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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Efficacia delle sentenze CEDU e giudicato penale: la sentenza costituzionale 113/2011

Nell'attuale contesto giurisprudenziale e normativo, la sentenza costituzionale n. 113 del 4 aprile 2011 definisce, finalmente, il grado di resistenza del giudicato penale alla spinta esercitata dalle decisioni di matrice transnazionale. Invero, nel processo d'integrazione tra i sistemi penali europei sin da subito si è posta la questione dell'efficacia delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto alla forza vincolante delle sentenze di condanna emesse dai giudici nazionali.

Ebbene, il 'caso Dorigo' ha rivelato già da tempo l'inadeguatezza, rectius l'incompletezza, dei rimedi straordinari previsti dall'attuale codice di rito in relazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà. Difatti, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, gli Stati contraenti devono conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte Europea laddove quest'ultima abbia ravvisato una violazione dell'articolato della Convenzione o dei suoi Protocolli. In particolare, sullo Stato condannato grava l'obbligo di ripristinare la situazione anteriore alla violazione accertata e, solo in via sussidiaria e residuale, di accordare un'equa soddisfazione alla parte lesa (ex. art. 41).

Pertanto, larga parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa si è dotata di un'apposita disciplina, intesa a permettere la riapertura del processo penale riconosciuto "non equo" dalla Corte Europea, mentre in altri Paesi, pur in assenza di uno specifico intervento normativo, la riapertura è stata comunque garantita da un'applicazione estensiva del mezzo straordinario già previsto dalla legislazione nazionale.
In Italia, sino ad oggi, nelle ipotesi in cui la Corte Europea accertava la violazione delle garanzie prescritte dal droit à un procès equitable, previste dall'art. 6 della Convenzione, l'ordinamento processuale penale non è stato in grado di assicurare ai ricorrenti una restituito in integrum, ma solo un risarcimento del danno.
È chiaro che l'effettività di tale misura, ovvero del ripristino in misura piena dell'equità del processo, è subordinata alla rimozione del giudicato già formatosi sulla vicenda sanzionata, considerato che l'esaurimento dei rimedi interni è una imprescindibile condizione di legittimità per ricorrere alla Corte Europea. Da qui, l'inadempienza dello Stato italiano: in mancanza di una disciplina processuale ad hoc, si è da subito consolidata una profonda insoddisfazione per una riparazione meramente pecuniaria a fronte della violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU. Difatti, per il timore di aprire le porte a un mezzo che svilisse il giudicato, il Parlamento non ha adottato alcuna disciplina e ha lavorato a progetti assai angusti. È stata, piuttosto, la giurisprudenza interna a cercare di riparare a tale vulnus dell'ordinamento attraverso l'istituto dell'incidente di esecuzione regolato dall'art. 670 c.p.p., adoperandolo come rimedio per far valere post rem iudicatam i vizi procedurali. Va pure detto, però, che tale istituto, per vero, è rivolto ad ipotesi tassative di mancanza del titolo esecutivo ovvero di non esecutività della sentenza, intendendosi riferire a tutti quei casi in cui l'imputato non abbia materialmente potuto criticare la sentenza, ignorandone l'esistenza. In tal senso, allora, risulta chiaro come l'art. 670 c.p.p. non sia tanto un 'congegno capace di superare il giudicato', quanto lo strumento per dimostrarne la mancata formazione. Ad ogni modo, seppure si ignorassero simili obiezioni e si giungesse alla declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo, si avrebbe, certo, la liberazione del condannato ma sarebbe come una sospensione sine die dell'esecuzione cui non seguirebbe alcun intervento di 'chiusura del sistema'. Simile meccanismo di 'congelamento del giudicato' costituisce, pertanto, un'attuazione monca del dettato europeo.
Nè può in alcun modo soccorrere il nuovo rimedio straordinario introdotto dal legislatore con l'art. 625-bis c.p.p., «risultando strutturalmente inidoneo ad assicurare la riapertura dei processi a fronte di violazioni che non si siano verificate nell'ambito del giudizio in Cassazione».
