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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Saggi


 

La funzione del Mediatore Europeo quale parte integrante della cittadinanza dell'Unione Europea

La figura del Mediatore Europeo, istituita con il Trattato di Maastricht quale parte della cittadinanza dell’U.E., trova la sua base normativa nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nello Statuto del Mediatore  e nelle Disposizioni di esecuzione dallo stesso adottate.

Obiettivo dell’organismo è quello di contrastare la cattiva amministrazione nell’ambito delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea e, di conseguenza, quello di rafforzare gli strumenti di tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione e di migliorare l’efficienza dell’amministrazione europea stessa.

Esercita le sue funzioni in piena indipendenza e, nell'adempimento dei suoi doveri, non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

La tutela dei diritti sociali in Europa tra Corte di Giustizia e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Con il Trattato di Lisbona il tema dei 'diritti fondamentali' è destinato ad assumere, sempre di più, un rilievo centrale e decisivo nelle battaglie per la tutela dei diritti dei lavoratori. Esso conferisce valore giuridico (pari ai trattati) alla Carta dei diritti fondamentali (Nizza 2000), impegnando l'Unione ad aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, altresì riconoscendone i diritti ivi garantiti, insieme con quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, come principi generali dell'ordinamento dell'Unione.

Ospedali psichiatrici giudiziari: profili di incompatibilità con la tutela dei diritti umani

Vi è più di un motivo per ritenere che, allo stato attuale delle cose, coloro i quali si trovano internati in uno dei 6 Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg) italiani siano sistematicamente sottoposti a trattamenti lesivi dei propri diritti basilari (così come definiti dalla Carta Costituzionale, dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, dalla Convenzione di Oviedo sui diritti del malato), per di più sotto molteplici profili: diritto alla libertà, divieto di tortura, diritto alla salute, diritto ad un equo processo, diritto ad un trattamento non discriminatorio.

Il procedimento di prevenzione "a porte chiuse" in Cassazione: la Corte Costituzionale oblitera la conformità alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani

Una volta rilevato che, con la sentenza n. 93 del 2010, lo statuto pubblicitario camerale in materia di misure di prevenzione si è adeguato ai dettami della Corte europea dei diritti umani, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancanza di pubblicità dell’udienza del procedimento in Cassazione finalizzato al vaglio di legittimità previsto all’art. 4, undicesimo comma, della l. n. 1423 del 1956.

Non è, infatti, difficile accorgersi come la facoltà di sollecitare l’apertura delle porte nei gradi di merito abbia risolto “a monte” il problema della compatibilità convenzionale del modello “non partecipato” previsto per l’istanza di legittimità, posto che la giurisprudenza della Corte europea è pacifica nel ritenere compatibili con i canoni dell’equo processo: i giudizi d’impugnazione dedicati a questioni di mero diritto, quand’anche realizzati “a porte chiuse”, e ciò purché sia garantito almeno in primo grado il controllo ab externo.

Rifuggendo, inoltre, da meccanismi correttivi, il giudice delle leggi ha escluso che il procedimento in Cassazione - a contraddittorio cartolare limitato ai soli vizi di legge - potesse fungere da rimedio giurisdizionale in grado di colmare in extremis gli “scompensi” pubblicitari dei procedimenti conclusi nel merito, anteriormente al nuovo congegno procedimentale in grado di consentire l’apertura delle porte su istanza di parte.

Se, infatti, la pubblicità della procedura costituisce uno dei mezzi per preservare la fiducia della collettività nei giudici, essa non può risolversi in una “sterile” partecipazione allo svolgimento di un rito ora silente (giacché scritto) ora incomprensibile (siccome incentrato su questioni di mero diritto).

Pur allineandosi alle conclusioni dell’apparato motivazionale in commento, l’A. sottolinea come le conclusioni della Corte costituzionale non debbano indurre nell’interprete la convinzione che, i procedimenti di prevenzione celebrati secondo  il precedente modello camerale unimodale (cioè a porte chiuse “per default”) possano considerarsi legittimi in forza della decadenza dal potere di eccepire, per la prima volta con il ricorso per cassazione, l’iniquità delle procedure nel merito. Siffatta convinzione – particolarmente diffusa – correrebbe, infatti, il rischio di cristallizzare l’iniquità di una procedura svoltasi in totale spregio dell’art. 6 della Convenzione europea.


