Ospedali psichiatrici giudiziari: profili di incompatibilità con la tutela dei diritti umani
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- Pubblicato 30 Gennaio 2012
- di Eduardo De Cunto
Una commissione di inchiesta del Senato della Repubblica sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, presieduta dal senatore Ignazio Marino, ha di recente acceso i riflettori sulle condizioni degli Opg, evidenziando una situazione di sistematica violazione dei diritti umani che ha radici molto lontane nel tempo[1]. Alcune delle violazioni di cui si parla sono imputabili alla carenza delle strutture, al loro malfunzionamento, alla loro cattiva gestione o scarsa dotazione finanziaria. Sotto questo aspetto, l’infelice condizione di chi sconta la misura di sicurezza dell’internamento in Opg non è molto difforme da quella patita dai detenuti comuni (una condizione tristemente nota, sulla quale non mi dilungherò in questa sede): troppi gli aspetti custodiali che la caratterizzano, troppo pochi quelli terapeutici. Essa ha gli stessi effetti de-socializzanti della carcerazione, comporta, spesso, dal punto di vista del rispetto dei diritti della persona, le stesse degenerazioni, ma con alcuni aggravi aggiuntivi. Se da una parte, infatti, la degenza coattiva in uno di questi centri si configura (in teoria) come percorso di cura, dall’altra il sistema degli Opg è predisposto in maniera tale che i “pazienti” non possano essere seguiti in maniera costante da medici e psicologi. I pazienti-detenuti sono sistematicamente costretti ad assumere terapie farmacologiche prescritte, giocoforza, in maniera sommaria e senza possibilità di modifiche entro intervalli ragionevoli di tempo, mancando del tutto la possibilità di incontri ravvicinati tra degenti e personale medico-psichiatrico. La terapia farmacologica viene pertanto percepita dai pazienti come un’intrusione, piuttosto che come un accudimento, e tale elemento è di per sé sufficiente a compromettere la serietà del tentativo di cura, stante l’importanza, per questo tipo di percorsi terapeutici, dell’adesione e della collaborazione attiva del paziente al progetto di cura.
Quelli fin qui descritti sono fatti di notevole gravità, saranno (almeno questo è l’auspicio) oggetto di indagini penali e di profonda riforma[2], ma non rappresentano che la punta dell’iceberg del problema connesso alla tutela dei diritti dei sofferenti psichici autori di reato. Come anticipavo, solo alcune delle violazioni dei diritti umani che si verificano durante gli internamenti in Opg sono imputabili al malfunzionamento delle strutture: in tale vicenda vi sono lati oscuri che prescindono dalla cattiva esecuzione delle misure di sicurezza, e che riguardano, più nella radice, il modo stesso in cui il sistema degli Opg è strutturato. In altre parole, il problema non risiede tanto nella cattiva applicazione della legge penale, ma nella legge penale stessa (il che, se possibile, è ancora peggio). L’istituto dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, così come formulato dal codice penale all’art. 222, è frutto di elaborazioni dottrinali ormai vetuste, difficilmente conciliabili con l’odierna cultura della tutela dei diritti umani. Per meglio comprendere il presente quadro giuridico e i suoi profili di incompatibilità con il sistema costituzionale italiano, ancor prima che internazionale, è opportuno fare un breve excursus storico.
Sulla matrice “positivista” degli Opg
Gli Opg devono la loro attuale denominazione alla legge n. 180/78, la celebre legge “Basaglia”, che, sancendo la definitiva chiusura dei manicomi civili e la “territorializzazione” dell’assistenza psichiatrica, ha rivoluzionato l’approccio stesso al problema della malattia mentale in Italia e nel mondo. Purtroppo, tale rivoluzione ha riguardato soltanto le strutture sanitarie “civili”, lasciando inalterato, se non nella denominazione, il sistema dei manicomi giudiziari, di cui gli Opg non sono che una versione contemporanea, edulcorata giusto nel nome.
La misura di sicurezza dell’internamento in manicomio giudiziario, prevista dal codice Rocco all’art. 222, deve la propria elaborazione alla cd. scuola positiva di diritto penale. La ricostruzione storica dell’istituto getta luce sulle sue caratteristiche endemiche e sugli scopi a cui esso è funzionale.
