I diritti dell'uomo e le libertà fondamenti nell'Unione Europea
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 30 Ottobre 2011
- di Anna Valentini
"Giorno verrà in cui (…) voi tutte, nazioni del continente, senza perdere le vostre
qualità peculiari e la vostra gloriosa individualità, vi fonderete strettamente in una unità
superiore e costituirete la fraternità europea (…).
Giorno verrà in cui non vi saranno altri campi di battaglia all’infuori dei mercati aperti
al commercio e degli spiriti aperti alle idee. Giorno verrà in cui i proiettili e le bombe
saranno sostituiti dai voti (...)".
Victor Hugo, 1849
“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini” (art. 2 TUE).
“I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali” (art. 6, par. 3 TUE).
Tale incipit chiarisce la presenza di una sezione dedicata al diritto dell’Unione Europea (da ora UE) all’interno di Diritti umani in Italia: infatti, sempre più spesso ci rendiamo conto dell’influenza del diritto dell’UE nella nostra vita e del ruolo fondamentale svolto da questa nel più completo riconoscimento dei diritti dell’uomo. Inoltre, specie in Europa è affascinante la contaminazione tra i vari livelli normativi (internazionale, sovranazionale e nazionale) cui assistiamo in materia di tutela dei diritti umani. Il processo d’integrazione europea che ha portato all’UE come oggi noi la conosciamo è cosa nota e ciò che preme in questa sede chiarire, sebbene brevemente, è piuttosto il processo che ha portato all’affermazione della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo all’interno del suddetto ordinamento giuridico.
Il processo d’integrazione europea inizia il 9 maggio 1950 con la ormai nota Dichiarazione Schuman, nella quale il ministro degli esteri francese Robert Schuman afferma che «il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche […] ma l’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme». La prima tappa del processo d’integrazione europea si ha con l’istituzione, il 1° gennaio 1952, del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) a cui seguono – a distanza di pochi anni – l’istituzione della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea per l’energia atomica (EURATOM), firmati a Roma nel 1957 ed entrati in vigore nel 1958. Attraverso queste tre organizzazioni internazionali a carattere settoriale prende le mosse un disegno unitario volto a principalmente a creare un mercato unico europeo e, sebbene implicitamente, a mettere le basi per una convivenza pacifica tra gli Stati europei e per la creazione di una “unione più stretta tra i popoli europei”. Non sorprende, dunque, che all’interno dei Trattati istitutivi non fosse prevista alcuna norma posta a tutela dei diritti dell’uomo. Ben presto, tuttavia, si è reso necessario un intervento della Corte di Giustizia (art. 19 TUE), la quale ha fatto in modo che la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali si sviluppasse in un primo momento esclusivamente in via pretoria. Così nella sentenza Stauder del 1969 (12 novembre 1969, Erich Stauder c. città di ULM – Sozialamt, causa 29/69, in Raccolta, p. 419), la Corte afferma che «[…] i diritti fondamentali della persona, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce la tutela». Nel 1970 la Corte di giustizia nella sentenza Internationale Handelsgesellschaft (17 dicembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, causa 11/70, in Raccolta, p. 1125) chiarisce che «[…] la tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte di giustizia garantisce l’osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri , va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della Comunità». Nella successiva sentenza Nold (14 maggio 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroβhandlung c. Commissione, causa 4/73, in Raccolta, p. 491) la Corte aggiunge nuove fonti d’ispirazione richiamando «[…] i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito […]». Infine, con un’altra storica pronuncia la Corte aggiunge un ulteriore e fondamentale tassello, questa volta con riferimento ad un particolare strumento pattizio internazionale di protezione dei diritti dell’uomo: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Infatti, nella sentenza Hauer del 1979 (13 dicembre 1979, Liselotte Hauer c. Land Rheinland – Pfalz, causa C-44/79, in Raccolta, p. 3727) è esplicito il riferimento alla CEDU e ai suoi Protocolli, fino ad arrivare in alcune sentenze recenti ad affermare il grande valore delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, come parametro di riferimento per la Corte di giustizia. È, dunque, in seguito a questa produzione giurisprudenziale che la Corte di giustizia sancisce l’incorporazione dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’UE, la quale sarà “positivizzata” con la firma del Trattato di Maastricht del 1992 nel quale vi è un decisivo riconoscimento testuale, in cui è stabilito che i diritti fondamentale sono garantiti da una norma di rango primario (in quanto contenuta nel Trattato, in particolare, l’art. F del TUE al par. 1, oggi art. 6 TUE). La tutela dei diritti dell’uomo nell’UE ha conosciuto altri sviluppi ed è giunta sino all’elaborazione di un vero e proprio catalogo di diritti: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, solennemente proclamata nel dicembre del 2000 e successivamente “riadattata” a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La Carta ha rappresentato, fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un documento di valore meramente politico, privo di efficacia giuridica vincolante, che si è presentata a tutti gli effetti come un atto di soft law.
Il Trattato di Lisbona, con riferimento in particolare alla questione della protezione dei diritti fondamentali, si poneva due importanti obiettivi: da un lato il rafforzamento del sistema di tutela dei diritti mediante il riconoscimento della vincolatività giuridica della Carta, e dall’altro lato la soluzione della questione dell’adesione dell’UE alla CEDU. Il Trattato di Lisbona ha risolto entrambe le questioni ricorrendo ad una profonda modifica dell’art. 6 TUE.
Lo scopo che si intende perseguire attraverso questa nuova sezione è quello di chiarire che l’UE rappresenta un ordinamento giuridico sui generis, che nasce dal diritto internazionale ma che si discosta da questo, creando un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, il quale riconosce come suoi soggetti non soltanto gli Stati ma anche gli individui (Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend & Loos, in Raccolta, 1963, p. 3). Proprio per tale ragione è necessario avere consapevolezza del fatto che l’Unione è una «comunità di diritto» nella quale i singoli individui beneficiano di una tutela giurisdizionale effettiva, in virtù dei diritti loro riconosciuti.




