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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Le competenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Ricorso per inadempimento (o procedura d’infrazione) artt. 258-259-260 TFUE: l’oggetto di questo ricorso è la violazione da parte di uno Stato membro di “uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati”. La suddetta violazione può essere relativa ad un obbligo direttamente discendente dai Trattati oppure può riguardare gli atti adottati dalle istituzioni in virtù dei Trattati stessi. Rispetto a questo ultimo caso, frequenti sono i ricorsi relativi alla mancata o errata trasposizione delle direttive (su queste ultime rimandiamo all’art. 288 par. 3 TFUE).

Il ricorso per inadempimento può essere proposto dalla Commissione europea, giacché in virtù dell’art. 17 TUE essa “vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati”. L’art. 259 TFUE prevede, invece, la possibilità per ciascuno degli Stati membri di dare inizio alla procedura d’infrazione, qualora reputi che un altro Stato non abbia rispettato gli obblighi incombenti in virtù del Trattato.

Il ricorso per inadempimento prevede due fasi: una preliminare fase precontenziosa (interamente nelle mani della Commissione) e una successiva ed eventuale fase contenziosa (che si svolge dinnanzi alla Corte). La prima, da un lato, ha lo scopo di far pervenire le parti ad una soluzione amichevole della controversia, in modo da evitare l’intervento della Corte; dall’altro lato, rappresenta il presupposto necessario per poter adire la Corte di Giustizia. Inoltre, la fase precontenziosa tende ad assicurare allo Stato il rispetto del diritto di difesa.

La fase precontenziosa si articola nel modo seguente:

  1. la Commissione invia allo Stato membro la cd. lettera di messa in mora (o diffida), con la quale comunica formalmente allo Stato interessato l’avvio della procedura e mette quest’ultimo nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dalla stessa Commissione.
  2. Lo Stato presenta le osservazioni sulla questione posta dalla Commissione. In mancanza delle osservazioni o qualora queste non soddisfino la Commissione si passa alla fase successiva.
  3. La Commissione europea presenta un parere motivato, con il quale espone in maniera definitiva gli addebiti dello Stato e invita quest’ultimo a conformarsi entro un termini stabilito (che di solito è di due mesi).

Qualora, entro il termine stabilito lo Stato non si sia conformato al parere motivato emesso dalla Commissione si passa alla fase contenziosa dinnanzi alla Corte (art. 258, par. 2 TFUE).

Se la Corte accerta l’esistenza dell’inadempimento emette una sentenza dichiarativa che, nonostante venga comunemente chiamata sentenza di condanna, in realtà si limita ad accertare l’esistenza dell’inadempimento. È ben vero, tuttavia, che lo Stato ai sensi dell’art. 260 TFUE “è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta” e in caso ciò non avvenga la Commissione ha il potere di ricorrere nuovamente alla Corte contro lo Stato doppiamente inadempiente. La Corte, in questo caso, imporrà allo Stato il pagamento di una sanzione pecuniaria.

 

Ricorso di annullamento artt. 263 – 264 TFUE: l’oggetto di questo ricorso è il controllo di legittimità che la Corte di Giustizia dell’UE esercita sugli atti legislativi. In particolare, con riferimento alla natura degli atti imputabili, l’art. 263 TFUE recita testualmente: “La Corte di Giustizia dell’Unione Europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi”. A tal proposito si è, peraltro, espressa la Corte la quale in alcune importanti pronunce a chiarito la natura degli atti sui quali esercitare il controllo. Ricordiamo a tal proposito le seguenti sentenze: 31 marzo 1971, Commissione c. Consiglio, causa 22/70, in Racc. 263; 23 aprile 1986, Parti écologiste «Les Verts» c. Parlamento europeo, causa 294/83, in Racc. 1339; 15 marzo 2005, Spagna c. Eurojust, causa C-160/03, in Racc. I-2077.

Il fine della procedura è quello di annullare gli atti illegittimi (art. 264 TFUE).