Nella seconda metà dell’800 Cesare Lombroso andava elaborando la nota teoria del “delinquente nato”. Le tesi lombrosiane, dapprima esaltate e accolte in maniera entusiastica anche fuori patria, poco dopo aspramente criticate e accantonate, diedero il via a una nutrita discussione che coinvolse medici e giuristi, nonché all’elaborazione di concetti giunti fino ai giorni nostri, sopravvissuti, grazie a una notevole “capacità di resistenza”, negli ordinamenti giuridici delle società democratiche. Questi, per sommi capi e con qualche approssimazione, gli assunti della teoria di Lombroso[3]: il delitto è un fenomeno naturale, si manifesta nei comportamenti di alcuni degli esseri umani al pari di quanto avviene per le altre specie animali. Salvo rare eccezioni, l’essere umano che delinque lo fa non per propria scelta, ma perché delinquere è la sua natura: si delinque perché “si nasce delinquenti”. Nessun rimprovero, dunque, l’ordinamento giuridico può muovere al reo: rimproverare un delitto ad un delinquente sarebbe come rimproverare ad una pantera di essere una belva feroce: dai delinquenti occorre semplicemente difendersi. Quale, allora, la risposta che l’ordinamento penale deve opporre a chi delinque? È presto detto: essa non dovrà essere commisurata al fatto commesso (come paventava la coeva cd. scuola classica del diritto penale, ancorata ad un’ottica retributiva della pena), ma esclusivamente alla pericolosità sociale del delinquente, desumibile sulla base di criteri scientifici a prescindere dalla commissione stessa del fatto costituente reato. La sanzione penale, dunque, dovrà consistere in una misura che ponga rimedio alla pericolosità sociale di determinati soggetti, dettata non da esigenze punitive, ma di difesa sociale: ecco delinearsi la figura delle misure di sicurezza, misure differenti dalla sanzione penale tradizionalmente intesa, da applicarsi prescindendo da un criterio di proporzionalità tra durata della misura (applicabile a tempo indeterminato) e fatto commesso.
L’ottica adottata è un’ottica che definirei “dell’esclusione”: da una parte c’è un “noi”, la società da difendere e preservare, dall’altra ci sono “loro”, i “socialmente pericolosi”, da cui difendersi; e poco importa se per far ciò li si esclude da garanzie che rimangono valide per “noialtri”: il diritto alla libertà, alla tutela della propria dignità personale, ad un giudizio equo e rapportato alla responsabilità per le azioni commesse. In quest’ottica ciò che viene a mancare è il riconoscimento dello stesso status di persona umana del soggetto pericoloso[4].
Va da sé che una simile ottica “dell’esclusione” sia assolutamente incompatibile con i principi fondamentali dell’odierno ordinamento costituzionale. L’art. 2 della Costituzione, norma “perno” del sistema di tutela dei diritti umani italiano, sancisce che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». La dizione adoperata dalla norma non ammette esclusioni: nessuna categoria di persone può essere deprivata, se non in maniera parziale e proporzionata a necessità cogenti, dei propri diritti basilari, quali il diritto alla vita, alla dignità di persona umana, ad un trattamento non discriminatorio, alla salute, alla libertà intesa in tutte le sue specificazioni[5]. Vale allora la pena di domandarsi se l’ottica dell’esclusione possa dirsi oggi del tutto abbandonata.
Sulla disciplina codicistica delle misure di sicurezza
Proseguiamo, dunque, nell’analisi della normativa vigente per comprendere: 1) come si possa “finire” in un Opg; 2) come vi si possa rimanere a tempo indeterminato.
Il codice Rocco adotta il cosiddetto “sistema del doppio binario”, in virtù del quale coesistono, nel medesimo ordinamento, sia pene che misure di sicurezza. Queste ultime si applicano solo alle persone che hanno commesso un reato (o un “quasi reato”) e che sono state riconosciute «socialmente pericolose». Recita l’art. 202 c.p.: «Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato». Ai sensi dell’art. 203 c.p. «La qualità di persona pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133».
L’art. 222 c.p. regola la misura di sicurezza del «Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario» e ne definisce l’ambito applicativo. Il comma 1 dell’art. 222 c.p. così dispone: «Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all’autorità di pubblica sicurezza». La sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 27 luglio 1982 ha introdotto, ai fini dell’emissione del provvedimento di ricovero, l’obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del destinatario della misura, dichiarando costituzionalmente illegittimo il primo comma dell’art. 222 c.p. «nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o dell’esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura». Prima dell’intervento del giudice costituzionale, la pericolosità sociale del prosciolto da imputazione penale per infermità mentale era presunta ex lege[6].
