La nozione di soggiorno legale e il periodo minimo di stanzialità per l’acquisizione del permesso di soggiorno permanente nel diritto UE
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 30 Gennaio 2012
- di Claudio Di Maio
Con una sentenza pronunciata il 21 dicembre 2011, nella causa Ziolkowki e Szeja c. Germania, a seguito di un rinvio pregiudiziale disposto dal giudice amministrativo federale tedesco ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è tornata a discutere sui temi riguardanti l’acquisizione della cittadinanza europea. Il tema centrale della disposizione riguarda l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. Tale contesto normativo dispone le condizioni minime per l’acquisizione del titolo di soggiorno negli Stati membri dell’UE e le relative situazioni ostative all’esercizio del diritto di circolazione dei soggetti richiedenti.
Il caso in questione riguarda due cittadini polacchi (Ziolkowki e Szeja), giunti in Germania in un periodo precedente all’adesione della Polonia all’Unione Europea e beneficiari, ai sensi del diritto tedesco, di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Dopo numerose e regolari proroghe, nel 2005 tali soggetti hanno richiesto un permesso di soggiorno permanente in Germania, in conformità alla direttiva 2004/38/CE (libera circolazione delle persone), documento che è stato loro negato per la mancanza di un’occupazione remunerata e per l’impossibilità di dimostrare il possesso di risorse proprie sufficienti. I due cittadini polacchi, quindi, hanno avanzato un ricorso presso le autorità nazionali competenti in materia. La Corte federale amministrativa tedesca ha chiesto, quindi, alla Corte di Giustizia se periodi di soggiorno compiuti sul territorio dello Stato membro ospitante, in conformità al solo diritto nazionale, possano essere considerati come periodi di soggiorno legale ai sensi del diritto dell’Unione e se questa permanenza, anche in casi in cui lo Stato non sia ancora membro dell’Unione, debba considerarsi valida nel calcolo della durata quinquennale della stanzialità, richiesta ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
La CG approfitta – come spesso avviene – per risolvere alcuni quesiti latenti, aggiungendo alla portata della direttiva in questione altre possibili implicazioni. In primo luogo, si esprime sul concetto di “soggiorno legale”, individuando una lacunosa assenza di termini specifici rispetto al senso di questa espressione. In effetti, osserva la Corte, non esiste alcuna nozione autonoma nel diritto dell’Unione relativa ai criteri di soggiorno legale e, sempre a tal proposito, la direttiva 2004/38/CE non opera alcun rinvio al diritto degli Stati nazionali. Per questo motivo, i giudici europei affermano che il significato e la portata di tali termini devono essere stabiliti, in particolare, tenendo conto del contesto generale e complessivo della normativa di cui fanno parte (vale a dire, la previsione di tre livelli di soggiorno, l’essere lavoratore subordinato o autonomo o disporre di risorse sufficienti e di un’assicurazione per infortuni e malattia). Così prevista, la permanenza del cittadino polacco (nel nostro caso) che sia conforme al diritto di uno Stato membro, ma che non soddisfi tali condizioni, non può essere considerata come “soggiorno legale” ai sensi della direttiva sopracitata e relativa al soggiorno permanente.
Partendo da questi precetti, la Corte di Lussemburgo deduce le sue conclusioni: i periodi di soggiorno compiuti da un cittadino di uno Stato terzo, anteriormente all’adesione del proprio Paese all’Unione europea, devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo minimo di stanzialità richiesto per accedere al diritto di soggiorno permanente (direttiva 2004/38/CE, art. 18), purché siano conformi alle condizioni previste dal diritto dell’Unione. Da ciò, ne consegue che il cittadino del Paese terzo divenuto Stato membro dell’Unione europea, dovrà dimostrare che, nel periodo di soggiorno legalmente compiuto nel Paese ospite prima dell’adesione, era già in possesso dei requisiti minimi per la richiesta in questione. Allo stesso modo, la Corte di Giustizia stabilisce che, se ad un cittadino dell’Unione viene consentito di soggiornare nel Paese ospite in virtù di eventuali disposizioni interne più favorevoli rispetto a quelle del diritto dell’Unione europea, tali periodi non possono essere considerati come costitutivi del soggiorno legale ai fini della maturazione del requisito di soggiorno continuativo quinquennale.
Vista sotto questi aspetti, apparentemente amministrativi e procedurali, la sentenza in esame non sembra dare spazio a molte implicazioni ma, in realtà, assume un’importanza straordinaria e concreta, specie se si considerano le prossime adesioni di nuovi Paesi e le possibili ricadute in ambito migratorio. Un esempio tra tanti, è quello che riguarda la Repubblica di Croazia, che entrerà a far parte dell’Unione europea dal 1 luglio 2013. Tutti i cittadini croati legalmente soggiornanti in Italia, che in quella data potranno dimostrare un soggiorno continuato e legale, possiedono il diritto di richiedere direttamente lo status di cittadini dell’UE con soggiorno permanente, qualora siano in grado di dimostrare che, nei cinque anni precedenti siano stati lavoratori subordinati o autonomi oppure inattivi, ma titolari di risorse sufficienti per il sostentamento e abbiano beneficiato di una copertura sanitaria.
Sul fronte inverso, si consideri il caso in cui un cittadino straniero, che sia regolarmente soggiornante in uno Stato membro dell’UE e che acquisisca la cittadinanza di un altro Paese. È quanto accadrà a molti cittadini moldavi, legalmente soggiornanti in Italia, che possono richiedere, in maniera semplificata, l’acquisizione della cittadinanza rumena (a tal proposito, si ricordi che per la legge sulla cittadinanza del 1991, ogni cittadino della Repubblica Moldova può ottenere la cittadinanza romena se uno dei genitori o dei nonni è stato cittadino della Romania prima del 1940). Anche in questi casi, la permanenza nel territorio italiano, seppur subordinata ai medesimi criteri di occupazione, sussistenza e assistenza sanitaria, sarà spendibile dal richiedente ai fini del conteggio del periodo quinquennale previsto dalla normativa europea.
Come atteso, quindi, la sentenza apre a nuovi scenari in termini di libera circolazione e rende maggiormente fruibile l’accesso alla stanzialità permanente, individuando per gli Stati membri precise linee guida da intraprendere. Restano in sospeso, tuttavia, possibili reazioni legislative sul piano interno o prevedibili clausole nei futuri trattati di adesione, che potrebbero vanificare gli effetti di queste disposizioni.




