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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e “superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”: tutto cambia perché tutto (o quasi) resti uguale

Ragionando su malattia mentale e diritto, ci si rende rapidamente conto di essere in presenza di due diverse e spesso contrapposte esigenze di tutela: da una parte vi è l’interesse della collettività a essere messa al riparo da comportamenti pericolosi, dall’altra vi è l’interesse individuale dei malati ad essere curati, a ricevere trattamenti non discriminatori, al riconoscimento e al rispetto dei propri diritti costituzionali in generale, non ultimo quello alla libertà.

Come messo in evidenza da Foucault nel suo Storia della follia nell’età classica, l’internamento dei folli nacque, nel XVI secolo, come misura squisitamente di ordine pubblico; solo in un secondo momento si tentò di darne giustificazione sostenendone una valenza terapeutica. Com’è noto, per altro, proprio la messa in discussione di tale valenza terapeutica, negli anni immediatamente precedenti all’emanazione della L. 180/78, avrebbe portato alla chiusura dei manicomi civili: il sistema dell’internamento, ci si rese conto, poteva fornire risposte soddisfacenti solo all’esigenza della tutela della sicurezza pubblica, non certo all’esigenza individuale di cura e tantomeno al rispetto della persona.

Il modello manicomiale, tuttavia, fatica ancora oggi ad essere completamente abbandonato: sopravvive, ad esempio, in strutture quali gli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), luoghi di detenzione dove, con un po’ di ipocrisia, si vorrebbe somministrare a un tempo una cura e una misura di sicurezza, garantire in uno la salute individuale e la pubblica incolumità. Vi è dunque tuttora da chiedersi: la normativa in materia di malattia mentale, in particolare quella penalistica, può finalmente dirsi frutto di un equo contemperamento degli interessi in gioco oppure no?

 

L’internamento in Opg è una misura di sicurezza comminabile ai soggetti non imputabili per vizio totale di mente ed è regolato dall’art. 222 c.p., che ne fissa una durata minima ma non una durata massima: la misura è passibile di proroga. I suoi presupposti applicativi, dettati dall’art. 202 c.p., sono la commissione di un fatto tipico costituente reato e la “pericolosità sociale” dell’autore. Quest’ultima, in caso di proscioglimento per infermità mentale, in base al previgente art. 204 c.p., poteva dirsi presunta ex lege. Anche grazie ad un intervento della Corte Costituzionale, nel 1982 tale presunzione è stata espunta dall’ordinamento; si è posto così fine ad un’equazione, quella tra malattia mentale e pericolosità, fondata su un puro pregiudizio. Allo stato attuale, dunque, la sussistenza della pericolosità sociale, ai fini della disposizione dell’internamento, va accertata, caso per caso, al momento dell’esecuzione della misura.

In virtù di quanto disposto dall’art. 203 c.p., è socialmente pericolosa la persona che ha commesso un reato quando è «probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati»; detta attitudine si desume dalle circostanze indicate dall’art. 133 c.p., quali, tra le altre, le «condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo». Il riesame della pericolosità, regolato dall’art. 208 c.p., è affidato alla competenza del magistrato di sorveglianza. Tale esame, qualora si riscontri cessata la causa della pericolosità, può avere ad esito la dimissione dell’internato, in caso contrario determina la proroga della misura di internamento. Tra gli elementi sui quali il magistrato di sorveglianza basa il proprio giudizio vi è la produzione documentaria fornita dal Servizio sanitario nazionale. Ai sensi del D.P.R. 230/2000, ovvero il regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario, «il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l’individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio sanitario pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale». Mancando tali risorse, il magistrato di sorveglianza può concludere per la conferma della pericolosità sociale della persona sottoposta all’accertamento, alla luce della previsione di cui all’art. 133 c.p. che fa menzione di “condizioni sociali” del reo; la misura dell’internamento in Opg sarà dunque prorogata sino a un successivo riesame.

Come si vede, l’internamento e la permanenza in Opg del reo spesso non dipendono realmente dalle sue condizioni soggettive di salute, dalla sua propensione a comportamenti delittuosi, bensì da fattori esterni, quali la disponibilità della propria famiglia a farsene carico o la qualità dell’offerta sanitaria sul territorio. La permanenza in Opg sopperisce, insomma, alle lacune dello stato sociale. Ancora: non ponendo la norma penale alcun limite massimo alla durata dell’internamento, né un limite al numero delle proroghe, la situazione descritta è passibile di reiterarsi ad libitum: si conoscono casi in cui il cumulo dei provvedimenti di proroga ha determinato internamenti della durata di addirittura cinquant’anni. Il codice penale, per giunta, non fissa un vincolo di proporzionalità perentorio tra il fatto commesso e la durata complessiva dell’internamento, per cui può accadere che ad incappare nel meccanismo perverso delle proroghe ad oltranza siano anche autori di reati bagatellari.