Siamo ora in grado di fornire una risposta al primo dei quesiti posti: qualora nel corso di un procedimento penale si accerti la commissione, da parte dell’imputato, di un fatto antigiuridico previsto dalla legge come reato, ma si consideri l’imputato non imputabile a causa di un’infermità mentale, sarà esclusa la comminazione della pena nei suoi confronti. Si dovrà tuttavia procedere, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza di cui all’art. 222 c.p., all’esame della “pericolosità sociale” del soggetto prosciolto (a meno che il massimo edittale della pena per il fatto commesso non sia inferiore a 2 anni di reclusione). Qualora, all’esito di detto esame, si stimi il soggetto “pericoloso”, ne verrà disposto il ricovero in Opg[7].
Sulla “pericolosità sociale”
Come si vede, l’intero impianto delle misure di sicurezza è costruito intorno al concetto di “pericolosità sociale”, un concetto dalla dubbia pregnanza medico-scientifica, di tipo prognostico piuttosto che diagnostico.
La sostanziale vaghezza del concetto di pericolosità sociale comporta non pochi problemi di ordine pratico, primo tra tutti quello di stabilire a chi competa stabilirne la sussistenza nel caso concreto. Prassi vuole che i giudici deleghino ad un perito tecnico, un medico, il compito di valutare se il soggetto prosciolto per infermità mentale sia anche “pericoloso”. La comunità medico-scientifica, da parte sua, va da tempo obiettando la propria incompetenza al riguardo[8], essendo il concetto di pericolosità un concetto giuridico, piuttosto che medico, tale da implicare non una diagnosi circa la sussistenza di una malattia, non un percorso di cura da individuare, bensì una prognosi sul futuro rispetto delle norme penali da parte di un individuo, per di più basata su criteri tutt’altro che afferenti alla scienza medica, quali quelli indicati dall’art. 133 c.p. richiamato dall’art. 203 c.p. [9].
Alla luce di tali premesse, non appare un azzardo sostenere che la disposizione della misura di sicurezza dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario rischi, nella pratica, di rivelarsi arbitraria, trovando il proprio presupposto applicativo in un concetto, quello della pericolosità sociale, inadeguato e di scarsa valenza scientifica; un concetto poco idoneo a prestarsi ad una verifica nel caso concreto. In tale contesto emergono anche fondate preoccupazioni di ordine costituzionale, per un possibile contrasto tra la disciplina codicistica in tema di pericolosità e il comma 3 dell’art. 25 Cost., che estende il principio di legalità anche alle misure di sicurezza. Scrive in proposito Adelmo Manna: «il vincolo costituzionale della sottoposizione a misure di sicurezza soltanto “nei casi previsti dalla legge”, comporta che questi ultimi siano esattamente descritti, cioè che siano ben definiti gli elementi caratteristici della personalità assunta dalla legge come “socialmente pericolosa”. Se, dunque, le esigenze connesse alla tassatività non possono non riguardare anche le misure di sicurezza, bisogna verificare se il sistema codicistico, con il rinvio operato dall’art. 203 all’art. 133 c.p., assolva o no tale fondamentale esigenza di natura costituzionale»[10]. Ebbene, l’esito di una tale verifica non potrebbe essere che negativo, vista l’impalpabilità del concetto di pericolosità sociale su cui il sistema delle misure di sicurezza fa perno, un concetto del tutto inidoneo a soddisfare esigenze di determinatezza e tassatività. Sembra pertanto evidente che sussista «la violazione dell’art. 25, terzo comma, Cost., da parte dell’art. 203 c.p., che, rinviando a criteri assai vaghi, […] non riesce comunque a rendere sufficientemente rispettoso della “tassatività” il giudizio prognostico»[11]. Il sistema delle misure di sicurezza rischia altresì di rivelarsi incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Tale sistema distingue infatti tra due categorie di persone, quella dei soggetti “socialmente pericolosi”, a cui è possibile applicare misure di sicurezza, e quella dei soggetti non pericolosi, esclusi dalla sottoposizione a misure di sicurezza. Perché il trattamento diversificato previsto possa dirsi non lesivo del principio di uguaglianza occorre che esso sia “ragionevole”. Ebbene: come può dirsi ragionevole una distinzione basata su un parametro da più parti additato come irragionevole, come quello della pericolosità sociale?