Le competenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Le competenze di natura giurisdizionale della Corte di Giustizia possono essere di natura contenziosa e di natura non contenziosa. Al primo gruppo appartengono il ricorso per inadempimento (o procedura d’infrazione) artt. 258 e ss. TFUE, relativo, dunque, al controllo sull’osservanza del diritto dell’UE da parte degli Stati. Sono di natura contenziosa anche tutti quei ricorsi relativi ai comportamenti delle istituzioni dell’UE, quindi il ricorso di annullamento (artt. 263 – 264 TFUE); il ricorso in carenza (art. 265 TFUE); infine l’azione di danni disciplinata dall’art. 340 TFUE. La competenza giurisdizionale di natura non contenziosa è quella relativa alla procedura pregiudiziale disciplinata dall’art. 267 TFUE. 

Il principio di effettività della tutela in ambito europeo

Sull'obbligo, per gli Stati, di prevedere una giustizia effettiva e non illusoria riposa l'intero sistema di tutela dei diritti dell'uomo.
Nel corso di questo breve saggio verrà evidenziata la portata di tale obbligo nell'ambito dell'Unione Europea, che, grazie all'attività interpretativa della Corte di Giustizia ha dato una portata autonoma a tale concetto, riferendosi non solo alla definizione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma anche alle tradizioni costituzionali da cui tale diritto deriva, e, con esse, all'universo concettuale dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto. 

Il diritto alla ragionevole durata del processo penale nella giurisprudenza europea ed i suoi riflessi sull’ordinamento interno

Fra le garanzie processuali comprese nel principio dell'equo processo, viene espressamente riconosciuto il diritto a che il giudice adito si pronunci in tempi ragionevoli. Il diritto ad un «termine ragionevole», riconosciuto dalla norma convenzionale, è un diritto fondamentale e un imperativo per tutti i procedimenti considerati nell'art. 6 (Konig c. Germania, 28 giugno 1978, § 96).

L’immigrazione determinata dalla crisi che ha investito il Nord Africa: banco di prova per la politica dell’Unione Europea.

Il massiccio afflusso di immigrati che ha messo e mette in crisi le coste italiane, ci pone di fronte ad un interrogativo riguardo l'efficacia, o peggio, l'esistenza di una comune politica migratoria europea.
Se da un lato il Trattato di Lisbona dà grande fiducia all'Unione, dall'altro le pratiche poste in essere dagli Stati membri sono alquanto sconfortanti. In effetti, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce le attività in materia migratoria come "politiche"[1], contrariamente al Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE) che le definiva come "settori"[2] di intervento.
Ciò nonostante, la nostra breve analisi dimostrerà che l'Unione è ancora lontana dall'assumersi una responsabilità politica in materia migratoria.
I tre paragrafi che seguono permetteranno una graduale introduzione all'interno del delicato tema dell'immigrazione.
Partendo dall'esame del fenomeno migratorio, il lettore potrà familiarizzare con la questione migratoria in generale per poi proseguire con l'analisi della situazione attuale.
Si procederà con un breve studio dei differenti flussi migratori fino alla distinzione tra i c.d. immigrati regolari e gli irregolari. Il secondo paragrafo provvederà, poi, a restringere ulteriormente il cerchio degli aventi diritto alla tutela internazionale, fino alla distinzione tra "migrante forzato" e migrante tout court. In conclusione, verrà analizzato il ruolo dell'Unione e dell'Italia di fronte al massiccio afflusso di immigrati.

Sulla diretta applicabilità della Cedu nell’ordinamento italiano alla luce della recente giurisprudenza nazionale

Il presente scritto intende dare conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza italiana in ordine al rapporto tra diritto interno e norme Cedu: se i giudici amministrativi sembrano riconoscere la diretta applicabilità delle disposizioni convenzionali sulla base delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009), i tribunali ordinari, al contrario, appaiono maggiormente orientati nella direzione di ammettere la necessità, per il giudice interno, ove persista una antinomia tra norma interna e Cedu di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Equa riparazione e processo amministrativo: il danno da durata dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona

Molto spesso dinanzi ai giudici amministrativi italiani si verifica l'ipotesi in cui, proprio per il trascorrere del tempo, sopravviene una carenza di interesse alla decisione per l'interessato, il quale, conseguentemente, omettendo di presentare, poi, nei termini prescritti, l'indispensabile istanza per la prosecuzione del processo, determina la dichiarazione di perenzione di quest'ultimo.

Le misure di prevenzione: l'adeguamento ai principi del giusto processo sulla spinta della CEDU e della Corte Costituzionale

Le misure di prevenzione sono, a tutti gli effetti, misure ante o praeter delictum dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi, e sono applicabili, quindi, indipendentemente dalla commissione di reati.
Tali misure, giudicate da giuristi, avvocati e studiosi prive di copertura costituzionale, sono state, nel corso degli anni, oggetto di diverse modifiche legislative, determinate dalla crescente necessità di combattere le mafie e dall'intento di renderle applicabili con maggior speditezza.
Parimenti, si registra un'evoluzione giurisprudenziale, non sempre univoca, dettata dall'esigenza di ricondurre le misure in oggetto nell'alveo costituzionale.

