Il diritto alla ragionevole durata del processo penale nella giurisprudenza europea ed i suoi riflessi sull’ordinamento interno
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- Categoria: Saggi
- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Giovanni Romano
In primo luogo l'articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo obbliga gli Stati contraenti ad organizzare le loro giurisdizioni in maniera tale da permetter loro di rispondere alle esigenze di questa norma, in ragione del fatto che la giustizia non può essere amministrata con dei ritardi tali da comprometterne l'efficacia e la credibilità (H. c. Francia, 24 ottobre 1989). L'affermazione, di derivazione anglosassone, secondo cui una giustizia ritardata è una giustizia negata (justice delayed is justice denied) può chiarire meglio il significato e la portata del principio di ragionevole durata. Difatti una buona ed efficiente amministrazione della giustizia è uno dei perni su cui si regge uno stato libero e democratico, che ha il dovere di garantire ad ogni cittadino il riconoscimento dei suoi diritti tramite un equo processo che si svolga in tempi ragionevoli. Tale principio assume un rilievo ancor più peculiare nel processo penale, laddove va a costituire un rimedio contro il rischio, per una persona, di "restare troppo a lungo sotto il peso di un'accusa", con tutto quanto materialmente e moralmente ciò comporta (Wemhoff c. R.T.F., 27 giugno 1968, § 18), e questo non solo quando l'accusato sia detenuto; al riguardo, peraltro, l'esigenza si fa ancora più pressante (Djaid c. Francia, 29 settembre 1999, §33).
La Corte di Strasburgo si è pronunciata in numerose occasioni sul diritto alla ragionevole durata di un processo, non mancando di ammonire sotto tale profilo lo stato Italiano. Infatti sono ben noti i problemi strutturali di cui soffre l'Italia nell'organizzazione della giustizia e per tali ragioni, a partire dal 10 dicembre 1982 (Foti ed altri c. Italia e Corigliano c. Italia,) nel settore penale e dal 25 giugno 1987 (Capuano c. l'Italia) nel settore civile, sono state emesse numerose sentenze di constatazione delle violazioni dell'articolo 6§1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nelle procedure che si erano prolungate oltre il "termine ragionevole".
Nel periodo in cui erano in vigore gli articoli 31 e 32 del vecchio testo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, vennero emessi più di 1400 rapporti della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, tutti conclusi con la constatazione della violazione dell'articolo 6, compiuta dall'Italia per la stessa ragione. Questo accumulo di inadempienze, a giudizio della Corte, costituiva, inevitabilmente, una pratica incompatibile con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Bottazzi c. Italia, 1999). Allo stesso tempo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella sua Risoluzione DH (97) 336 dell' 11 luglio 1997 (Durata delle procedure civili in Italia: misure supplementari di carattere generale), considerava che "la lentezza eccessiva della giustizia rappresenta un pericolo importante, segnatamente per lo Stato di diritto". Sono numerosi gli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti che hanno difficoltà a garantire una durata ragionevole dei processi, tuttavia, l'Italia si è distinta per il numero delle condanne subite. Il grande numero di violazioni constatate dimostrava, infatti, che non si trattava di casi isolati bensì di inadempienze sistematiche che riflettevano una situazione perdurante da troppo tempo a cui ancora non si riesce a porre un adeguato rimedio. Invero, al progressivo aumentare dei ricorsi da parte di cittadini italiani che lamentavano l'eccessiva durata dei processi, ha fatto seguito il più alto numero di condanne inflitte a uno Stato contraente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'art. 6§1. Tale situazione ha evidenziato l'endemicità nel sistema processuale italiano del problema dell'eccessiva durata dei procedimenti ed è proprio la violazione di tale articolo che è divenuta via via motivo assorbente dei ricorsi presentati da cittadini italiani a Strasburgo.
Tutto ciò ha contribuito anche all'introduzione, nel testo della Costituzione, di un riferimento al principio della ragionevole durata. La disposizione "la legge assicura la ragionevole durata del processo", inserita nell'art. 111 della Costituzione, va infatti ad integrare e rafforzare la norma Convenzionale, imponendo, dunque, al legislatore di disciplinare il processo in modo da consentire una durata ragionevole. Difatti, il bene tutelato dalle due disposizioni normative è il medesimo, ma differisce soltanto la prospettiva secondo la quale lo si considera: garanzia oggettiva dell'ordinamento nella norma costituzionale, garanzia soggettiva della persona nella CEDU. A ribadire l'essenza di questo ragionamento la Corte Costituzionale, ha affermato che "il bene della ragionevole durata del processo, già implicito nell'art. 24 Cost. è ora oggetto di specifica enunciazione nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., sulla scia dell'art. 6 della Convenzione Europea", rientrando di pieno diritto in quel fascio di situazioni definite come inviolabili e racchiuse in via programmatica nell'art. 2 della Costituzione (Corte Cost. n. 305 del 2001). Il principio della ragionevole durata rappresenta allo stesso tempo un interesse collettivo al rispetto della giustizia ed un interesse individuale costituzionalmente tutelato, che ogni parte coinvolta in un procedimento giurisdizionale può vantare. In ragione di ciò i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione (cfr. Corte Cost. n. 399 del 1998): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coessenziali alla dignità della persona (cfr. Corte Cost n. 167 del 1999), ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione. Ciò che, appunto, accade per il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall'art. 24 della Costituzione, che implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l'azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l'efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia (Corte Cost. n. 345 del 1987)".