Sulla durata indeterminata delle misure di sicurezza – gli “ergastoli bianchi”
Il secondo dei quesiti posti (coma sia possibile che in Opg si rimanga a tempo indeterminato, spesso, per giunta, a causa di reati bagatellari) trae la sua ragion d’essere dal fenomeno dei cd. “ergastoli bianchi”. Un articolo apparso il 9 giugno 2011 sul quotidiano La Repubblica riportava le seguenti notizie: «Barcellona Pozzo di Gotto - Giuseppe è da 18 anni dietro le sbarre dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto per aver rapinato 7mila lire con le mani in tasca, a fingere un’inesistente pistola. […] Fabio è qui da anni perché ha rubato una bicicletta, Dario non esce da almeno cinque anni, ha reagito violentemente con gli agenti dopo essersi rifiutato di pagare un conto in pizzeria. Centinaia di ergastoli “bianchi”. Sono centinaia gli ergastoli “bianchi”, le vite fragili interrotte, imprigionate. Con scadenza fine pena mai […]». Un resoconto pubblicato su E, rivista mensile della Ong Emergency, riporta altre testimonianze: «Un uomo di 58 anni, rinchiuso da otto nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, una notte va in bagno e con un lenzuolo trasformato in corda si uccide. Poche ore prima aveva saputo che la sua pena era stata prorogata ancora una volta e che, nonostante da tempo fosse stato giudicato non più “socialmente pericoloso”, sarebbe rimasto rinchiuso lo stesso. Maurizio, 30 anni, nel 2004 viene arrestato per aver guidato contromano con il motorino. Finisce in un Opg dopo aver dato segnali di psicosi. Di proroga in proroga sono passati sei anni. […] Di storie simili se ne potrebbero raccontare tante, purtroppo. A Napoli, un detenuto-paziente, internato per essersi presentato davanti una scuola vestito da donna, venne condannato a due anni. Ne sono passati venticinque, lui è ancora lì. Questo accade perché fuori non c’è nessuno – non la famiglia né una struttura sanitaria territoriale che sia in grado di prendersi cura di lui»[12].
Le storie di vita raccontate da La Repubblica e da E costituiscono solo qualche esempio tra centinaia di casi. In riferimento a questi accadimenti non si può parlare di episodi isolati, di eccezioni alla regola; il fenomeno degli ergastoli bianchi in Italia è piuttosto un qualcosa di sistematico: sono quattrocento, un quarto del totale, gli internati giudicati dimissibili perché non più socialmente pericolosi, e che ciononostante si trovano ancora rinchiusi[13]. Se ci si chiede, dunque, ancora una volta, come sia possibile che vicende del genere accadano, e per giunta con una certa sistematicità, ci si imbatte in una risposta disarmante: perché tutto ciò, salvo casi di abuso che pure si verificano, è perfettamente conforme al dettato normativo delineato dal codice penale in combinato disposto con le norme che regolano l’ordinamento penitenziario.
Le misure di sicurezza, a differenza delle pene, sono sanzioni dalla durata indeterminata ex ante, passibili di essere prorogate. Questa, in sintesi, la loro disciplina sotto tale profilo: «La durata delle m.s. è predeterminata, all’atto dell’applicazione, solo nella misura minima, ma è indeterminata nel massimo. Alla scadenza del termine minimo di durata, il giudice procede al riesame della pericolosità, che può condurre al revoca della misura, ovvero alla sua proroga per un nuovo periodo minimo di durata, al termine del quale si procederà a un nuovo riesame; e così via fino a che il giudizio sulla pericolosità non risulti negativo (art. 208 c.p.). A norma dell’art. 207 c.p., infatti, le m.s. non possono essere revocate, se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere pericolose»[14]. Come si vede, la norma ha in sé la possibilità di una proroga ad libitum delle misure di sicurezza. Non a caso, l’art. 222 c.p. già esaminato, fissa la durata minima dei ricoveri in Opg senza prevedere dei massimi edittali.
