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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza CEDU

Il principio del contraddittorio (adversarial trial nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – d’ora innanzi Corte Europea) non compare esplicitamente nel testo dell’art. 6 CEDU. Secondo autorevole dottrina[1], esso sarebbe tuttavia desumibile dalla stessa nozione di hearing, lemma impiegato nella formulazione inglese della Convenzione; tale termine – traducibile letteralmente in “udienza”, ma nella versione italiana del testo pattizio tradotto in “processo” – racchiuderebbe in sé l’esigenza ineludibile che, nell’ambito della fase processuale impregnata dalla fairness, l’interessato sia posto nelle condizioni di farsi ascoltare, onde poter esporre le proprie ragioni e controbattere quelle avversarie. Del resto, è lo stesso significato letterale della parola “hearing[2] a militare in questa direzione.

Pertanto, dalla stessa etimologia del termine, è consequenziale dedurre che uno degli aspetti fondamentali dell’equità processuale, nella prospettiva di un discorso sul contraddittorio, sia il “diritto ad essere ascoltati” – right to be heard. Tale prerogativa assume atteggiamenti e connotazioni diverse, ma tutte univocamente orientate alla realizzazione della fairness nel processo. Assume, ad esempio, valore utilitaristico, laddove si consideri  l’apporto dell’interessato, idoneo a migliorare la qualità della decisione; ponendosi nell’ottica della complessiva democraticità dell’ordinamento, la partecipazione attiva dell’interessato al processo decisionale, faciliterà l’accettazione, da parte di questi, del risultato dello stesso; infine, da un punto di vista ontologico, avvalora la tesi che considera l’interessato soggetto e non oggetto del processo[3].

Qualora ci si avventuri tra le pieghe della copiosa giurisprudenza europea in materia di equo processo, alla ricerca di una definizione generale del principio del contraddittorio – ma il discorso vale in generale per qualsiasi altra nozione definitoria proveniente dalla Corte Europea - , bisogna tenere bene a mente il procedere casistico di questa, che mal si concilia con la posizione di nozioni generali, se non, in qualche modo, legate al caso specifico. Pertanto, gli enunciati nei quali ci si imbatterà in questo cammino, saranno sempre, necessariamente, riferiti a questo o quel procedimento, alle circostanze contingenti del caso,  e validi nei limiti della cognizione relativa a quella singola controversia; solo con un’ardua – e di dubbia validità ed efficacia - operazione di astrazione-deduzione sarebbe possibile elevare tali definizioni a dogmi generali ed omnicomprensivi.

Ad ogni modo, tenute a mente queste cautele, può farsi qualche esempio. Relativamente al principio del contraddittorio in tutti i procedimenti giurisdizionali, la Corte si è espressa in questi termini:

 

“[the right to an adversarial trial] means in principle the opportunity for the parties to a criminal or civil trial to have knowledge of and comment on all evidence adduced or observations filed […] with a view to influencing the court’s decision[4]”.

 

In sostanza, parrebbe qui delinearsi un contraddittorio sulla prova, intimamente collegato alla questione della disclosure del materiale probatorio, garantendosi, a tutte la parti del processo, la possibilità di conoscere e di intervenire dialetticamente su qualsiasi elemento teso alla formazione  del convincimento del giudice. Una siffatta impostazione, tuttavia, non può e non deve condurre alla conclusione che la Corte abbia obliterato “l’innegabile (e imprescindibile) valore euristico del contraddittorio[5]. In realtà, dalla giurisprudenza della Corte Europea, tenuta in debita considerazione – in aggiunta alle premesse di cui sopra - la circostanza che essa si rivolge ad ordinamenti affatto diversi e variegati, può evincersi il rifiuto – o quantomeno, l’irrilevanza - della distinzione tra contraddittorio oggettivo e contraddittorio soggettivo. Nell’ottica del giudice della Convenzione, il “diritto   soggettivo  al contraddittorio” non si contrappone al “metodo del contraddittorio”, ma, piuttosto, evoca il “diritto all’esercizio del contraddittorio”, innestato in una prospettiva teleologicamente orientata all’accertamento della verità. In altre parole, garantire, in termini assoluti, la possibilità a ciascuna parte di presentare alle altre ed al giudice gli elementi – probatori, giuridici, e argomentativi – a sostegno della propria tesi, unitamente alla possibilità di controbattere su analoghi elementi presentati dalle controparti, consentirebbe, conseguentemente, un esercizio della giurisdizione conforme ad uno dei canoni fondamentali di qualunque ricerca della verità.

A voler cercare le tracce di una definizione del contraddittorio – modellata sulla nozione oggettiva dello stesso -, dettata specificamente per il processo penale, può citarsi il caso Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, nel quale, segnatamente, la Corte ha ritenuto che la mera lettura di dichiarazioni testimoniali ed atti di indagine in udienza costituisse una violazione del principio in parola: “all the evidence must in principle be produced in the presence of the accused at a public hearing with a view to adversarial argument”, e quindi, di conseguenza,

 

“considering […] the fact that very important pieces of evidence were not adequately adduced and discussed at the trial in the applicants’ presence and under the watchful eye of the public, the Court concludes that the proceedings in question, taken as a whole, did not satisfy the requirements of a fair and public hearing[6]”.

