Respingimenti e diritti dei migranti. Brevi riflessioni sul caso Hirsi c. Italia
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 02 Marzo 2012
- di Luigi Serino
La sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Hirsi ed altri c. Italia mette in discussione, ancora una volta, le politiche adottate dal vecchio governo italiano in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, che ha constatato l’incompatibilità del reato di “clandestinità” con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, laddove prevedeva l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo per il solo motivo di permanere sul territorio italiano senza un regolare permesso di soggiorno, questa volta, a finire sotto “accusa” è stata la prassi dei respingimenti in mare adottata dalle autorità italiane a seguito degli accordi bilaterali italo-libici entrati in vigore il 4 febbraio 2009.
A partire dal maggio del 2009, infatti, le autorità italiane hanno iniziato ad intercettare barconi provenienti dalle coste africane e rispedirli in Libia, senza nessuna preventiva verifica delle condizioni delle persone che viaggiavano a bordo di quelle navi, senza indagare se queste avessero bisogno di protezione internazionale, senza verificarne la loro identità, per capire magari se si trattava di perseguitati politici, di fuggitivi, di dissidenti. Nulla di tutto questo. Rispediti al mittente senza un motivo, senza ragioni, senza pietà. A dire il vero l’ex ministro degli Interni salutò con successo queste operazioni, orgoglioso del fatto che centinaia e centinaia di profughi, di disperati, di esuli non potessero “invadere” il territorio italiano. E così mentre la politica dei respingimenti veniva interpretata come una grande operazione di contrasto all’immigrazione clandestina, si sollevava un polverone di critiche provenienti da tutta la comunità internazionale, a partire dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, per arrivare a Human Rights Watch e Amnesty International, che denunciavano la violazione, da parte dello Stato Italiano, di numerose norme di diritto internazionale, proprio per il fatto che, in base ad esse, è vietato intercettare in mare e respingere i migranti in un paese che non ha firmato i trattati internazionali sui rifugiati, senza, peraltro, procedere alle verifiche riguardanti le richieste di asilo. L'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Navi Pillay, denunciava cosi le politiche nei confronti degli immigrati: persone "abbandonate e respinte senza verificare in modo adeguato se stanno fuggendo da persecuzioni, in violazione del diritto internazionale". Affermava ancora che "in molti casi, le autorità respingono questi migranti e li lasciano affrontare stenti e pericoli, se non la morte, come se stessero respingendo barche cariche di rifiuti pericolosi". Human Rights Watch rimarcava, d’altro canto, le terribili condizioni a cui venivano sottoposti i migranti nei campi libici.
La questione fondamentale che affronta il caso Hirsi riguarda, per l’appunto, la compatibilità delle politiche di controllo dell’immigrazione e delle frontiere adottate dallo Stato Italiano con il diritto internazionale e con la tutela dei diritti umani.
Nel dettaglio i fatti si svolsero in questo modo: un gruppo di circa duecento persone partì dalla Libia a bordo di tre imbarcazioni per raggiungere le coste italiane. Il 6 maggio 2009, mentre le barche erano a trentacinque miglia a sud di Lampedusa, venivano avvicinate da tre navi della Guardia di Finanza e della guardia costiera italiana. Tutte le persone che si trovavano a bordo delle navi intercettate venivano trasferite sulle navi italiane e ricondotte a Tripoli, senza essere sottoposte ad alcuna procedura di identificazione. Una volta arrivati al porto di Tripoli, dopo dieci ore di navigazione, i migranti venivano consegnati alle autorità libiche, senza potersi opporre a tale decisione.
Fu a quel punto che undici cittadini somali e tredici cittadini eritrei decisero di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per denunciare la violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, e dell’articolo 4 del IV protocollo addizionale alla Convenzione, dal momento che vennero respinti senza nessuna identificazione, in modo collettivo, senza esser loro permesso di presentare richiesta d'asilo politico e tantomeno di poter fare ricorso presso un giudice. E vennero respinti in Libia, dove è documentata la pratica di torture e trattamenti inumani e degradanti nei campi di detenzione.
La Corte Europea, dunque, è stata chiamata a giudicare sulla compatibilità delle azioni messe in pratica dalle autorità italiane con gli articoli della Convenzione invocati dai ricorrenti.
Preliminarmente, però, i giudici di Strasburgo hanno dovuto affrontare la questione relativa alla giurisdizione dello stato Italiano, ai fini dell’applicabilità o meno delle norme della Convenzione in favore dei ricorrenti, dal momento che i fatti sono occorsi in acque internazionali. La Corte ricorda, sul punto, che ai sensi delle disposizioni pertinenti del diritto marittimo, un’imbarcazione che si trova in acque internazionali è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di cui batte bandiera. I migranti sono stati, per l’appunto, fatti salire a bordo di unità marittime Italiane, che in base all'articolo 4 del codice di navigazione rientrano nella giurisdizione dello stato Italiano. Dal momento in cui salirono sulle navi italiane i ricorrenti erano, quindi, sottoposti al controllo continuo ed esclusivo, sia de jure che de facto, delle autorità italiane. Di conseguenza, i fatti che hanno dato luogo alle violazioni rientrano nell'ambito della "giurisdizione" italiana ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, secondo il quale “Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione”.