L’art. 69 della legge n. 354/75[15] attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere «al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell’articolo 208 del codice penale, nonché all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza». Nell’esercitare questa prerogativa, in relazione alla misura dell’internamento in Opg, i giudici di sorveglianza basano spesso le proprie decisioni su elementi che hanno ben poco a che fare con la persona sottoposta a misura di sicurezza, in virtù di una prassi alquanto infelice. Ad essere determinante ai fini della revoca o della proroga della misura è infatti la disponibilità sul territorio di strutture sanitarie civili pronte ad accogliere coloro che vengono dismessi dagli Ospedali psichiatrici giudiziari. Qualora manchino strutture che li accolgano all’esterno, in buona sostanza, c’è un’elevatissima probabilità che i detenuti in Opg “rimangano dentro”: il giudice di sorveglianza proroga la misura. Una carenza dello stato sociale, il diniego di un servizio assistenziale, si traduce così, per centinaia di persone, nella privazione della libertà.
La “commissione Marino” ha preso contezza anche della questione testé menzionata; nella relazione finale della commissione, difatti, si legge: «sovente la proroga risulta disposta non già in ragione di una condizione soggettiva di persistente pericolosità, ma bensì per la carenza di strutture residenziali e riabilitative esterne, che dovrebbero essere individuate e messe a disposizione dai competenti Dipartimenti di salute mentale. In questo modo, il luogo della cura e dell’esecuzione della misura di sicurezza sembra essere condizionato dall’inefficienza dei Servizi psichiatrici, i quali non riescono a provvedere alle necessità più complesse e gravose dei pazienti psichiatrici autori di reato»[16].
Che un ordinamento predisponga strumenti di tutela della sicurezza pubblica è cosa non solo legittima, ma doverosa. Non si intende in questa sede negare che in alcuni casi, per determinate patologie di tipo psichiatrico, per lassi determinati di tempo, il ricorso a misure limitative della libertà personale possa rivelarsi necessario. Tuttavia, in un ordinamento dall’ispirazione garantista come quello italiano, improntato al principio del “minimo intervento possibile” e del ricorso alla privazione della libertà come ultima ratio, ogni soluzione che tuteli la pubblica incolumità semplicemente sospendendo, se non rimuovendo, ogni diritto fondamentale del singolo destinatario di misure restrittive non può che risultare una soluzione insoddisfacente, sbilanciata sul versante della pura repressione a completo detrimento delle prerogative legate alla tutela dei diritti della persona di rango costituzionale. Pur ammettendo che il sofferente psichico possa costituire un “pericolo pubblico”, rimedi come quello dell’“ergastolo bianco”, che si rendono possibili in virtù della mancanza di un perentorio divieto di legge, sono cure peggiori del male. L’indeterminatezza della durata delle misure di sicurezza appare un retaggio incomprensibile, inconciliabile con il più elementare principio di libertà sancito dalla nostra legge fondamentale; nulla, se non evidentemente una contraria volontà politica o una scarsa attenzione per il problema, sembra francamente opporsi alla previsione di un massimo edittale commisurato al fatto commesso anche per tali misure, così come avviene per le pene. Si potrebbe obiettare che, configurandosi la degenza in Opg come una terapia, ancorché coattiva, non possa il giudice ex ante stabilirne la durata, ma che essa debba essere determinata in itinere. Ebbene, tale obiezione appare poco convincente: oggi che, dopo l’emanazione della L. 180/78, in via ordinaria curiamo i malati psichici senza internarli, con la convinzione di curarli meglio in tal modo, cosa vieta che la terapia approntata per il folle/reo, se necessario, prosegua in regime non detentivo allo scadere della durata (certa) della misura di sicurezza? Cosa vieta, in questi casi, il ricorso, se necessario, a Trattamenti Sanitari Obbligatori, ossia a strumenti giuridici extrapenali, al pari di quanto avviene per i malati psichici non autori di reato? Il giurista può dunque (e deve), senza timore di invadere il campo scientifico del medico, porre un argine garantistico alla norma penale, fissare un tetto oltre il quale, in base ad un più equo contemperamento tra l’interesse collettivo alla sicurezza e l’interesse individuale alla libertà, non si possa tenere rinchiusa una persona. L’introduzione di simili profili di garanzia, inoltre, non potrebbe che incrementare la compatibilità dell’attuale sistema degli Opg con le finalità di recupero del soggetto infermo di mente autore di reato, laddove il termine recupero può essere adoperato secondo una duplice accezione. Sotto un primo profilo, consentire anche ai “folli rei”, decorso un adeguato lasso di tempo, il ricorso ad una cura extra-manicomiale, in un ambiente non desocializzante, agevolerebbe il loro recupero in termini di salute mentale; si porrebbe così un argine alla macroscopica violazione del diritto alla salute tutelato ex art. 32 Cost. che comporta, nei fatti, il ricorso oltremisura a strutture degradate e dalle marcate caratteristiche custodiali quali gli Opg italiani. D’altro canto, porre un tetto di durata agli internamenti consentirebbe di improntare la misura non alla pura e semplice eliminazione del pericolo sociale connesso al soggetto pericoloso, bensì ad un recupero del soggetto stesso inteso come tentativo di reinserimento nella società, in ossequio alla finalità rieducativa a cui la sanzione penale deve tendere, in ottemperanza del comma 2 dell’art. 27 Cost.
