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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Overbooking: la Corte di Giustizia si schiera con i consumatori. Nota alla sentenza Wallentin, C-549/07

La signora Wallentin ha prenotato presso la compagnia aerea Alitalia Spa, per se stessa e la sua famiglia, tre posti su un volo in partenza da Vienna e diretto a Brindisi, con scalo a Roma. Tale volo sarebbe dovuto arrivare a Brindisi lo stesso giorno alle ore 10.35. La signora Wallentin è giunta a destinazione solo alle14.15 acausa della cancellazione del volo in partenza da Vienna dovuta ad un guasto al motore dell’aeromobile, rilevato il giorno precedente. La signora Wallentin ha, dunque, chiesto all’Alitalia che, conformemente a quanto stabilito dagli artt. 5, n. 1 lett. c), e 7, n. 1, del regolamento n. 261/2004, le venisse accordata una compensazione pecuniaria di 250 euro per la cancellazione del volo, nonché 10 euro di rimborso per le spese telefoniche. Tuttavia, Alitalia ha rifiutato la richiesta affermando che i problemi tecnici alla base della cancellazione del volo, non sarebbero imputabili alla corretta gestione ordinaria dell’aeromobile, giacché rientranti nella fattispecie di “circostanze eccezionali” di cui all’art. 5, n. 3 del regolamento n. 261/2004. Per tale ragione la Corte di appello di Vienna, ricorrendo all’art. 267 TFUE, ha rivolto alla Corte di Giustizia le seguenti domande pregiudiziali: 1. se sussistono “circostanze eccezionali” di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 che rappresenterebbero una causa di esclusione della compensazione pecuniaria; 2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, se per i vettori aerei che presentano un tasso di cancellazione dei voli per problemi tecnici superiori alla media, si possa accettare il concetto di circostanze eccezionali; 3. se si possa ritenere che il vettore abbia adottato tutte le “misure del caso” ai sensi dell’art. 5, n. 3 del regolamento in esame, qualora sia in grado di dimostrare di aver adempiuto i requisiti minimi previsti dalla normativa per la manutenzione dell’aeromobile e se ciò sia sufficiente per far sì che la compagnia aerea sia libera dall’obbligo di compensazione pecuniaria; 4. in caso di risposta negativa alla prima questione, se le c.d. “circostanze eccezionali” siano da considerare solo cause di forza maggiore ovvero eventi naturali che non risiedono in un guasto tecnico e che ricadono per tale ragione al di fuori della responsabilità del vettore aereo.

La Corte si è espressa nel seguente modo: l'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

La frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno "circostanze eccezionali" a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato "tutte le misure del caso" ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per liberare il detto vettore dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento”.

Occorre a questo punto effettuare qualche breve considerazione sulla tutela dei diritti del consumatore-passeggero. Il settore del trasporto aereo è attualmente disciplinato, nell’ambito giuridico internazionale dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, mentre per ciò che attiene al diritto dell’Unione Europea, è disciplinato da una serie di regolamenti, nonché dalla stessa Convenzione di Montreal, firmata dalla Comunità il 9 dicembre 1999 e successivamente approvata con decisione del Consiglio il 5 aprile 2001 ed entrata in vigore il 28 giugno 2004. Il concetto di tutela dei passeggeri nel trasporto aereo è espresso nell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea per la prima volta intorno alla fine degli anni ’80 e con riferimento ad un fenomeno ben preciso: il c.d. “overbooking” (o sovraprenotazione). Questo fenomeno, riconosciuto come prassi dalle compagnie aeree, rappresenta in concreto una sorta di inadempimento del contratto di trasporto da parte del vettore aereo. Il 4 febbraio 1991, infatti, viene adottato il regolamento CEE n. 295, il cui fine è quello di creare una normativa comune europea in materia di negato imbarco e, quindi una maggiore tutela dei passeggeri.

Successivamente è stato adottato il regolamento CE  n. 261/2004 del Parlamento e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 “che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/1991”. L’obiettivo principale del nuovo regolamento è quello di rafforzare la figura dei passeggeri-consumatori attraverso una serie di disposizioni che ne prevedano la loro protezione, una limitazione dei disagi e dei fastidi per l’utente, ovvero attraverso l’estensione della loro protezione nei casi di cancellazione e di ritardo dei voli e, infine nei casi di voli provenienti da Stati terzi. Emerge una novità rispetto alla precedente disciplina, ossia la previsione di due nuove fattispecie che si aggiungono all’overbooking: la cancellazione del volo e il caso di ritardo. È infine opportuno ricordare che la nuova disciplina è applicabile a tutti i voli, anche ai c.d. charter, e non solo ai voli di linea, come la precedente previsione. È utile, inoltre, ricordare che il nuovo regolamento è applicabile non solo ai passeggeri in partenza da un aeroporto sito in uno Stato membro, ma a tutti i voli anche se in partenza da uno Stato terzo e con destinazione in uno Stato membro, purché il vettore sia “munito di licenza d’esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del regolamento CEE n. 2407/92”.

In conclusione, da un’analisi globale della sentenza e della legislazione comunitaria in materia emerge – e la Corte ne dà conferma con i suoi orientamenti giurisprudenziali – un'attenzione sempre maggiore nei confronti della tutela del consumatore.