D'altra parte, però, è generalmente riconosciuta anche la difficoltà di avvalersi della revisione così come strutturata dall'attuale codice di rito, atteso il fatto che il contrasto tre le sentenza europea e il giudicato interno non rientra in alcuna delle ipotesi descritte dall'art. 630 c.p.p.. L'istituto si configura tradizionalmente come uno strumento volto a comporre il dissidio tra la "verità processuale" consacrata dal giudicato e la "verità storica", risultante da elementi fattuali esterni al giudicato. Diversa è, pertanto, la prospettiva in cui vi sia un accertamento dei Giudici Europei della violazione dell'art. 6 CEDU. In tal caso, come evidenziato dall'efficace disamina condotta dalla Corte Costituzionale, si tratta di «porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente insuperabili con riguardo agli errores in procedendo) ad un 'vizio' interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l'interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione».
Nonostante tali difficoltà, rimane indubbio che proprio quel meccanismo di riapertura del processo, che è alla base della revisione, costituisca lo strumento maggiormente idoneo a garantire la conformità dell'ordinamento nazionale alle sentenze CEDU.
Per queste ragioni, constatata l'inadeguatezza a tal fine dei casi di revisione tipizzati nel codice di rito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo e conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea.
Si tratta di una pronuncia − largamente attesa – da accogliere con indubbio favore nella misura in cui rompe l'imbarazzante inerzia dell'ordinamento italiano rispetto agli obblighi conformativi derivanti dall'art. 46 della Convenzione. La vicenda, come sopra accennato, è quella di Paolo Dorigo, condannato per l'attentato alla base militare di Aviano del 1993. A seguito della condanna definitiva, Dorigo si era rivolto alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo la quale, con provvedimento del 9 settembre 1998, accertava il carattere «non equo» del processo celebrato nei suoi confronti, in quanto la condanna era stata pronunciata sulla base delle dichiarazioni rese da tre coimputati che, in dibattimento, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, negando così il diritto dell'imputato a «esaminare o far esaminare i testimoni a carico» (art. 6.3 lett. d) CEDU). Era, dunque, dal 1999 che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, competente a sorvegliare la corretta esecuzione delle sentenze della Corte da parte degli Stati membri condannati (art. 46.2), continuava a sollecitare il nostro Paese all'adozione di misure, tanto individuali che generali, in grado di garantire la riapertura di tutti quei processi rispetto ai quali la Corte Europea abbia pronunciato un giudizio di «non equità». Nelle more di un intervento legislativo sul punto, la Corte di Cassazione dichiarava l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di Dorigo, disponendone la liberazione[1]. Parallelamente, Dorigo aveva inoltrato un'istanza di revisione del processo che conduceva ad una prima questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p.. La Consulta pur dichiarando l'infondatezza della questione, che si badi era stata proposta limitatamente alla lettera a) dell'art. 630 c.p.p., rivolgeva «al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU» (sentenza n. 129 del 2008).
Sebbene, dunque, la recente pronuncia abbia invece accolto la questione di legittimità costituzionale, non può assolutamente discorrersi di un revirement della Corte Costituzionale, inammissibile in un ordinamento improntato al rigoroso divieto del bis in idem. Va detto infatti che la precedente sentenza costituzionale, n. 129 del 2008, giungeva alla declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla base dell'inadeguatezza dei parametri costituzionali richiamati, ovvero gli artt. 3, 10 e 27 Cost., e ritenendo necessario sollecitare un intervento legislativo repentino sul punto.
È la perdurante inerzia legislativa a condurre la Consulta, con la pronuncia n. 113 del 2011, alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nel suo complesso rispetto ad un diverso e più appropriato parametro costituzionale: l'art. 117 primo comma Cost., assumendo come «norma interposta» l'art. 46 (in correlazione all'art. 6) della CEDU -conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalle sentenze costituzionali n. 348 e n. 349 del 2008-.
Sembra chiudersi, in tal modo, il dibattito sull'individuazione del rimedio idoneo a garantire un'efficacia interna alle decisioni europee. Con una pronuncia di fondamentale importanza, la Consulta ha scalfito il mito dell'intangibilità del giudicato penale, per vero già ridimensionato a livello interno nel principio della (solo) tendenziale immodificabilità del giudicato, anche in un contesto sovranazionale.
Resta da stabilire se davvero la revisione sia lo strumento più idoneo a dare esecuzione alle sentenze europee di condanna, essendo diversi, infatti, i dubbi interpretativi che sorgono al riguardo.