Profili di incompatibilità tra il sistema degli Opg e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Come si vede, il nostro ordinamento giuridico avrebbe in sé gli anticorpi necessari a porre rimedio alle violazioni dei diritti umani connesse al sistema delle misure di sicurezza: basterebbe tradurre in pratica i principi garantiti dalla Costituzione, ivi compreso quello del “buon andamento” della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in base al quale i servizi pubblici vanno improntati al criterio dell’efficienza. In oltre 60 anni di vigenza della Carta fondamentale, la Corte Costituzionale è intervenuta più volte sul sistema delle misure di sicurezza, e più nello specifico sulla misura dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, modificandolo in parte ma lasciando purtroppo inalterati i suoi elementi maggiormente problematici: il criterio della pericolosità sociale del reo e la mancanza di un massimo edittale di durata. La sopravvivenza di tali istituti, è triste a dirsi, si spiega anche in virtù dello scarsissimo peso politico della categoria di persone che dalla loro vigenza trae danno: i malati psichici, emarginati sociali che soffrono lo stigma di un’equazione tanto diffusa nella cultura popolare, folle = pericoloso, quanto non confortata in alcun modo dalle statistiche.
In mancanza, dunque, di una risposta “domestica” al problema, c’è da auspicarsi che, prima o poi, qualcuno di questi “diseredati”, che casomai abbia patito la condizione di internato in Opg per decenni, si rivolga alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, organo sussidiario rispetto ai tribunali degli Stati membri, denunciando le storture del sistema; e c’è da auspicarsi che ne torni vittorioso, che una (ennesima) condanna dell’Italia da parte dei giudici di Strasburgo fornisca un segnale politico che dia impulso ad un ripensamento degli istituti in esame. I profili di incompatibilità tra il sistema descritto e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sono tanti e tali che non sarebbe affatto difficile immaginare l’accoglimento di un ipotetico ricorso.
Difficilmente le condizioni a cui i degenti in Opg sono sottoposti, così come sopra descritte, potrebbero sfuggire alla qualifica di “trattamenti inumani o degradanti”, proibiti dall’art. 3 della Convenzione, non fosse altro che per l’esiguità dello spazio vitale riservato agli internati[17].
Parimenti, la prassi delle proroghe delle misure di internamento in Opg, basandosi sulla disponibilità di strutture d’accoglienza sul territorio piuttosto che sull’accertamento delle condizioni soggettive degli internati, difficilmente potrebbe essere considerata compatibile con l’art. 5 della Convenzione, che tutela il diritto alla libertà. Secondo l’interpretazione della Corte Edu, infatti, la legittimità di una misura restrittiva della libertà personale adottata a causa di una malattia mentale è subordinata all’accertamento del perdurare della malattia[18]. Già nel 2005, Gil Robles, primo commissario per i Diritti umani del Consiglio di Europa, in seguito ad una visita agli Opg italiani, dichiarò perentoriamente che per ogni internato andasse esperita una perizia psichiatrica approfondita, sottolineando la necessità di evitare che il perdurare della degenza dei malati-detenuti potesse dipendere dalla mancanza di strutture esterne in grado di prendersi cura di loro.
Suscita notevoli dubbi, inoltre, la compatibilità del sistema degli Opg con l’art. 8 della Convenzione, posto a tutela della vita privata e familiare, che proibisce agli Stati membri l’ingerenza nella vita privata dei singoli «a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Ebbene: la circostanza della durata potenzialmente illimitata delle misure di sicurezza può sicuramente far venir meno il loro carattere di necessarietà, almeno relativamente all’intero arco di tempo per cui sono disposte. Così com’è, la disciplina non opera un bilanciamento di interessi che possa dirsi equo tra l’interesse collettivo alla sicurezza pubblica – bene tutelato dalle misure d’internamento – e il diritto del singolo al godimento della vita privata (oltre che alla libertà) e non soddisfa, dunque, un requisito di legittimità richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Pare sussistere, infine, una violazione dell’art. 14 della Convenzione (Divieto di discriminazione). Una volta appurata la non ragionevolezza della valutazione circa la pericolosità sociale del reo prosciolto, infatti, risulta davvero difficile giustificare le differenze di trattamento che su tale valutazione si basano.
