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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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La Cassazione afferma il diritto, sul piano interno, di ricorrere per denunziare la irragionevole durata del procedimento ex lege Pinto

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Civile - Sentenza n. 8283/2012, pubblicata in data 24 maggio 2012.

E' ammissibile la domanda con la quale si chiede l'equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento ex lege n.89/2001, che, con riferimento sia al primo grado dinanzi alla Corte di Appello che in sede di impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, rappresenta  un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli; esigenza questa, tanto più pressante in quanto ci si trova in presena di una tipologia di giudizi finalizzati all'accertamento di una violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sé una condizione di sofferenza e un patema d'animo, che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n.89/2001.

Ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, occorre procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul punto, e, quindi, esaminare i seguenti arresti della Corte di Strasburgo:
- Cocchiarella c/ Italia del 29 marzo 2006;
- Simaldone c/ Italia del 31 marzo 2009;
- Belperio e Ciarmoli c/ Italia del 22 ottobre 2010;
- CE.DI.SA. Fortore s.n.c. c/ Italia del 27 settembre 2011.


Aderendo ai principi affermati con tali arresti, la Suprema Corte, nel ritenere di non poter dare continuità alle indicazioni interpretative offerte con la sentenza n. 8287 del 2010, che aveva individuato in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso la ragionevole durata del procedimento "Pinto", afferma il principio che "..la durata complessiva dei due gradi del giudizio ex lege Pinto debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di anni due".