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  • Corso Robert Schuman 2012

    Professione Legale Internazionale ed Europea: La Tutela dei Diritti Fondamentali dell'Uomo.
    Strasburgo, 9 Luglio - 10 Agosto 2012

  • Corso Robert Schuman 2012: Destinatari

    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza. I beneficiari devono essere decisi a dare un importante valore aggiunto alla propria formazione e professione al fine di proporsi, al termine del corso, come avvocati internazionalisti e consulenti legali specializzati nella tutela internazionale dei Diritti Umani dinanzi alle Corti Europee.

  • Corso Robert Schuman 2012: Contenuti

    Il Dialogo tra le Corti Nazionali, Internazionali ed Europee; Fondamenti e Procedura della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; il Diritto alla Vita Familiare; la Tutela della Proprietà; il Divieto di Discriminazione; il Diritto Penale Internazionale; il Diritto alla Vita; l'Equo Processo Penale; la Ragionevole Durata dei Processi.

  • Corso Robert Schuman 2012: Stage

    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage retribuito della durata di 3 mesi del valore complessivo di € 1.200,00 presso DUit SRL. Sono previsti, inoltre, n° 2 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee.

  • Corso Robert Schuman 2012: Servizi

    La quota di iscrizione comprende inoltre: accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco per tutte le esigenze relative al Corso; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa; account con accesso illimitato sulla Rivista “Diritti Umani in Italia”; info sulla città di Strasburgo.

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Traduzioni


 

Follo ed altri c. Italia, no. 28433/03, sentenza del 31 Gennaio 2012

Un’autorità statale non può giustificarsi con la mancanza di risorse per non aver soddisfatto un debito fondato su una decisione giurisdizionale. [...]. La Corte ha stabilito che il termine di sei mesi per il pagamento decorre, in conformità alla giurisprudenza Cocchiarella c. Italia, a partire dalla data in cui la decisione diventa esecutiva, vale a dire dal deposito presso la cancelleria della sentenza "Pinto", che nessuna delle parti ha impugnato presso la Corte di Cassazione.

Di Sarno ed altri c. Italia, no. 30765/08, sentenza del 10/01/2012

La raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti sono, senza dubbio, attività pericolose (vedere, mutatis mutandis, Öneryildiz, § 71). Pertanto, verteva sullo Stato un obbligo positivo di adottare misure ragionevoli e appropriate a tutela dei diritti delle parti interessate al rispetto della vita privata e familiare e, più in generale, al godimento di un ambiente sano e protetto (vedi tartari, § 107). La Corte sottolinea anche il margine di discrezionalità degli Stati nella scelta delle misure concrete per adempiere agli obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (v. Fadeyeva, § 96).

A. Menarini Diagnostics SRL c. Italia, no. 43509/08, sentenza del 27/09/2011

"In questo caso, la sanzione contestata non è stata inflitta da un giudice dopo un procedimento nel contraddittorio delle parti, ma dall'AGCM. Se conferire alle autorità amministrative il compito di perseguire e punire le contravvenzioni non è incompatibile con la Convenzione, va sottolineato, tuttavia, che il soggetto interessato deve essere in grado di impugnare ogni decisione adottata nei suoi confronti davanti ad un giudice che offra le garanzie di cui all'articolo 6."

Paleari c. Italia, no. 55772/08, sentenza del 26/07/2011

"La Corte osserva che questo caso è simile a diversi casi in cui viene esaminata la compatibilità dei procedimenti per l'attuazione delle misure di prevenzione con le esigenze del giusto processo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02, 13 novembre 2007; Perre e altri c. Italia, n. 1905-1905, 8 luglio 2008, Leone c. Italia, n. 30506/07, 2 febbraio 2010; Capitani e Campanella c. Italia, n. 24 920 / 07, 17 maggio 2011). 23. Nei suddetti casi, la Corte ha osservato che il procedimento in camera di consiglio per l'applicazione delle misure di prevenzione, sia durante il primo grado che in appello, è espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e le parti non possono richiedere e ottenere una pubblica udienza. 24. Pur ammettendo che interessi superiori e l'elevato grado di tecnicità possono spesso entrare in gioco in tali procedimenti, la Corte ha ritenuto necessario che i prevenuti si vedano almeno riconosciuta la possibilità di richiedere una pubblica udienza dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello, tenuto conto soprattutto dell'oggetto delle misure preventive e degli effetti che si potrebbero verificare sulla condizione personale delle persone coinvolte. 25. La Corte ritiene che questo caso non presenta elementi distintivi rispetto ai casi di cui sopra. 26. Conclude, quindi, che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione."

