Istituzioni europee ed internazionali per la tutela dei diritti umani
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 14 Maggio 2012
- di Anna Valentini
In questo schema vengono presentate, intuitivamente, le istituzioni delle maggiori organizzazioni europee ed internazionali deputate alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, allo scopo di delinearne le competenze ed i fondamenti e di sottolinearne le differenze.
| "Sistema CEDU" | "Sistema UE" | "Sistema ONU" |
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CONSIGLIO D’EUROPA: il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale a carattere regionale. Ha sede a Strasburgo (Francia) ed è composto da 47 Stati membri. Il Consiglio d’Europa è stato istituito il 5 maggio 1949 da 10 Stati fondatori con l’obiettivo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell’individuo. |
UNIONE EUROPEA: L’Unione Europea è un’organizzazione sovranazionale. Essa rappresenta un ordinamento giuridico sui generis, che nasce dal diritto internazionale ma che si discosta da questo, riconoscendo come suoi soggetti non soltanto gli Stati ma anche gli individui(sentenza Corte di giustizia Van Gend & Loos 1963). L’Unione Europea rappresenta, inoltre, una “comunità di diritto” nella quale i singoli individui devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva, in virtù dei diritti loro riconosciuti.
CONSIGLIO EUROPEO: ai sensi dell’art. 13 TUE e solo dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo è a tutti gli effetti un’istituzione dell’UE (prima dell’entrata in vigore dei Trattati di riforma questo era un organo di indirizzo politico). In particolare, ai sensi dell’art. 15 TUE il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo, ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative ed è composto dai capi di Stato e di governo degli Stati membri. Ha sede a Bruxelles.
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA: ai sensi dell’art. 13 TUE il Consiglio dell’UE è un’istituzione dell’Unione. Essa esercita, ai sensi dell’art. 16 TUE, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (congiuntamente al Parlamento europeo). Il Consiglio, inoltre, svolge funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento. Il Consiglio ha una composizione variabile, infatti è composto da un rappresentante per ogni Stato membro scelto a livello ministeriale. Ha sede a Bruxelles. |
ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE: organizzazione internazionale a carattere universale fondata dopo la seconda guerra mondiale. Nel corso della Conferenza di San Francisco del 1945 fu firmata dagli Stati fondatori (all’epoca quelli che avevano combattuto contro le Potenze dell’Asse) lo statuto istitutivo, nota come Carta delle Nazioni Unite, al cui articolo 1 è sancito esplicitamente che i fini dell’ONU sono: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, lo sviluppo di relazioni amichevoli tra gli Stati, la creazione di una cooperazione internazionale per la soluzione di problemi di carattere economico, sociale, culturale od umanitario ed infine la promozione ed il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, nel Preambolo della Carta delle Nazioni Unite si legge quanto segue: «Noi popoli delle Nazioni Unite decisi […] a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni di giustizia […] abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini». |
| ASSEMBLEA PARLAMENTARE: è un organo statutario del Consiglio d’Europa ed è definita come “la più antica assemblea parlamentare pluralista internazionale composta da deputati eletti democraticamente”, in quanto primo organo internazionale ad essere composto dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali. L’Assemblea Parlamentare (denominata così nella prassi, ma che in principio prendeva il nome di Assemblea consultiva) esprime voti e raccomandazioni al Comitato dei ministri. | PARLAMENTO EUROPEO: ai sensi dell’art. 13 TUE, il Parlamento Europeo è una delle istituzione dell’UE, all’interno della quale si esprime maggiormente il principio di democrazia. A tal proposito, occorre precisare che il PE è composto dai rappresentanti dei cittadini dell’Unione, eletti a suffragio universale diretto (art. 14, co. 2). Il Parlamento esercita, congiuntamente al Consiglio dell’UE, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esso esercita, altresì, funzioni di controllo politico e consultive. Ai sensi dell’art. 227 TFUE, i cittadini europei hanno il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri, petizioni al PE su qualsiasi materia che rientri nel campo di attività dell’Unione Europea e che lo riguardi direttamente. | ASSEMBLEA GENERALE: è uno degli organi principali delle Nazioni Unite. Ai sensi dell’art. 9 della Carta ONU, l’AG è composta da tutti i membri delle NU, i quali non possono avere più di cinque rappresentanti in seno ad essa. L’AG ha una competenza rationae materiae vastissima, come affermato peraltro dall’art. 10 dello Statuto ONU il quale sancisce che essa “può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini della presente Carta”. In virtù dell’art. 13, lett. b), l’Assemblea Generale prepara raccomandazioni o studi al fine di promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione. |
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: è l’organo giurisdizionale previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali al fine di assicurare l’effettivo rispetto dei diritti in essa sanciti. La Corte europea dei diritti dell’uomo è così composta: è previsto, in virtù dell’art. 20 CEDU, un giudice per ogni Alta Parte contraente, eletto dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (art. 22 CEDU). Il mandato dei giudici è di sei anni, ma può essere rinnovato ad infinitum fino al raggiungimento del settantesimo anno d’età (art. 23, co. 1 e 6 CEDU). All’interno della Corte, ad opera dell’Assemblea plenaria della stessa, viene eletto un Presidente, il quale oltre a funzioni giurisdizionali svolge anche compiti amministrativi e di rappresentanza. La Corte EDU ha sede a Strasburgo.
COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: essa ha smesso di esercitare le proprie funzioni a partire dalla modifica del 1998, quindi dall’entrata in vigore del Protocollo n. 11 (firmato nel 1994 ed entrato in vigore il 1° novembre 1998). Fino a questa data la CEDU (vecchio testo) stabiliva che, previo esaurimento dei ricorsi interni, uno Stato poteva adire la Commissione – e non la Corte – per l’accertamento di una violazione della Convenzione. In seguito, iniziava la fase di accertamento della ricevibilità del ricorso e la Commissione procedeva ad istruire il ricorso, con il conseguente tentativo di soluzione amichevole della controversia. Qualora tale tentativo si fosse rivelato impossibile, la Commissione procedeva all’elaborazione di un rapporto nel quale si esprimeva sulla avvenuta o meno violazione della Convenzione. In ultima analisi, tale rapporto passava al vaglio del Comitato dei Ministri che, con un voto preso alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri, stabiliva se confermare il rapporto della Commissione. Risulta, dunque, chiaro che la Corte europea restava pressoché inaccessibile. |
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: Ai sensi dell’art. 19 TUE, “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea comprende al suo interno la Corte di Giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati”. La Corte di Giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati, essa è composta da un giudice per Stato ed è assistita da avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano giureconsulti di notoria competenza. Le principali funzioni della Corte di Giustizia hanno natura giurisdizionale, tuttavia la Corte esercita anche funzioni di natura consultiva in base alle quali è chiamata non a dirimere controversie, ma ad esprimere un parere. Ha sede in Lussemburgo.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO: ai sensi dell’art. 19 TUE, il Tribunale di primo grado fa parte della Corte di Giustizia dell’UE. Il Tribunale è stato formalmente istituito nel 1988, esso è stato affiancato alla CG al fine di sgravare la Corte dall’eccessivo carico di lavoro e di garantire anche in ambito comunitario il doppio grado di giudizio. Il numero dei giudici del TPG è stabilito dallo Statuto della CG ed essi sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che siano giureconsulti di notoria competenza. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado i ricorsi di cui all’art. 263 TFUE (ricorso per annullamento), all’art. 265 TFUE (ricorso in carenza), all’art. 268 TFUE (ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’UE) e all’art. 272 TFUE (contenzioso in materia contrattuale). |
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: essa costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Tutti gli Stati contraenti dello Statuto ONU sono ipso facto contraenti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia. Quest’ultima ha sostituito la Corte Permanente di Giustizia Internazionale istituita in seno alla Società delle Nazioni. La CIG ha sede all’Aja e rappresenta un corpo permanente di giudici eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza. Si tratta a tutti gli effetti di un tribunale arbitrale che giudica sul presupposto di un accordo tra tutte le Parti di una controversia. La CIG non ha solo competenza contenzione, giacché essa svolge anche una funzione consultiva (art. 96 Carta ONU).
COMITATO DEI DIRITTI DELL’UOMO: istituito in virtù dell’art. 28 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed effettua un controllo di natura quasi-giurisdizionale. È aperto anche ai ricorsi individuali. Esso è composto da 18 membri eletti a titolo individuale dagli Stati membri del Patto, che devono garantire assoluta imparzialità. Al Comitato dei diritti dell’uomo, inoltre, viene riconosciuta la facoltà di sottoporre osservazioni conclusive e raccomandazioni agli Stati e all’Assemblea Generale e di produrre raccomandazioni generali (General Comments) sul significato e la portata dei diritti previsti dal Patto.