Entrando nel merito delle violazioni lamentate, la Corte, ha constatato una duplice violazione dell’art. 3 della Convenzione in quanto i ricorrenti, rimandati in Libia, erano esposti al rischio di subire maltrattamenti e di essere rimpatriati verso la Somalia e l’Eritrea, loro paesi d’origine. In particolar modo i giudici di Strasburgo, pur riconoscendo che l’aumento dei flussi migratori sia un fenomeno particolarmente complesso da affrontare, hanno affermato che ciò non poteva esonerare lo Stato dal dovere di rimuovere il potenziale rischio che potevano incontrare le persone respinte in Libia di essere sottoposte a trattamenti disumani e degradanti. È stato ampiamente documentato da molti rapporti di diverse organizzazioni internazionali come in Libia non esistesse nessun controllo e nessun rispetto per i diritti umani. Migranti irregolari e richiedenti asilo venivano sistematicamente arrestati e detenuti in condizioni inumane, alcuni di questi sottoposti a torture. L’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Rifugiati non è mai stato riconosciuto dal governo di Tripoli. La Corte ha quindi affermato che, quando i ricorrenti sono stati respinti in Libia, le autorità italiane erano a conoscenza o, quantomeno, avrebbero dovuto sapere che vi fosse un serio pericolo, per gli stessi, di essere esposti al rischio di trattamenti inumani in violazione dell’art. 3 della Convenzione. In tal senso la Corte ha rimarcato il dovere degli Stati di attenersi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, tra cui il "principio di non-refoulement" sancito anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il governo italiano era tenuto, inoltre, ad assicurarsi che lo stato libico offrisse adeguate garanzie per la tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Al contrario la Libia non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra e non ha mai offerto nessuna adeguata procedura per avanzare richiesta di asilo o di protezione internazionale. Inoltre, Human Rights Watch e l'UNHCR avevano denunciato alcuni rimpatri forzati di richiedenti asilo e rifugiati nei loro paesi d’origine. Pertanto la Corte ha concluso che le autorità italiane dovevano essere a conoscenza o avrebbero dovuto sapere che in Libia non vi erano garanzie sufficienti per proteggere i ricorrenti dal rischio di essere arbitrariamente ricondotti nei loro paesi d'origine.
Con riferimento alla violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 la Corte ha dovuto accertare se il trasferimento dei ricorrenti in Libia costituisse una espulsione collettiva, ai sensi della citata norma. A tal proposito viene osservato che lo Stato ha esercitato la sua giurisdizione al di fuori del suo territorio nazionale, e l’esercizio di tale giurisdizione extraterritoriale ha preso la forma di un’espulsione collettiva. La Corte ha inoltre ribadito che la natura speciale dell’ambiente marino non ne fa una zona franca, al di fuori del rispetto della legge. È stato, quindi, affermato che il respingimento dei ricorrenti in Libia è stato effettuato in maniera arbitraria e senza alcun esame di ogni singola situazione. Nessuna procedura di identificazione è stata effettuata dalle autorità italiane, che hanno intercettato in mare i migranti e li hanno riaccompagnati in Libia, ingenerando, così, la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 che vieta espressamente i respingimenti collettivi ed arbitrari.
Il governo italiano ha inoltre contestato la tesi dei ricorrenti relativa al fatto che le autorità militari non avessero adeguatamente informato i migranti, anzi questi vennero rassicurati su un possibile trasferimento in Italia. La Corte, nel confermare la tesi dei ricorrenti basandosi su numerose testimonianze raccolte da l'UNHCR, dal Comitato di prevenzione per la tortura e da Human Rights Watch, ha avuto modo di affermare che la mancanza di informazioni è un grave ostacolo per accedere alle procedure di asilo. Ribadisce qui l'importanza di garantire alle persone interessate da un provvedimento di espulsione, le cui conseguenze sono potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti al fine di garantire un accesso effettivo a procedure idonee ad assicurare le loro istanze. Dalle circostanze del caso è emerso, in maniera evidente, che nessuno dei ricorrenti ha avuto modo di accedere ad una via di ricorso interna effettiva, per denunciare le violazioni degli articoli 3 e 4 del Protocollo n. 4 e di ottenere un esame rigoroso delle loro domande prima che venissero applicate le misure di allontanamento.
La Corte ha quindi concluso che nessuno dei ricorrenti ha avuto accesso ad una via di ricorso effettiva, rigettando così anche l’altra eccezione sollevata dal governo italiano relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Ai ricorrenti è stato, infine, riconosciuto un danno di carattere non patrimoniale, ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, pari ad Euro 15.000,00.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, attraverso tale importante decisione, ha segnato la fine dei respingimenti in mare operati dalle autorità italiane, invitando lo Stato a riflettere maggiormente sul rispetto dei diritti umani soprattutto quando si intraprendono accordi con paesi che nulla fanno per adoperarsi su tale versante. Si spera, anzi è doveroso affermare che ogni politica che si intenda intraprendere in materia di contrasto all’immigrazione clandestina debba essere adeguatamente bilanciata con il rispetto imprescindibile dei diritti umani. L’Italia è uno dei paesi fondatori del Consiglio d’Europa e dovrebbe esportare il rispetto dei diritti umani anziché ricevere sonore bastonate. Ogni Stato che fa parte di tale organo di diritto internazionale ha il diritto/dovere di rispettare i diritti fondamentali della persona umana, ponendoli al di sopra di qualunque altra cosa, per non ritornare nell’arbitrio, per affermare, con forza, il principio dello stato di diritto. La triste storia dei respingimenti finisce con la fine di un governo che ha piegato la legge ad usi populistici e demagogici. Questa fine può segnare, però, un nuovo inizio per l’Italia e per una nuova Libia, rinata dalle ceneri di un regime e che si affaccia al futuro con il ritrovato sapore della libertà.