Ovviamente, poi, ogni caso concreto, con le sue specificità, può far venire in rilievo la violazione di altre disposizioni della Convenzione. In materia di alienazione mentale, ad esempio, si è a volte invocato l’art. 6 (diritto a un equo processo), l’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e finanche l’art. 1 Prot. 1, posto a tutela del libero godimento della proprietà, sull’assunto che una lunga ed ingiustificata detenzione, a maggior ragione se accompagnata da privazione della capacità legale, spogli ingiustamente della possibilità di amministrare il proprio patrimonio e di gestire i propri negozi.
[1] Sono dunque aussurti all’onore delle cronache di stampa e tv resoconti di luoghi affollati e fatiscenti, di celle claustrofobiche, di muffa sulle pareti, di letti di contenzione (ovvero dotati di lacci di cuoio per immobilizzare i pazienti in preda a crisi violente) arrugginiti e disposti di un foro nel mezzo per consentire la defecazione, di bottiglie d’acqua incastrate nei fori dei bagni alla turca, “d’estate perché stiano al fresco, d’inverno perché non risalgano i topi”. E ancora, si apprende la storia di un degente con una gamba in cancrena a causa di un diabete non curato, quella di un altro degente con un femore fratturato, costretto a fabbricarsi da sé un supporto artigianale per la gamba, in mancanza dell’ingessatura. Cfr. il video documentario sulle ispezioni effettuate dalla Commissione, visualizzabile all’indirizzo internet http://www.youtube.com/watch?v=A535K-IjVjg (visto il 27/1/2012).
[2] È attualmente in corso di approvazione in Parlamento il disegno di legge n. 3074, cd. “svuota carceri”, nel cui corpo, all’art. 3, è stato inserito, su proposta della Commissione Marino, un emendamento finalizzato alla definitiva chiusura degli Opg, fissata per il 31 marzo 2013, e all’affidamento di coloro che, ad oggi, si trovano ivi internati a strutture territoriali gestite dalle Asl. Scopo del provvedimento è anche quello di valorizzare il carattere “sanitario” delle strutture istituende, a discapito del carattere marcatamente custodiale che storicamente ha sempre caratterizzato gli Opg. Il testo dell’emendamento è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=7024 (letto il 27/1/2012).
[3] Per un maggiore approfondimento si rinvia a Delia Frigessi (a cura di), Cesare Lombroso, Torino 2003.
[4] Il ricorso alla metafora della belva pericolosa è elemento ricorrente negli autori della scuola positiva. Scrive Lombroso: «E ad ogni modo, chi non vede essere questo della difesa una specie di diritto, che esercitiamo ad ogni momento della vita? Potrà alcuno questionare se le fiere sbranino l’uomo per prava malvagità o per effetto del loro proprio organismo, ma non vi sarà alcuno, che, nel dubbio, si astenga dall’uccidere la fiera o che si lasci comodamente sbocconcellare da essa […]. E con quall’altro diritto sequestriamo noi i pazzi, i sospetti di malattie contagiose? Appunto perché fondata sui fatti, la teoria penale fondata sulla necessità di difesa è la meno esposta alle contraddizioni» (Cfr. C. Lombroso, L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie, Milano 1986, ed. orig. 1876, pagg. 205-206). Dal canto suo, Garofalo parlava di «cani idrofobi» e di «belve a viso umano» come di una «realtà accertata dall’osservazione scientifica» (Cfr. Garofalo, Contro la corrente! Pensieri sulla proposta dell’abolizione della pena di morte nel progetto del nuovo codice penale italiano, Napoli 1888, pagg. 29 e 437).
[5] Si pensi, ad esempio, a quanto la tutela del diritto alla libertà di pensiero, in determinate circostanze, possa rivelarsi fragile, facilmente compromettibile dietro il paravento di esigenze terapeutiche. Allo scopo di scongiurare derive eccessivamente lesive del diritto dell’individuo ad esprimere liberamente, anche tramite i comportamenti, le proprie opinioni e la propria identità personale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fatto proprio, in materia di “alienazione mentale”, il seguente principio: «in nessun caso è permesso alle autorità degli Stati membri della Convenzione EDU di imporre limitazioni alla libertà di una persona semplicemente perché le sue opinioni o il suo comportamento si discostano da ciò che si considera “normale” in una determinata società» (cfr. caso Winterwerp c. Paesi Bassi, 1979).
