. Nella sentenza Simaldone c. Italia (n. 22644/03, § § 51-54, CEDU 2009 ... (estratti), la Corte ha già respinto la tesi del Governo e ha stabilito che il termine di sei mesi per il pagamento decorre, in conformità alla giurisprudenza Cocchiarella c. Italia, a partire dalla data in cui la decisione diventa esecutiva, vale a dire dal deposito presso la cancelleria della sentenza "Pinto", che nessuna delle parti ha impugnato presso la Corte di Cassazione.

26. La Corte non vede motivo per giungere ad una conclusione diversa.

27. Il governo sostiene che l'articolo 6 della Convenzione non è stato violato perché il ritardo nell'esecuzione delle decisioni "Pinto", che qualifica come irrisorio, è stato compensato dalla concessione degli interessi di mora.