Le istituzioni i cui atti possono essere impugnati sono dotati di legittimazione passiva. I soggetti legittimati a proporre il ricorso, e quindi dotati di legittimazione attiva, sono individuati dall’art. 263 comma 2-3-4. A tal proposito si effettua una distinzione tra ricorrenti privilegiati e ricorrenti non privilegiati. Sono ricorrenti privilegiati gli Stati membri (vale a dire le sole autorità di Governo degli Stati membri), il Parlamento, il Consiglio e la Commissione e, a fronte di ciò, il loro diritto di ricorso non è soggetto ad alcun limite. Sono, invece, ricorrenti non privilegiati le persone fisiche e giuridiche (rientrano in questa categoria anche le regioni), le quali possono ricorrere solo se un atto le riguardi direttamente ed individualmente. A tal proposito la giurisprudenza della Corte è vastissima, ci limitiamo in questa sede a citare solo alcune delle pronunce più rilevanti. Sui ricorrenti privilegiati: 27 settembre 1988, Parlamento c. Consiglio, causa 302/87, in Racc. 5615; 18 giugno 2002, Germania c. Commissione, causa C-242/00, in Racc. I-5603. Sui ricorrenti non privilegiati: 15 luglio 1963, Plaumann & Co c. Commissione, causa 25/62, in Racc. 197; 21 marzo 1997, (ordinanza), Région Wallonne c. Commissione, causa C-95/97, in Racc. I-1787; 15 giugno 1999, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia c. Commissione, causa T-288/97, in Racc. II-1871; 3 maggio 2002, Jégo-Quéré e Cie SA c. Commissione, causa T-177/01, in Racc. II-2365; 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio, causa C-50/00 P, in Racc. I-6677.

L’art. 263 comma 2 elenca i vizi di legittimità che possono essere fatti valere nel ricorso di annullamento:

  1. 1.      incompetenza, che si ha quando l’istituzione che ha emanato l’atto non ha il potere di farlo, perché spetta ad un’altra istituzione, oppure quando nessuna istituzione ha il potere di emanare l’atto giacché questo non rientra tra le competenze dell’Unione Europea, ma in quelle degli Stati membri. A tal proposito per maggiore chiarezza si veda: 30 giugno 1993, Antonio Devillez e a. c. Parlamento, causa T-46/90, in Racc. II-699; 19 novembre 1998, Portogallo c. Commissione, causa C-159/96, in Racc. I-7379.
  2. 2.      Violazione delle forme sostanziali: sussiste quando non sono rispettati i requisiti formali che influiscono sul contenuto dell’atto, come le forme relative al procedimento da seguire per l’emanazione dell’atto, oppure la violazione dell’obbligo di motivazione (che è quella più rilevante). Sul punto rimandiamo a: 29 ottobre 1980, Roquette Frères SA c. Consiglio, causa 138/79, in Racc. 3333; 30 giugno 1993, Antonio Devillez e a. c. Parlamento, causa T-46/90, in Racc. II-699.
  3. 3.      Violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione: si tratta di un vizio relativo alla sostanza dell’atto, vale a dire alla sua “legalità interna”. Inoltre, esso può essere relativo alla violazione di una norma giuridica che in virtù della gerarchia delle fonti è sovraordinata a quella contenuta nell’atto impugnato.
  4. 4.      Sviamento di potere: si ha questo vizio quando l’istituzione che emana l’atto ha il potere per farlo, ma essa persegue scopi diversi da quelli per cui tale potere le era stato attribuito. 21 giugno 1988, Industrie Siderurgiche Associate – I.S.A. e a. c. Commissione, cause riunite 32/87, 52/87, 57/87, in Racc. 3305; 7 marzo 2002, Italia c. Commissione, causa C-310/99, in Racc. I-2289.

L’art. 263 ultimo comma stabilisce che il termine entro il quale può essere presentato il ricorso è di due mesi. Tale termine decorre dalla pubblicazione dell’atto nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, o dalla notificazione dell’atto ai destinatari oppure in mancanza di pubblicazione e di notifica il termine decorre dal momento in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.

Con la sentenza di annullamento la Corte, in caso di accoglimento del ricorso, dichiara “nullo e non avvenuto l’atto impugnato” (art. 264, comma 1 TFUE). La sentenza di annullamento produce effetti erga omnes e sin dal momento in cui l’atto è stato emanato.

 

Ricorso in carenza art. 265 TFUE: tale ricorso riguarda non eventuali comportamenti attivi, ma è relativo ai comportamenti omissivi delle istituzioni dell’UE. I presupposti per il ricorso in carenza sono l’esistenza di un obbligo ad agire a causa dell’istituzione in causa e la violazione dell’obbligo stesso. Il ricorso è ricevibile solo se l’istituzione sia stata preventivamente richiesta di agire e se sia decorso un termine di due mesi dalla suddetta richiesta. Anche il ricorso in carenza prevede un’obbligatoria fase precontenziosa, che si esplica attraverso la richiesta di agire. Se entro due mesi da questa l’istituzione non prende posizione, si apre la fase contenziosa. Anche in questo caso si fa la distinzione tra ricorrenti privilegiati (Stati e istituzioni) e ricorrenti non privilegiati (persone fisiche e giuridiche). La sentenza emanata è una sentenza di accertamento.

