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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Lo sfruttamento del lavoro migrante In Italia: Vanificata anche la direttiva 2009/ 52/ CE

La diffusione del lavoro nero, fenomeno di non trascurabile rilevanza nel contesto europeo, ha gradualmente assunto caratteristiche peculiari a seguito dell’imponente coinvolgimento di migranti irregolari, finendo col rappresentare quasi una caratteristica strutturale dell’economia italiana.

La negazione di qualsiasi potere contrattuale ai migranti e la costante esposizione al rischio di espulsione, ha dato vita a un vero e proprio processo di “signorilizzazione”, ossia alla formazione di una “classe di servitori” per le attuali famiglie ed imprese ad alto reddito, che – attraverso lo sfruttamento in Occidente  dei lavoratori stranieri – ne ha consolidato la condizione in termini di precarietà, ricattabilità e subalternità.

A fronte del triste primato detenuto dall’Italia nell’impiego di manodopera immigrata irregolare, il 28 gennaio 2010 l'aula del Senato ha stralciato l’articolo 48 della Direttiva CE n. 52/2009, concernente l'introduzione di sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impieghino manodopera straniera irregolarmente.

L’art 48, recante la delega per l’attuazione della direttiva, prevedeva un intervento del governo teso  ad assicurare la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo a favore dei lavoratori extracomunitari che avessero denunciato alle autorità  competenti la loro posizione irregolare, e contestualmente, la non applicazione delle sanzioni per i datori di lavoro che, autodenunciandosi, avessero regolarizzato i dipendenti stranieri irregolari.

La decisione, motivata dal governo sulla base della maggiore opportunità di legiferare su tutta la materia in termini generali, nel solco della Fini-Bossi e nel rispetto delle quote limitate e delle regole specifiche per il lavoro stagionale, ha vanificato le finalità perseguite dalla direttiva, che – destinata ad essere recepita da ogni Stato membro entro il 20 luglio 2011 – appariva fondamentale sia per combattere efficacemente il lavoro nero, che per incentivare gli stranieri irregolari a denunciare.

La direttiva prevede sanzioni finanziarie destinate ad aumentare in ragione del numero di cittadini di paesi terzi assunti in modo illegale, ma suscettibili di essere ridotte qualora il datore di lavoro sia una persona fisica, ovvero quando non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Tali sanzioni comprendono il pagamento dei costi relativi alle eventuali procedure di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi e pongono a carico del datore di lavoro il pagamento della retribuzione arretrata, delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti, nonché tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il lavoratore assunto illegalmente abbia eventualmente fatto ritorno.

Misure ulteriori riguardano poi l'esclusione, per un periodo di tempo comunque limitato, dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea, nonché dalla partecipazione ad appalti pubblici e, ancora, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti.

Per reati di una certa gravità, la direttiva prevede anche delle generiche "sanzioni penali, efficaci, proporzionate e dissuasive" nei confronti dei datori di lavoro.

In particolare, l’articolo 10 stabilisce il dovere per gli Stati membri di ricorrere a sanzioni penali nel caso in cui la violazione non risulti episodica, ma si profili piuttosto come continuata o reiterata in modo persistente, ovvero quando ricorrano le fattispecie di reato di cui all’art. 9 e in particolare: l’impiego simultaneo di un numero significativo di migranti irregolari provenienti da paesi terzi, la sussistenza di condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ovvero la consapevolezza che il migrante impiegato sia stato vittima di tratta, anche ove non direttamente coinvolto nel trafficking e, ancora, l’assunzione di un minore, l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità nel commettere tali reati.

In Italia, dove pure l’ordinamento si presenta all’avanguardia nella repressione della tratta, esigenze preventive, volte al contenimento dei flussi e al contrasto della clandestinità, sembrano aver prevalso ancora una volta rispetto ad un'efficace repressione dello sfruttamento della comunità migrante, dimostrando una sostanziale indifferenza nei confronti di fenomeni la cui drammaticità profila invece l’individuazione di una risposta quale prospettiva sempre più ineludibile.

A ciò si aggiunga come, soprattutto nel Meridione, le normative adottate in materia di immigrazione, debbano fare i conti con la significativa presenza della criminalità organizzata. La logica repressiva ha posto, infatti, le drammatiche premesse per l'accrescimento dei poteri e dei profitti delle organizzazioni criminali, cui finisce con l’essere demandata la movimentazione e l'avviamento al lavoro di quanti sbarcano sul territorio italiano.

L'impermeabilità e la capacità selettiva dei confini rendono così i migranti vittime di un sistema, che, se formalmente li vuole lontani, sostanzialmente li rende schiavi, costringendoli a ricorrere al lavoro nero e al caporalato quali alternative obbligate al fine di garantirsi la sopravvivenza.

In Italia gli immigrati sono impiegati soprattutto nell'edilizia e nell'agricoltura, con tratti comuni in tutte le regioni meridionali.

 Specialmente nel settore agricolo il lavoro migrante consente il ricorso a manodopera dequalificata e a basso costo, a condizioni talmente dure da escludere, a fronte degli straordinari tassi di disoccupazione raggiunti nel nostro paese, la stessa insorgenza di forme di competizione tra immigrati ed autoctoni.

La legislazione sembra in definitiva non esprimere il rifiuto dell'immigrazione, ma riflettere piuttosto il desiderio di sottometterla, finendo per favorire la diffusione di vere e proprie forme di schiavitù e di servitù, rispetto alle quali l’adozione di strumenti di contrasto è resa particolarmente problematica dalle difficoltà relative alla tracciabilità dei confini tra gravi forme di sfruttamento lavorativo e lavoro precario, mal retribuito e privo di qualsivoglia garanzia, destinato a collocarsi in una “zona grigia”, formalmente al confine con la legalità e, perciò, difficilmente monitorabile.

Una realtà che sembra nel nostro paese essere destinata ad appiattirsi entro l'orizzonte di un progressivo processo di normalizzazione, attraverso un’operazione, anche mediatica, di segno inverso rispetto alla spettacolarizzazione che accompagna l’imponenza dei nuovi flussi migratori, inducendo a considerarli semplicisticamente in termini di emergenza sociale permanente.