COMITATO DEI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI: è composto da diciotto esperti eletti dal Consiglio economico e sociale (da ora ECOSOC), esso si limita ad obbligare gli Stati a presentare rapporti periodici al ECOSOC e non prevede la possibilità di ricorsi individuali. Il Comitato fu creato come organo ausiliario del Consiglio economico e sociale (ris. 1985/17 del 28 maggio 1985), ed opera “per assistere il Consiglio” nella formulazione delle “considerazioni” sui rapporti presentati dagli Stati. Il Comitato, come il CDU, redige i c.d. Commenti generali, volti a chiarire la natura, la portata e le modalità di applicazione di singole norme del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ma anche a precisare alcuni obblighi procedurali degli Stati parti. |
| COMITATO DEI MINISTRI: è l’organo dotato di maggiori poteri, è composto dai Ministri degli Esteri (o da loro sostituti) di tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa. Il Comitato dei Ministri, in generale, svolge tre funzioni principali: in primis è la sede in cui si confrontano, a livello paritario, le diverse visioni nazionali; in secondo luogo, da questo confronto potrà emergere una soluzione unitaria che porterà all’adozione (in seno al Comitato) di uno strumento giuridico vincolante, sotto forma di convenzione o di raccomandazione che sarà adottata per consensus; in terzo luogo il Comitato dei Ministri deve vegliare sulla salvaguardia dei valori che sono alla base del Consiglio d’Europa. Inoltre, ai sensi dell’art. 46 CEDU, al Comitato dei ministri viene trasmessa la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, della quale esso stesso ne controlla l’esecuzione. | COMMISSIONE EUROPEA: ai sensi dell’art. 13 TUE, la Commissione europea è un’istituzione dell’Unione Europea. In particolare, essa promuove l'interesse generale dell'Unione, vigila sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione Europea, dà esecuzione al bilancio ed assicura la rappresentanza esterna dell'Unione. La Commissione svolge, altresì, la funzione di iniziativa legislativa. Essa è composta – fino al 31 ottobre 2014 – da un commissario per Stato membro, i quali danno garanzie di indipendenza ed imparzialità. A partire dal 1° novembre 2014 la Commissione sarà composta dai 2/3 del numero degli Stati, che si alterneranno secondo un sistema di rotazione paritaria. | CONSIGLIO DI SICUREZZA: è l’organo di maggior rilievo delle Nazioni Unite. Esso è composto di 15 membri, di cui 5 siedono a titolo permanente, questi sono gli Stati vincitori del secondo conflitto mondiale (Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, i quali godono del diritto di veto). I dieci membri non permanenti sono eletti dall’Assemblea Generale. Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto delle NU, il Consiglio di Sicurezza ha il compito principale di assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e nell’adempimento di questo compito esso agisce in virtù dei capitoli VI, VII, VIII e IX della Carta delle Nazioni Unite. |
| CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI: è un trattato internazionale adottato in seno al Consiglio d’Europa e firmato a Roma il 4 novembre 1950. L’originalità della Convenzione consiste nel fatto che essa s’ispira alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, ma prevede, altresì, al suo interno un meccanismo estremamente efficace che permette di assicurare l’effettivo rispetto dei diritti in essa contemplati. Ci riferiamo al contributo giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo, dal quale si evince che la CEDU è «un instrument constitutionnel de l’ordre pubblic européen» e al fatto che la Corte EDU è aperta non solo ai ricorsi statali, ma anche ai ricorsi individuali, i quali in realtà rappresentano il fulcro del sistema di controllo giurisdizionale internazionale istituito dalla CEDU, che fa di questa Convenzione internazionale la forma più pura e completa di protezione dei diritti umani. | CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA: è un catalogo dei diritti fondamentali, adottato con una solenne proclamazione dai Presidenti delle tre istituzioni politiche dell’UE nel dicembre del 2000 e successivamente “adattata” a Strasburgo il 12 dicembre 2007. La Carta ha rappresentato, fino al 1° dicembre 2009, un documento di valore meramente politico, privo di efficacia giuridica vincolante, che si è presentata a tutti gli effetti come un atto di soft law. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta ha acquisito valore giuridico vincolante, infatti l’art. 6 TUE afferma che essa ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Con riferimento al contenuto, la Carta appare come un vero e proprio Bill of Rights, suddiviso in sette “titoli” e se da un lato è vero quanto affermato dal Preambolo, chela Carta riprende i diritti esistenti, dall’altro lato è pur vero che al suo interno si aggiungono principi generali e norme di comportamento delle Istituzioni. | DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELLE NAZIONI UNITE: è stata adottata il 10 dicembre 1948, dopo due anni di negoziati, dall’Assemblea Generale delle NU con risoluzione n. 217-III. Da un punto di vista formale si tratta di un documento giuridicamente non vincolante dall’alto valore morale e politico, che rientra nella categoria delle c.d. “dichiarazioni di principio”. La Dichiarazione universale rientra, inoltre, in quella categoria di atti appartenenti al c.d. soft law, ossia atti che possono contribuire alla formazione e al consolidamento del diritto internazionale esistente o costituire un utile parametro di interpretazione delle norme vigenti. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo rappresenta la “pietra miliare” dell’attività delle Nazioni Unite per la promozione della protezione internazionale dei diritti dell’uomo, infatti si è diffusa l’idea che tale documento, per quanto di natura non vincolante, rappresenti la base giuridica e politica degli atti giuridicamente vincolanti elaborati a partire dal 1948 in materia di tutela dei diritti dell’uomo, sia a livello universale che a livello regionale. |