[6] La legge n. 663/86 (legge “Gozzini”), emanata al fine di adeguare il sistema codicistico all’orientamento della giurisprudenza costituzionale, ha abrogato le disposizioni del codice penale contenenti presunzioni legali circa la pericolosità, tra cui l’intero art. 204 c.p.
[7] Quella ricostruita è da considerarsi come “l’ipotesi tipo” di ricovero in Opg. Essa non esaurisce il novero delle eventualità che possono condurre ad una permanenza, anche temporanea, in tale istituto. Per esigenze di economia espositiva non è possibile procedere ad una trattazione esaustiva di tutte le ipotesi normative che possano condurre alla degenza in Opg; in questa sede mi limiterò, dunque, ad un’elencazione dei soggetti che, a diverso titolo, possono esserne ospiti: internati prosciolti per infermità mentale sottoposti al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (ex art. 222 c.p.), detenuti assegnati alla casa di cura e custodia previo accertamento della pericolosità sociale (ex art. 219 c.p.), persone sottoposte alla misura di sicurezza provvisoria in ospedale psichiatrico giudiziario (ex art. 206 c.p.), detenuti minorati psichici (ex art. 111 D.P.R. 230/2000 - Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario), detenuti imputati soggetti a custodia preventiva sottoposti a perizia psichiatrica (ex art. 318 c.p.p.), internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia (art. 212 c.p.), detenuti condannati con sopravvenuta infermità di mente (art. 148 c.p.), detenuti cui deve essere accertata l’infermità psichica qualora non sia possibile sottoporli ad osservazione presso l’istituto penitenziario in cui si trovano od in altro istituto della medesima categoria (art. 112 c.2 D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario).
[8]Scrive in proposito Ugo Fornari, medico psichiatra e professore ordinario di psicopatologia forense presso l’Università di Torino: «Condivido l’opinione assai diffusa secondo la quale la nozione di pericolosità sociale psichiatrica è concettualmente amorfa, imprecisa, inadeguata e fondamentalmente funzionale a esigenze di controllo piuttosto che terapeutiche. […] Allo stato, dunque, è impossibile dare un contenuto “scientifico” alla risposta al quesito circa la pericolosità sociale psichiatrica, se intesa nella sua originaria accezione di “prognosi”. Questa deve essere lasciata al magistrato e si deve porre una distinzione fondamentale tra pericolosità sociale psichiatrica e pericolosità sociale giudiziaria». Cfr. U. Fornari, La psicopatologia forense, oggi, in Montaldo-Tappero (a cura di), Cesare Lombroso, cit., pagg. 332 e s.
[9] Art. 133 c.p.: «Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo».
[10] Cfr. A. Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia sociale”, Torino 1997, pagg. 68 e s.
[11] Ivi, pag. 70.
[12] Cfr. Mugno, Fuori dal diritto, in “E - Il mensile”, anno V n. 11, novembre 2011, pagg. 44-45.
[13]Ibidem.
[14] Cfr. C. Fiore-S. Fiore, Diritto Penale. Parte generale, vol. II, Torino 2005, pag. 257.
[15] Legge n.354 del 26 luglio 1975 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle norme privative e limitative della libertà”.
[16] Cfr. Senato della Repubblica – commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, Relazione sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli Ospedali psichiatrici giudiziari (approvata dalla Commissione nella seduta n. 125 del 20/07/2011), pag. 3.
[17] L’Italia ha già subito condanne da parte dei giudici di Strasburgo per la violazione dell’art. 3 Cedu a causa del sovraffollamento delle carceri. Cfr., ex aliis, il caso Suleimanovic c. Italia (2009): «Se lo Stato non assicura al detenuto la reclusione in uno spazio sufficientemente ampio viola tout court l’art. 3 Cedu». In proposito, il Comitato per la Prevenzione della Tortura ha determinato che ogni detenuto deve avere a sua disposizione almeno 7 m2 all’interno di una cella.
[18] Cfr. caso Winterwerp c. Paesi Bassi (1979): «Salvo situazioni d’emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura restrittiva della libertà disposta a causa di un’infermità psichica quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato».