Guida introduttiva alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Un "minuscolo" ma efficacissimo "codice di procedura", indirizzato a chi vuole avvicinarsi al sistema convenzionale ed al suo giudice: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
La sua linearità e la sua facile comprensione non potranno non aiutare un'avvocatura che, finalmente, comincia a rendersi conto, ogni giorno sempre di più, della centralità dell'Europa, principale e necessario "teatro" di riferimento per la professione legale.

Espulsione dello straniero in Italia. Contrasti fra norme nazionali e CEDU

Il momento finale del rapporto con lo straniero, ossia l’ espulsione, è, certamente, quello più controverso ed in cui in maniera più palese si manifestano le distorsioni applicative della normativa in esame. La procedura di espulsione dello straniero è, infatti, il risultato di contrapposte esigenze di legalità e di sicurezza ed il rispetto dei principi di inviolabilità della libertà personale. Come si avrà modo di vedere, con i recenti interventi di riforma si è verificato un evidente sbilanciamento verso l’ordine pubblico e la sicurezza, con buona pace dei principi di solidarietà sociale e rispetto della dignità umana costituzionalmente sanciti.

Le nuove frontiere giurisprudenziali dopo il Trattato di Lisbona

Negli ultimi decenni il diritto sovranazionale ha acquisito, grazie all’attività ermeneutica della giurisprudenza, una forza sempre più pervasiva rispetto alle fonti nazionali.
Da una parte è ormai acquisito che le fonti comunitarie sono dotate di una efficacia tale da prevalere sulle leggi interne, mediante la diretta applicazione da parte dei giudici comuni. Questa prevalenza ha sostanzialmente modificato il controllo sulle leggi nel nostro ordinamento, consentendo ai giudici di disapplicare le leggi, per contrasto con il diritto comunitario. Dopo la modifica costituzionale del 2001 questi principi, noti e consolidati, sono stati costituzionalizzati nell’art. 117, 1° comma, Cost., secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”. Tale disposizione costituzionale aggiunge anche che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto degli “obblighi internazionali”.

Efficacia ed esecuzione delle sentenze di condanna della CEDU

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo rappresenta uno straordinario strumento di applicazione dei principi sanciti nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – da qui innanzi CEDU – firmata a Roma il 4 Novembre 1950. Tale Convenzione, lungi dall’essere una mera dichiarazione d’intenti, si poneva come scopo precipuo quello di realizzare una tutela effettiva e sostanziale dei diritti in essa stessa sanciti, e pertanto predisponeva una serie di strumenti atti a tale scopo, fra cui, come pocanzi accennato, la Corte di Strasburgo.
Senza volerci soffermare sulla storia, sulla natura e sul fondamento della Corte, nostro intento è, di qui a breve, quello di analizzare l’efficacia delle sentenze di questa Corte negli ordinamenti nazionali, con particolare riferimento, è ovvio, all’ordinamento italiano.
L’importanza di questo aspetto è talmente preponderante da apparire quasi lapalissiana, nell’ottica in cui le sentenze di condanna della Corte per violazione di diritti CEDU sono il mezzo più immediato ed incisivo per garantire il rispetto dei diritti stessi; tale questione verrà affrontata  tenendo conto dei suoi aspetti formali quanto di quelli sostanziali, analizzandola tanto nel diritto quanto nella prassi, cercando di dare conto anche dei più recenti orientamenti della giurisprudenza internazionale e nazionale.

I diritti umani fondamentali nella formazione dell'avvocato europeo

Con la recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la dimensione europea della tutela dei diritti umani e fondamentali, assume finalmente, dopo anni di attesa ed il fallimento clamoroso della Costituzione europea, un definitivo riconoscimento.
Se è vero che l’Unione Europea ha da sempre rivolto i suoi sforzi principali nell’ambito di un’integrazione economica tra gli Stati, la protezione dei diritti fondamentali ha assunto via via un posto sempre più rilevante nelle sue attività; ed infatti, con l’allargarsi dello spazio comunitario, che si è sviluppato, fino a contare 27 Stati e coprire un’area europea importante, l’ integrazione tra gli Stati membri è andata ben oltre le iniziali competenze relative al mercato comune e sebbene in origine i Trattati istitutivi delle Comunità Europee non contenessero riferimenti ai diritti fondamentali, tale situazione ha conosciuto una progressiva e dinamica trasformazione.