La Corte di Strasburgo si pronuncia sull'applicazione del Regolamento Dublino: sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 16 Novembre 2011
- di Federica Morrone
La Grande Camera si è pronunciata sul caso relativo al trasferimento di un richiedente asilo dal Belgio alla Grecia, in applicazione del regolamento “Dublino II”.
Il ricorrente M.S.S. aveva lasciato l’Afghanistan nel 2008 dopo essere sfuggito ad un tentato omicidio, facendo poi ingresso illegalmente in Grecia dove veniva fermato dalle autorità di polizia. Sottoposto dapprima alla detenzione, era stato successivamente rilasciato a seguito dell’emissione di un ordine di espulsione dal territorio dell’Unione. Il ricorrente, che non aveva inoltrato richiesta di asilo in Grecia, ignorando l’ordine di espulsione si era recato in Belgio, dove aveva presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. Dopo aver accertato che il ricorrente era entrato illegalmente in Grecia, il Belgio aveva ritenuto quest’ultima competente ad esaminare la sua richiesta di asilo (ai sensi dell’art. 10 par. 1 del citato regolamento) ed aveva così ordinato il trasferimento del sig. M.S.S. verso questo Stato, effettuato dopo che i ricorsi del ricorrente avverso tale provvedimento erano stati rigettati. Giunto in Grecia, il ricorrente aveva inoltrato domanda di asilo ed era stato successivamente trattenuto presso un centro di detenzione in attesa del rilascio del permesso di soggiorno valido per la durata del procedimento in esame della richiesta di asilo. Durante tale periodo il ricorrente aveva tentato per ben due volte di fuggire dalla Grecia ed in entrambi i casi era stato fatto oggetto di provvedimenti di espulsione (il primo revocato e il secondo non eseguito dalle autorità).
Di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo il ricorrente accusava sia il Belgio che la Grecia di aver violato alcune delle norme della Convenzione europea.
In particolare, egli riteneva che le condizioni di vita e di detenzione cui era stato sottoposto in Grecia, in quanto ritenute inumane e degradanti rappresentassero una chiara violazione dell’art. 3. Per quanto riguarda la condotta del Belgio, il sig. M.S.S. accusava questo ultimo di avere violato l’art. 3 avendolo esposto ai rischi derivanti dalle carenze strutturali dell’ordinamento greco che non avevano garantito un esame accurato della sua richiesta di asilo (così come previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dalla normativa pertinente dell’UE), tra i quali quello di essere espulso verso lo Stato di origine.
Nei confronti di entrambi gli Stati il ricorrente lamentava, inoltre, la violazione del diritto ad un mezzo di ricorso effettivo garantito dall’art. 13 Cedu.
La Corte europea ha proceduto ad un’analisi separata dei motivi di ricorso formulati nei confronti della Grecia e del Belgio ed ha condannato entrambi gli Stati per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione europea.
Per ciò che attiene la violazione dell’art. 3 da parte della Grecia, la Corte ha richiamato gli obblighi incombenti sullo Stato non soltanto in base alla Convenzione europea, ma anche in virtù del diritto dell’Unione europea (sub specie, quelli derivanti dalla direttiva 2003/9 del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri), tra i quali quello di garantire ai richiedenti asilo l’accesso a condizioni di vita dignitose. Se è vero che l’art. 3 generalmente non obbliga uno Stato ad offrire assistenza finanziaria ai richiedenti asilo al fine di assicurare loro un certo standard di vita, tuttavia la Corte ha ritenuto le condizioni di vita del ricorrente particolarmente serie (o per meglio dire, inumane e degradanti), avendo trascorso diversi mesi in estrema povertà, nell’incapacità di provvedere ai propri bisogni primari – cibo, igiene e alloggio – e nella costante paura di essere aggredito e derubato.
Inoltre, la Corte ha constatato che il ricorrente una volta giunto in Grecia dal Belgio era stato trattenuto dalle autorità presso un centro di detenzione a dispetto della condizione di vulnerabilità in quanto richiedente asilo; ciò del resto – nota la Corte – non fa che confermare una prassi greca ormai generalizzata messa in evidenza in una serie di rapporti di organi di controllo internazionali e di ONG (v. a titolo esemplificativo, sent. 11 giugno 2009, S.D. c. Grecia, 26 novembre 2009, Tabesh c. Grecia e 22 luglio 2010, A.A. c. Grecia). In particolare, la Corte ha ritenuto inaccettabili le condizioni di detenzione cui era stato sottoposto il ricorrente; ritenendo che “… the feeling of arbitrariness, inferiority and anxiety he must have experienced, as well as the profound effect such detention conditions indubitably had on a person’s dignity, constituted degrading treatment contrary to Article 3 of the Conventiont”.
Il profilo di maggiore interesse della sentenza concerne tuttavia la condanna del Belgio per aver proceduto al trasferimento del ricorrente in Grecia in violazione – secondo la Corte – dell’art. 3 della Convenzione europea. Ciò in considerazione dell’elevato rischio per il sig. M.S.S. di subire trattamenti inumani e degradanti sia per l’incapacità dell’ordinamento greco di garantire un esame adeguato della richiesta di asilo che avrebbe potuto determinare il respingimento del ricorrente verso il Paese di origine (in altre parole, il Belgio avrebbe violato il principio di non-refoulement); sia a causa delle condizioni di detenzione e di accoglienza riservate dalla Grecia ai richiedenti asilo.
La Corte ritiene che le carenze della procedura d’asilo in Grecia erano ben note alle autorità belga quando è stato disposto l’ordine di espulsione contro il sig. M.S.S.; peraltro, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati aveva avvisato il governo belga della situazione del ricorrente e numerosi organi ed organizzazioni internazionali avevano più volte fatto presente la difficoltà della Grecia nel dare applicazione al regolamento “DublinoII”.
Nella prospettiva della Corte, la gravità della situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia, essendo di per sé idonea a determinare per il singolo un rischio reale ed individuale, imponeva al Belgio di verificare in maniera attenta e scrupolosa l’effettiva applicazione da parte di questo Stato degli obblighi internazionali in materia di asilo, non già limitarsi alla mera applicazione automatica delle procedure contemplate dal suddetto regolamento. Ciò in virtù di una duplice considerazione: da un lato, lo stesso regolamento impone il rispetto della Convenzione di Ginevra e la tutela dei diritti umani del richiedente; e dall’altro, il trasferimento della competenza all’esame di una domanda di asilo non fa venir meno la responsabilità dello Stato di invio di fronte agli obblighi internazionali. In sintesi, il Belgio ha violato la Convenzione dei diritti dell’uomo, in quanto l’applicazione della procedura prevista dal regolamento Dublino ha, di fatto, esposto il ricorrente al reale rischio di subire trattamenti inumani e degradanti; a fronte della ben nota condizione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia, il Belgio non avrebbe dovuto procedere all’espulsione del ricorrente.




