La legge elettorale italiana (cd. “porcellum”) è in contrasto con l’art. 3 prot. 1 della Cedu?
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 07 Novembre 2011
- di Luigi Serino
Esistono in Italia libere elezioni? Domanda di difficile risposta, o meglio, di non facile soluzione.
È nota purtroppo a tutti la situazione della legge elettorale italiana (n. 270/05), definita una “porcata” dallo stesso Ministro proponente, che nel sostituire la vecchia legge, ha introdotto un sistema proporzionale con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza la possibilità di indicare preferenze.
In sostanza, il cosiddetto Porcellum attribuisce ai gruppi dirigenti dei partiti un grande potere nella scelta delle candidature. Il che significa che, nella scelta degli eletti, gli elettori non hanno la possibilità di votare per i candidati, ma solo per le liste e per le coalizioni.
Questo sistema elettorale fa molto comodo ai partiti ma rende ancora di più insopportabile agli occhi della popolazione la cd. “casta”, già piena di privilegi, che grazie a questa legge gode di un meccanismo del tutto autoreferenziale nella scelta del corpo legislativo. Non è indispensabile, infatti, il confronto con gli elettori sul territorio, non bisogna rispondere ad essi del proprio operato ma direttamente alle gerarchie dei partiti, che sono libere di compilare a proprio piacimento le liste elettorali, senza la possibilità, per l’elettorato, di incidere, con le preferenze, sulla scelta dei propri rappresentanti in parlamento.
La massiccia adesione alla raccolta di firme per il referendum abrogativo di questa legge elettorale ha però dimostrato una grande voglia della popolazione di riprendersi ciò che, in maniera subdola, le è stato tolto, ovvero la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, dove si racchiude il vero senso della partecipazione democratica nella formazione di uno Stato a sovranità popolare.
Fatto sta che ben prima dell’iniziativa referendaria già molti cittadini hanno deciso di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per denunciare tale situazione.
C’è, infatti, un articolo della Convenzione che parla del diritto dei cittadini a godere di libere elezioni e dell’obbligo, per gli Stati, di prevederle. L’articolo 3 del primo protocollo addizionale alla Convenzione cosi recita: “Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare ad intervalli ragionevoli libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”.
Nell’interpretazione data a tale norma la Corte ricorda che i diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n° 1 sono cruciali per l’instaurazione e per il mantenimento di una vera democrazia regolata dalla preminenza della legge. Esistono molti modi per organizzare e far funzionare i sistemi elettorali, tuttavia alcune delle condizioni imposte all’occorrenza non devono ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo – in altri termini, esse devono riflettere, o non contrastare, la preoccupazione di mantenere l’integrità e l’efficacia di una procedura elettorale mirante a determinare la volontà del popolo attraverso il meccanismo del suffragio universale (Yumak e Sadak c. Turchia [GC], ricorso n 10226/03, § 109, 8 luglio 2008).
La Corte Europea, quindi, pur lasciando agli Stati un ampio margine di apprezzamento sulla scelta dei sistemi elettorali che questi possono adottare, vigila comunque molto attentamente sul rispetto di tale disposizione, in quanto costituisce il fulcro e l’essenza della partecipazione e della vita democratica di una nazione.
Le forti perplessità che la legge elettorale italiana solleva, non sono quindi passate inosservate neanche alla Corte di Strasburgo, che, osservando attentamente i ricorsi presentati da molti cittadini italiani in occasione dello svolgimento delle ultime elezioni politiche tenutesi nel 2008, ha deciso di comunicare, in data 16 dicembre 2009, i ricorsi al Governo italiano ed ha chiesto espressamente di rispondere alle seguenti domande:
1. se la disciplina elettorale delle liste bloccate, cosi come introdotta dalla legge n. 270/2005, abbia violato il diritto dei ricorrenti a partecipare, in occasione dello scrutinio legislativo del 13 e 14 aprile 2008, ad elezioni che assicurino la libera espressione dell’opinione popolare sulla scelta del corpo legislativo, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione, tenuto anche conto di ciò che queste liste possono comportare tanto per i candidati che per il numero totale dei seggi da attribuire nella circoscrizione;
2. se i ricorrenti abbiano avuto a loro disposizione, come lo richiede l’articolo 13 della Convenzione, un ricorso interno effettivo attraverso il quale avrebbero potuto promuovere le loro eccezioni di violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
3. se la disciplina elettorale del premio di maggioranza, cosi come introdotto dalla legge n. 270/2005, costituisca una violazione del diritto dei ricorrenti di partecipare ad elezioni che assicurino la libera espressione d’opinione popolare sulla scelta del corpo legislativo, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n. 1, tenuto anche conto del fatto che nessuna soglia minima di consenso è prevista per l’ottenimento di tali premi.
Ciò non significa che arriverà una pronuncia di condanna per l’Italia, ma, in un contesto del genere, già il fatto che vi si possa verosimilmente riscontrare una lesione del diritto a libere elezioni denota un elemento di estrema gravità, che rende ancora più distante la classe politica dal confronto e dalla dialettica con i cittadini.
Al di là della futura pronuncia della Corte Europea, resta da sottolineare che il “porcellum” è un sistema elettorale che va decisamente abbandonato, come sottolineato da più parti, per restituire finalmente al popolo la sovranità sulla scelta del corpo elettorale.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione (Giorgio Gaber).




