Di Sarno ed altri c. Italia, no. 30765/08, sentenza del 10/01/2012
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- Categoria: Traduzioni
- Pubblicato 30 Gennaio 2012
- di Jessica Tristano
110. La raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti sono, senza dubbio, attività pericolose (vedere, mutatis mutandis, Öneryildiz, § 71). Pertanto, verteva sullo Stato un obbligo positivo di adottare misure ragionevoli e appropriate a tutela dei diritti delle parti interessate al rispetto della vita privata e familiare e, più in generale, al godimento di un ambiente sano e protetto (vedi tartari, § 107). La Corte sottolinea anche il margine di discrezionalità degli Stati nella scelta delle misure concrete per adempiere agli obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (v. Fadeyeva, § 96).
Nel caso di specie, dal 2000 al 2008, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti era stato affidato a imprese di diritto privato, mentre il servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Somma Vesuviana era stato affidato ad alcune società a capitale pubblico. Il fatto che le autorità italiane assegnassero a terzi la gestione di un servizio pubblico non poteva sicuramente sollevarle dagli obblighi di vigilanza di cui ai sensi all'articolo 8 della Convenzione (v. López Ostra, supra, § § 44 -58).
111. La Corte rileva che il governo italiano abbia adottato, a partire da maggio 2008, diverse misure e preso le iniziative per superare le difficoltà incontrate nella regione Campania. Lo stato di emergenza dichiarato in Campania l’11 febbraio 1994 era stato revocato il 31 dicembre 2009. Il Governo, naturalmente, ha ammesso l'esistenza di una crisi, ma l’ha qualificata situazione di forza maggiore. A questo proposito, la Corte si limita a ricordare che ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite sulla responsabilità dello Stato per fatto internazionalmente illecito, la "forza maggiore" è definita come "(...) (...) una forza irresistibile o un evento imprevisto che sfugge al controllo dello Stato e che rende materialmente impossibile, date le circostanze, eseguire [un] obbligo [internazionale ]" (punto 77 sopra). Viste anche le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso C-297/08 sopra citato, la Corte ritiene che le circostanze invocate dallo Stato italiano non integrino un’ipotesi di forza maggiore.
112. Secondo la Corte, anche se si ritiene, come affermato dal Governo, che la fase acuta della crisi è durata solo cinque mesi - da fine 2007 a maggio 2008 - e nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto, è chiaro che l'incapacità prolungata delle autorità italiane nel garantire il buon funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ha violato il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione nel suo aspetto sostanziale.
113. Tuttavia, per quanto riguarda l'aspetto procedurale dell'articolo 8 e il motivo della mancata diffusione di informazioni volte a consentire ai ricorrenti di valutare il rischio cui erano esposti, la Corte sottolinea che gli studi commissionati dal servizio di Protezione Civile erano stati pubblicati nel 2005 e nel 2008. Pertanto, la Corte conclude che le autorità italiane abbiano soddisfatto l'obbligo di informare le persone interessate, compresi i ricorrenti, sui rischi potenziali cui erano esposti continuando ad abitare in Campania. Pertanto, non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione in tal senso.