 

Del resto, a riprova dell’atteggiamento casistico e pragmatico adottato dalla Corte Europea nella sua giurisprudenza, si noti come, dall’analisi delle decisioni riguardanti il diritto al contraddittorio – rectius, per quanto detto sopra, il diritto all’esercizio del contraddittorio – emergano questioni tutt’altro che riferibili a problemi di natura definitoria e generale. In particolare, due tematiche si impongono all’attenzione della Corte, e di conseguenza, alla nostra: casi in cui, dinanzi alle giurisdizioni supreme, non sia stata concessa alla difesa la possibilità di controbattere alle osservazioni presentate dal Procuratore Generale[7]; l’obbligo di disclosure relativo al materiale probatorio in possesso dell’accusa.

Arrivando alla questione della necessaria parità delle armi tra le parti processuali, valgono pressappoco le stesse considerazioni svolte in precedenza. In mancanza di un esplicito richiamo testuale, è possibile dedurre il principio generale in questione dal dettato della lettera d) comma 3 dell’articolo 6: “[ogni accusato ha diritto di] esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”. La tesi secondo cui la parità delle armi sia un elemento indefettibile dell’equo processo unitariamente inteso, e che quindi sia consentito dedurre dal disposto su riportato l’esistenza di un principio generale, è comprovata dalla circostanza che la sua prima definizione in termini astratti e generali si riferisce al processo civile:

 

“as regards litigation involving opposing private interests, "equality of arms" implies that each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent[9]”.

 

Con differenze che la dottrina prevalente ha ritenuto irrilevanti[10], la definizione viene ribadita 3 anni dopo in un caso inerente un procedimento penale[11].

Vale la pena soffermarsi, in questa sede, su due aspetti del principio che ci occupa.

Occorre, anzitutto, ripetere che, in riferimento al processo penale, evocare la piena parità della armi significa utilizzare un’espressione, nella pratica, tutt’altro che calzante. La natura, la posizione ordinamentale, i poteri e le finalità dell’accusa e della difesa sono troppo distanti perché sia appropriato professarne o augurarne la totale eguaglianza. Ciò cui deve tendersi, ciò che deve realizzarsi affinché un processo possa dirsi conforme al dettame convenzionale, è, tutt’al più, una equivalenza funzionale[12]. Ricorrendo, ancora una volta, ad una metafora, si pensi ai gladiatori dell’antica Roma, che potevano battersi l’uno dotato di armatura e spada, e l’altro, pur senza armatura, dotato di rete e tridente[13].

Secondariamente, si noti che, nell’ipotesi in cui tutte le parti processuali venissero private di una stessa prerogativa, il concetto di parità non sarebbe di alcun aiuto per vagliare la conformità convenzionale del processo in questione. Questa ipotesi, induce ad affermare una netta differenziazione tra parità delle armi e contraddittorio[14]; in relazione all’esempio appena fatto, potrebbe affermarsi, eccome, la violazione del diritto al contraddittorio, ma giammai una violazione del principio di parità delle armi. E, significativamente, la Corte, a proposito di quest’ultimo non parla mai di diritto alla parità, ma utilizza espressioni come “principio[15]”, “requisito[16]”, “concetto[17]”.



[1] Ubertis, Principi di procedura penale europea, Milano, 2009, 49 ss.

[2] “Hearing: 1. The ability to hear”, letteralmente, la capacità di ascoltare; cfr. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 7th Edition, 2005

[3] Trechsel, Human rights in criminal proceedings, Oxford, 2005, 89

[4] C. Eur. Sent. 20 Febbraio 1996, Vermeulen c. Belgio, in www.echr.coe.int

[5] Ubertis, cit., 51

[6] C. Eur., sent. 6 Dicembre 1988, Barberà, Messeguè e Jabardo c. Spagna

[7] In particolare, tale problematica era sorta in relazione all’ordinamento austriaco, dove, al procuratore generale era concessa la possibilità di depositare un “croquis” – una sorta di bozza di sentenza – senza che la difesa potesse replicarvi in alcun modo: cfr. C. Eur., sent. Ofner e Hopfinger c. Austria no. 524/59, C. Eur., sent. Patacki e Dunshirn c. Austria no. 596/59 e 789/60; più recentemente cfr. C. Eur., sent. 28 Agosto 1991, Brandsetter c. Austria e C. Eur., sent. 22 Febbraio 1996, Bulut c. Austria in www.echr.coe.int . Problemi analoghi sono poi stati riscontrati nell’ordinamento francese, olandese, turco e portoghese.

[9] C. Eur., sent. 27 Ottobre 1993, Dombo Beheer c. Paesi Bassi, in www.echr.coe.int

[10] In particolare, mancano in questa reiterazione della definizione due termini, “evidence” e “substantial”; cfr. Wasek-Wiaderek, The Principle of “Equality of arms” in Criminal procedure under Article 6 of the European Convention of Human Rights and its function in criminal justice of selected European Countries, Leuven, 2000, 50

[11] C. Eur., sent. 22 febbraio 1996, Bulut c. Austria, in www.echr.coe.int.

[12] In questo senso cfr. Chiavario, Commentario, cit., 195

[13] L’immagine suggestiva è di Trechsel, cit., 96

[14] Renucci, Droit Européen des Droits de l’Homme, Parigi, 2002, N 144

[15] C. Eur., sent. 27 Giugno 1968, Neumeister c. Austria, in www.echr.coe.int

[16] C. Eur., sent. 2 ottobre 1993, Dombo Beheer, in www.echr.coe.int.

[17] C. Eur., sent. 31 Ottobre 2001, Solakov c. Macedonia, in www.echr.coe.int