 

Rinvio pregiudiziale art. 267 TFUE: esso ha rappresentato nel corso del processo di integrazione europea uno dei più validi strumenti di cooperazione tra giudici nazionali e giudici comunitari. Questo istituto prevede la richiesta, da parte di un giudice nazionale (richiesta discrezionale per i giudici nazionali di non ultima istanza, mentre obbligatoria per i giudici nazionali di ultima istanza) di supporto della Corte di giustizia per la soluzione di una controversia che coinvolge una norma dell’UE, realizzando in questo modo uno dei principi cardine dell’ordinamento dell’Unione Europea, che è quello della leale collaborazione di cui all’art. 4 par. 3 TUE. In particolare, la competenza pregiudiziale si esplica senza una correlazione diretta con un’attività contenziosa, dal momento che in essa la Corte non dirime una controversia, pur conservando la sua natura giurisprudenziale, dato che non si traduce in una mera esplicazione di un’attività consultiva. La previsione della competenza di cui sopra ebbe, all’origine, come finalità quella di assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto comunitario e di “rafforzare la capacità di questo corpus normativo comune di “resistere” alle particolarità dei sistemi nazionali”.

L’art. 267 TFUE stabilisce che la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati (rinvio pregiudiziale d’interpretazione) e sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organo e dagli organismi dell’Unione (rinvio pregiudiziale di validità).

Il rinvio pregiudiziale d’urgenza (PPU): GUUE C 64 dell’8 marzo 2008, pp. 1-2; Decisione del Consiglio recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e modifiche adottate da quest’ultima il 15 gennaio 2008 in GUUE L 24 del 29 gennaio 2008, pp. 39-41.

Il rinvio pregiudiziale d’urgenza è stato fortemente voluto dalla Corte di Giustizia, la quale nel settembre2006 hapresentato al Consiglio una proposta di modifica del proprio regolamento di procedura, al fine di introdurre un procedimento che le consentisse di pronunciarsi rapidamente su questioni particolarmente sensibili, quali quelle relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo V TFUE). Il procedimento pregiudiziale di urgenza è disciplinato dall’ art. 23 bis del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 104 ter del suo regolamento di procedura ed è attivabile esclusivamente per i rinvii pregiudiziali nei settori di cui al Titolo V TFUE relativo a visti, immigrazione e le altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, ivi compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La procedura d’urgenza, in via ordinaria, è richiesta dal giudice nazionale il quale è chiamato a presentare “le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e giustificano l’applicazione di tale procedimento derogatorio”, tuttavia, è prevista in via straordinaria la possibilità per il presidente della Corte di proporre d’ufficio che una questione pregiudiziale venga risolta mediante il procedimento d’urgenza poiché, prima facie, risulti evidente e necessario verificare la necessità di utilizzo di detta procedura. L’introduzione di questa nuova procedura ha essenzialmente come finalità quella di ridurre i tempi processuali, giacché nell’ambito del Titolo V TFUE sono spesso previste questioni delicate che determinano situazioni per le quali è necessario assicurare celerità, come la privazione della libertà personale, o la potestà dei genitori in merito alla custodia di minori, etc. 

Nel caso in cui la sezione ritenga effettivamente presenti “circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza”, tale decisione viene immediatamente trasmessa senza essere tradotta in altre lingue oltre a quella processuale, al giudice nazionale, alle parti in causa, allo Stato membro, alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento (se ad essere controverso è uno dei loro atti). Questi soggetti sono autorizzati a depositare, nella lingua processuale ed entro un breve termine, osservazioni scritte. È evidente che a dare celerità al procedimento è l’utilizzo della lingua processuale ed il superamento della lunga fase delle traduzioni. Inoltre, altri interessati come ad esempio Stati membri diversi da quello di appartenenza del giudice del rinvio, non possono accedere alla fase di deposito delle osservazioni scritte, ma possono partecipare all’udienza e, se lo ritengono necessario, possono esporre oralmente le loro osservazioni.

Altro elemento che garantisce celerità al procedimento è l’utilizzo di internet per le comunicazioni trala Corte, i giudici nazionali, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie.

Va rilevata, inoltre, l’assenza delle conclusioni dell’Avvocato generale, il quale in ogni caso non viene completamente escluso dal procedimento giacché si legge nel disposto dell’articolo 104 ter che la decisione viene presa dopo aver “sentito” l’Avvocato generale, il quale, peraltro viene “sentito” anche in merito all’attivazione o meno del procedimento d’urgenza.

Va rilevato che l’utilizzo del procedimento d’urgenza garantisce, altresì, il rispetto del diritto ad una tutela giudiziaria effettiva e del diritto ad una durata ragionevole del processo, assicurando, in tal modo, il rispetto dell’art. 6 e dell’art. 13 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. per maggiore chiarezza si veda Corte di Giustizia, 11 luglio 2008, Inga Rinau, caso C-195/08 PPU; Corte di giustizia, 12 agosto 2008, Goicoechea, caso C-296/08 PPU; Corte di Giustizia, 28 aprile 2011, El Dridi, caso C-61/11 PPU.