Anche a voler tacere circa le condizioni di assoluto degrado delle strutture e la pressoché totale

assenza di assistenza medica in questi luoghi, che pure hanno la pretesa di chiamarsi “ospedali”, vi è dunque più di un motivo per ritenere che coloro i quali si trovano internati in uno dei 6 Opg italiani siano sistematicamente sottoposti a trattamenti lesivi dei propri diritti basilari, quali il diritto alla libertà, alla salute, ad un equo processo, ad un trattamento non discriminatorio. Il bilanciamento tra l’interesse collettivo alla sicurezza e i diritti costituzionali dei soggetti internati pende insomma drasticamente a sfavore di questi ultimi.

 

Il 25 gennaio 2012 è stato approvato dal Senato della Repubblica italiana un emendamento al c.d. decreto svuota-carceri (poi convertito in legge il 17 febraio 2012, L. n. 9/2012) che dispone il “superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”. Nell’affermare che, in virtù di tale decreto, gli Opg verranno chiusi, occorre evitare di incappare in equivoci terminologici: possiamo utilizzare la dicitura Opg sia per riferirci alla struttura ospedaliera, sia per indicare l’istituto regolato dall’art. 222 c.p. Ebbene, il decreto testé varato dispone la chiusura, entro marzo del prossimo anno, dei sei ospedali psichiatrici giudiziari attualmente in funzione, ma non abroga né modifica la misura di sicurezza dell’internamento in Opg. Le innovazioni positive in cui si può ragionevolmente sperare sono l’abbandono delle sei grandi strutture esistenti, lontane dai luoghi d’origine degli internati, in favore di un maggior numero di piccole strutture distribuite sul territorio, auspicabilmente in condizioni di minore degrado, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale anziché dal sistema penitenziario e con personale prevalentemente sanitario anziché di custodia (è previsto un servizio di vigilanza perimetrale, solo all’esterno degli istituti).

Le nuove strutture, tuttavia, avranno la medesima funzione delle vecchie: l’esecuzione di una misura di sicurezza la cui impalcatura normativa contenuta nel codice penale rimane inalterata, ivi compresi gli aspetti maggiormente controversi, come l’indeterminatezza della durata degli internamenti e la loro prorogabilità. Né si prevedono misure per dare maggior spazio alla libera adesione dei pazienti ai percorsi terapeutici, che rimangono di carattere coercitivo, innovazione pur fortemente auspicabile in un ambito, quello psichiatrico, in cui la convinta partecipazione del malato al progetto di cura è di importanza fondamentale per la riuscita dello stesso. Insomma, si “rinnovano i locali”, non si smantella l’istituzione.

In un suo recente articolo, Maria Grazia Giannichedda, collaboratrice dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di malattia mentale e diritti umani, ha così commentato la legge testé varata: «Nessuna vicinanza dunque tra questo provvedimento che chiude i sei Opg e la Legge 180 che chiuse nel 1978 gli ospedali psichiatrici civili: quella riforma non si limitava alla chiusura degli ospedali ma ridefiniva lo statuto del malato di mente e i limiti del trattamento psichiatrico. La riforma dei codici penale e di procedura penale, che sola potrebbe davvero superare l’Opg, bisognerà invece aspettarla ancora, sperando che il nuovo provvedimento non offra l’ennesima scusa per rinviarla» (dall’articolo Opg: chiuderne sei… ma per aprirne quanti?, pubblicato sul quotidiano «Il Manifesto» il 17 febbraio 2012).

Un’ultima questione: l’emendamento riconsegna ai medici psichiatri la responsabilità, anche legale, della custodia degli internati, ricostruendo in concreto il nesso cura-custodia che connotava la clinica psichiatrica antecedente alla riforma del ’78. Vi è da chiedersi – ed è ciò che fanno “basagliani della prima ora” come Dell’Acqua e Rotelli – come ciò verrà accolto dagli psichiatri stessi, alla cui figura si restituiscono quei connotati che la legge 180 aveva faticosamente demolito, sull’idea che compito del medico fosse quello di curare, non di sorvegliare.