Follo ed altri c. Italia, no. 28433/03, sentenza del 31 Gennaio 2012
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- Categoria: Traduzioni
- Pubblicato 17 Marzo 2012
- di Jessica Tristano
Abstract
21. Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ricorda di aver già ammesso che un’amministrazione possa aver bisogno di un certo periodo di tempo per effettuare un pagamento. Tuttavia, trattandosi di un ricorso risarcitorio preordinato a rimediare alle conseguenze dell’eccessiva durata dei procedimenti, tale lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare i sei mesi dal momento in cui la sentenza di risarcimento è divenuta definitiva (v., in primo luogo, Cocchiarella v. Italia, citata supra, § 89).
22. Inoltre, un’autorità statale non può giustificarsi con la mancanza di risorse per non aver soddisfatto un debito fondato su una decisione giurisdizionale (vedi Cocchiarella contro Italia, citata supra, § 90; Burdov c. Russia, § 35).
23. La Corte ha rilevato che l'importo assegnato dalla giurisdizione "Pinto" è stato pagato dopo un periodo di sei mesi dal giorno in cui la decisione è diventata definitiva (vedi tabella allegata).
24. Il Governo ritiene che il termine di sei mesi per il pagamento del risarcimento "Pinto" debba decorrere dal giorno in cui il cancelliere notifica la decisione della corte d'appello "Pinto" all'amministrazione come descritto all'articolo 136 del codice di procedura civile, o dalla data in cui il ricorrente provvede alla notifica della decisione in questione all'amministrazione nelle condizioni previste dagli articoli 137, 475 e 479 del codice (punto 7 sopra).
25. Nella sentenza Simaldone c. Italia (n. 22644/03, § § 51-54, CEDU 2009 ... (estratti), la Corte ha già respinto la tesi del Governo e ha stabilito che il termine di sei mesi per il pagamento decorre, in conformità alla giurisprudenza Cocchiarella c. Italia, a partire dalla data in cui la decisione diventa esecutiva, vale a dire dal deposito presso la cancelleria della sentenza "Pinto", che nessuna delle parti ha impugnato presso la Corte di Cassazione.
26. La Corte non vede motivo per giungere ad una conclusione diversa.
27. Il governo sostiene che l'articolo 6 della Convenzione non è stato violato perché il ritardo nell'esecuzione delle decisioni "Pinto", che qualifica come irrisorio, è stato compensato dalla concessione degli interessi di mora.