Preliminarmente va detto che la revisione è tradizionalmente trascritta come mezzo d'impugnazione straordinario delle sentenze di condanna che, alla luce di circostanze nuove rispetto al giudicato, si mostrano ingiuste. Nell'ipotesi de qua, invece, si tratta di una sentenza europea che accerta la violazione del diritto all'equo processo: non si può parlare in tutta evidenza di un soggetto accusato ingiustamente, ma di un imputato "solo" processato ingiustamente. Da qui una serie di perplessità che sembrano presentare la revisione come un rimedio eccentrico rispetto al fine da perseguire.
Anzitutto, in questo «diverso» caso di riapertura del processo, la revisione sarebbe destinata, come osservato dalla Consulta, a svincolarsi dalla tradizionale preordinazione dell'istituto al solo fine del proscioglimento. Di conseguenza, continua la Corte, «rimarrà inoperante, per esempio, la condizione di ammissibilità, basata sulla prognosi assolutoria, indicata dall'art. 631 c.p.p.; come pure inapplicabili saranno da ritenere –nei congrui casi− le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 637 c.p.p. (secondo le quali, rispettivamente, l'accoglimento della richiesta comporta senz'altro il proscioglimento dell'interessato, e il giudice non lo può pronunciare esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio)».
In secondo luogo, sembra evidente che dovrà reputarsi inoperante anche la competenza funzionale del giudice d'appello a celebrare il nuovo giudizio, potendosi immaginare piuttosto la competenza del giudice dinanzi al quale si è verificata la violazione censurata dalla Corte europea, in ipotesi la stessa Corte di Cassazione (v. il caso Drassich c. Italia).
Ancora, al procedimento di revisione risulta estraneo quel meccanismo invalidante che dovrebbe derivare dalla violazione dell'art. 6 accertata nelle sentenze CEDU. L'istituto infatti non dispiega alcun effetto invalidante sul materiale probatorio del precedente giudizio, ma, anzi, di regola le nuove prove che devono dimostrare la funzionalità al proscioglimento vanno apprezzate «sole o unite a quelle già valutate».
È evidente, allora, che la funzionalità che si vorrebbe attribuire alla revisione risulta estranea rispetto alla tradizionale preordinazione dell'istituto, nonché fortemente disancorata da quel concetto di novum che informa tutti i casi tipizzati. La riapertura del processo a seguito di condanna europea, quale nuovo caso di revisione, sarebbe improntata, sostanzialmente, ad una disciplina ad hoc che sembra andare ben oltre un'applicazione estensiva delle norme sulla revisione, minando la coerenza interna dello stesso istituto.
Si mostra pertanto più congeniale la previsione di un rimedio speciale, attraverso l'introduzione di un autonomo e distinto istituto che codifichi il meccanismo di adeguamento alle sentenze definitive della Corte di Strasburgo, come previsto al punto 104.8 dell'art. 2 della Bozza di delega legislativa al Governo per l'emanazione di un nuovo codice di procedura penale, elaborata dalla Commissione di studio presieduta dal prof. Riccio. In questa prospettiva, non è ostativa la pronuncia costituzionale in commento, considerato che è la stessa Consulta a chiarire che «il legislatore resta pertanto e ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina –recata anche dall'introduzione di un autonomo e distinto istituto- il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo».
Invero, si tratta di una pronuncia costituzionale paradigmatica, ancora una volta nella storia del sistema processuale penale italiano, della necessità di un'azione sostitutiva della giurisprudenza ad un legislatore gravemente inerte. È chiaro infatti che la Corte Costituzionale non poteva andare al di là di un provvedimento di tipo additivo: è il legislatore, pertanto, il primo destinatario di questa sentenza. Sia che si decida di seguire la via interpretativa tracciata in questa pronuncia, utilizzando il rimedio della revisione, sia che si preferisca optare per un diverso e autonomo rimedio per conformarsi alle sentenze CEDU, il legislatore è chiamato improrogabilmente ad intervenire.
Se è chiaro, ormai, che i diritti umani sono destinati a trasformare lo spazio, i percorsi, la macchina del diritto e della giustizia, deve riflettersi sul fatto che ciò comporta la necessità, da un lato, di passare da una logica semplice ad una complessa e, dall'altro, di ricercare criteri e metodi per combinare l'apertura degli ordinamenti nazionali con la razionalità che deve caratterizzare ogni sistema penale.

[1] Cass. Sez. I, 1 dicembre 2006 – 25 gennaio 2007.