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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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La cittadinanza europea ed il paradosso della "discriminazione inversa"

La cittadinanza europea si aggiunge ma non sostituisce quella degli Stati membri. Eppure, in qualche occasione, assume un carattere determinante e pervasivo, al pari delle figure nazionali. Di recente, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha diramato due importanti sentenze in materia, diverse tra loro ma strettamente collegate nell’interpretazione di questo istituto.

La sentenza resa nel caso Zambrano dell’8 marzo 2011, ha sancito che “la cittadinanza dell’Unione impone che uno Stato membro autorizzi i cittadini di uno Stato terzo, genitori di un bambino in possesso della cittadinanza di detto Stato, ad soggiornare e lavorare nella misura in cui un diniego priverebbe il figlio del godimento dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione”.

Il sig. Ruiz Zambrano e sua moglie, entrambi cittadini colombiani in attesa di regolarizzazione in Belgio, dopo aver dato alla luce due figli (di nazionalità belga per nascita) si erano visti respingere l’istanza di soggiorno nel Paese. La Corte di Giustizia ha concesso ai richiedenti questa possibilità, poiché la loro presenza è ritenuta essenziale al soggiorno dei due minori che, altrimenti, sarebbero costretti ad abbandonare lo Stato di nascita. A margine del provvedimento, infine, si legge: “questa regola opera anche quando il figlio non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione nel territorio degli Stati membri”.

Fin qui nulla appare distorto, salvo osservare le enormi possibilità avallate da questa sentenza per i cittadini provenienti dagli Stati terzi. Ora concentriamoci su un’altra pronuncia della Corte: la sentenza C-434/09 del 5 maggio 2011. Con questa seconda pronuncia si stabilisce che “i cittadini dell’UE che non abbiano mai esercitato il loro diritto di libera circolazione, non possono invocare la Cittadinanza dell’Unione per regolarizzare il soggiorno del loro coniuge proveniente da un paese terzo”. È il caso relativo alla Sig.ra Shirley McCarthy, cittadina del Regno Unito, che possiede anche la cittadinanza irlandese. È nata nel Regno Unito e ha sempre soggiornato in tale paese, senza aver mai esercitato il suo diritto di circolare nel territorio di altri Stati membri.

A seguito del matrimonio con un cittadino giamaicano, la sig.ra McCarthy ha chiesto, per la prima volta, un passaporto irlandese e lo ha ottenuto. Successivamente, in qualità di cittadina irlandese intenzionata a soggiornare nel Regno Unito, ai sensi del diritto dell’Unione, ha chiesto alle autorità britanniche un titolo di soggiorno. Suo marito, invece, ha chiesto un’autorizzazione di soggiorno in qualità di coniuge di una cittadina dell’Unione. Tali domande sono state respinte a motivo del fatto che la sig.ra McCarthy non poteva fondare il suo soggiorno sul diritto europeo, né invocare quest’ultimo per regolarizzare il soggiorno del suo coniuge, in quanto essa non aveva mai esercitato il suo diritto di circolare e soggiornare in Stati membri diversi dal Regno Unito.

In questo caso, la Corte di Giustizia dichiara che, in mancanza di misure nazionali che abbiano l’effetto di privare la sig.ra McCarthy del godimento effettivo dei diritti derivanti dal suo status di cittadina dell’Unione, la situazione di tale persona ricade esclusivamente nella sfera nazionale. Il soggetto, quindi, non può fondare il suo soggiorno correlandolo alla Cittadinanza europea. L’avvocato generale Kokott non ha fatto alcun riferimento al possibile caso di “discriminazione inversa”, cioè la discriminazione da parte degli Stati membri contro i propri cittadini. Per di più, per le conclusioni della Corte, il soggetto avrebbe omesso il diritto di circolazione poiché non era economicamente autosufficiente e usufruiva di aiuti statali.

Pertanto, non è chiaro se il vero problema di questo caso è la questione della mobilità o l’elemento di autosufficienza. Certo è che la Sig.ra McCarthy può vivere legalmente in un altro Stato membro (l’Irlanda) insieme con il coniuge, ma non nel Regno Unito. Cosa avrà voluto disciplinare la Corte? Un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato la sua mobilità, non può forse invocare il diritto al ricongiungimento familiare? Perché due posizioni così distinte da parte dei giudici europei? Il caso McCarthy ha sicuramente limitato i potenziali ed ampi effetti della sentenza Zambrano. Si pensi, per altri versi, al destino riservato dalla dottrina alla “discriminazione inversa”, figura talvolta rimodellata attraverso il richiamo al diritto nazionale. La questione rimane ancora confusa: essere cittadini europei, in atti pratici, è davvero un sinonimo di uguaglianza?