Bocellari e Rizza c. Italia, no. 399/02, sentenza del 13/11/2007

"La Corte ricorda che la pubblicità della procedura degli organi giudiziari di cui all'articolo 6 § 1 tutela le parti da un'amministrazione segreta della giustizia al di là del controllo del pubblico (v., Riepan c. Austria, no 35115/97, § 27, CEDU 2000 -XII); essa costituisce anche un modo per mantenere la fiducia nei tribunali. Mediante la trasparenza dell'amministrazione della giustizia, si mira ad attuare lo scopo dell'articolo 6 § 1: un giusto processo, la cui la garanzia rappresenta uno dei principi di ogni società democratica, ai sensi della Convenzione (vedere tra gli altri, Tierce e altri c. San Marino, n. 24954/94, 24971/94 e 24972/94, § 92, CEDU 2000-IX).

L'articolo 6 § 1, tuttavia, non preclude ai giudici, data la peculiarità del caso sottoposto al loro esame, di derogare a questo principio: ai sensi di tale disposizione, " (...) l'ingresso nella sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico per tutto o parte del processo nell'interesse della moralità, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa ledere gli interessi della giustizia"; l'udienza a porte chiuse, con chiusura totale o parziale, deve allora essere strettamente imposta dalle circostanze della causa (v., ad esempio, mutatis mutandis, Diennet c. Francia, 26 settembre 1995, serie A n. 325 - A, § 34)."

Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], 23458/02, sentenza del 24/03/2011

"La Corte osserva anzitutto che l'uso eccessivo della forza è stato "assolutamente necessario in difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale" (v. punto 194 sopra) e che non vi è stata violazione dell'obbligo positivo di proteggere la vita durante la organizzazione e pianificazione delle operazioni di polizia durante il G8 di Genova e i tragici eventi di Piazza Alimonda."

Santinelli ed altri c. Italia, no. 65141/01, sentenza del 17/05/2011

"In assenza di un atto formale di espropriazione, l'occupazione dei terreni da parte della Pubblica Amministrazione non può essere considerata "prevedibile", poiché solo a seguito di decisione giudiziaria definitiva il principio di espropriazione e l'acquisizione di terreni da parte del Governo possono dirsi effettivamente applicati.

Nel caso Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte per quanto riguarda i criteri d'indennizzo in caso di espropriazione indiretta. Secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Grande Camera, l'indennizzo deve corrispondere al valore effettivo del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia ordinata dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Di seguito, una volta detratto l'importo eventualmente assegnato a livello nazionale, l'ammontare deve essere attualizzato per compensare gli effetti dell'inflazione. Bisogna altresì applicare gli interessi per compensare, almeno in parte, il lungo periodo di tempo che è trascorso dallo spossessamento dei terreni. Tali interessi devono corrispondere all'interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato."

Agrati ed altri c. Italia, no. 43549/08, 6107/09, 5087/09, sentenza del 07/06/2011

"Se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall'articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, all'ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, cit., § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzales e altri cit., § 57). (...) L'esigenza della parità delle armi comporta l'obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (v., in particolare, causa Dombo Beheer BV c. Paesi Bassi, dal 27 ottobre, 1993, § 33, Serie A, No. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 46)."

Lautsi c. Italia [GC] no. 30814/06, sentenza del 18/03/2011

"La Corte rileva che la prima ricorrente godeva pienamente del diritto come genitore di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali come educatrice e di guidarli in un percorso in linea con le sue convinzioni filosofiche (cfr. , in particolare, Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen e Valsamis, già citata, § § 54 e 31 rispettivamente).
Emerge dunque che, nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola statale frequentata dai figli della prima ricorrente, le autorità avevano agito entro i limiti del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato convenuto relativamente al suo obbligo di rispettare, nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare la conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche."

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