LoginMenu

By A Web Design

  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

By Plimun Web Design

Un nuovo rapporto di cooperazione tra la Corte di Giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di trattamento dei dati personali?

 

 

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (da ora CG) dalla quale trae origine il presente intervento ha ad oggetto la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, pare opportuno chiarire sin da subito che nel presente commento ci limiteremo a fare brevi e di certo non esaustivi accenni al contenuto della sentenza del 9 novembre 2010 della Corte Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert v. Land Hessen[1], giacché di altra natura sarà la questione alla quale si darà maggior rilievo. Infatti, quella menzionata rappresenta una delle prime sentenze (evidentemente successive all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona[2]) in cui i giudici della Corte fanno esplicito riferimento non solo alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (da ora CEDU), ma anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, mettendo così in luce una nuova forma del fenomeno – oggetto del nostro incontro – che in via generale è definito cooperazione tra Corti in Europa.

Pare imprescindibile, in via preliminare, riferirsi brevemente al contenuto della sentenza. In particolare, i procedimenti hanno alla base un rinvio pregiudiziale, di cui all’art. 267 TFUE, presentato da un tribunale tedesco, il Verwaltungsgericht Wiesbaden. Quest’ultimo chiede alla Corte di pronunciarsi, da un lato, sulla validità degli artt. 42, punto 8 ter, e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005[3] relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché del regolamento (CE) della Commissione n. 259 del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005[4], e della direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 2006/24/CE del 15 marzo 2006[5]. Il Tribunale tedesco chiede, dall’altro lato, alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 7, 18, n. 2 e 20 della direttiva del Parlamento e del Consiglio n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[6].

È interessante notare che nella sentenza in esame i giudici della Corte di Giustizia affermano che in virtù dell’art. 6, n. 1 TUE, che attribuisce alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE[7] “lo stesso valore giuridico dei Trattati”, le questioni pregiudiziali di validità e di interpretazione sopra menzionate dovranno essere valutate alla luce delle sue disposizioni e, più in particolare alla luce dell’art. 7 della Carta rubricato «rispetto della vita privata e familiare» che afferma che «ogni individuo [persona] ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue [proprie] comunicazioni», e dell’art. 8 che dispone quanto segue: «ogni individuo [persona] ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo [la] riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo [persona] ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne rettifica. […]».

Accanto a tali disposizioni, i giudici fanno esplicito riferimento all’art. 8 della CEDU rubricato «diritto al rispetto della vita privata e familiare» che prevede quanto segue: «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

I giudici della Corte nella sentenza in esame mettono in stretta relazione l’art. 8 CEDU e gli artt. 7 e 8 della Carta attraverso il ricorso all’art. 52, n. 3 e all’art. 53 della stessa Carta, creando in tal modo un imprescindibile anello di congiunzione tra la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il sistema di tutela dei diritti proprio dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. In particolare, occorre chiarire che l’art. 52, n. 3 della Carta stabilisce che «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione». Mentre l’art. 53 della Carta stabilisce che «nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri».

Alla luce di quanto detto è opportuno fare qualche breve riflessione, in primis sulla portata delle norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali. Infatti com’è stato autorevolmente sostenuto[8], la sinteticità della formulazione di alcune norme della Carta avrebbe potuto far pensare ad un tentativo di estensione di un diritto o, per altri casi, alla limitazione dello stesso e ciò avrebbe potuto causare conseguenti contrasti con il sistema di protezione dei diritti previsto dalla CEDU. Al fine di evitare una simile circostanza è stato elaborato – dalla Convenzione che ha redatto e successivamente modificato la Carta – un interessante ed importante documento che prende il nome di «Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali»[9], il cui pregio è quello di chiarire tutte quelle disposizioni foriere di dubbi e di conseguenza di contrasti e dove, peraltro, si effettua un rinvio esplicito alle corrispondenti norme CEDU[10]

In particolare, con riferimento ai diritti contenuti nell’art. 7 della Carta è chiarito che essi corrispondono a quelli garantiti dall’art. 8 CEDU e che in linea con il progresso tecnico il termine “corrispondenza” contenuto nella norma CEDU è sostituito con il termine “comunicazioni”. Per quanto attiene all’art. 8 della Carta, nella relativa spiegazione si specifica che esso è fondato sull’art. 8 CEDU, nonché sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. Viene, altresì, chiarito che «conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8»[11].

Nelle spiegazioni all’art. 52, n. 3 della Carta è stabilito che «il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che è quindi applicabile anche ai diritti contemplati in questo paragrafo, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea»[12]. Questa ultima disposizione pare abbia come obiettivo principale quello di evitare contrasto tra i due sistemi, sì da “realizzare una piena simmetria tra le norme della Carta e quelle della Convenzione europea”[13].

Al fine di comprendere meglio il rapporto di cooperazione che si sta delineando tra il sistema della Convenzione europea e quello dell’Unione europea, è opportuno analizzare il punto 52[14] della sentenza Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert v. Land Hessen, nel quale si specifica che il rispetto della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui agli artt. 7 e 8 della Carta, si riferisce ad ogni informazione relativa ad una persona fisica “identificata o identificabile” per come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle recenti sentenze Amann c. Svizzera[15] del 16 febbraio 2000 e Rotaru c. Romania[16] del 4 maggio 2000, e che possono essere considerate legittime solo le limitazioni al diritto alla protezione dei dati personali che corrispondono a quelle tollerate nell’ambito dell’art. 8 CEDU.

Occorre precisare che la scelta dei giudici dell’Unione di fare riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in materia di tutela del diritto alla vita privata e familiare, si è rivelata necessaria data la natura del diritto in esame. In particolare, pare opportuno ricordare che l’art. 8 CEDU è stata considerata una disposizione estremamente (e forse anche volutamente) generica, dato che quella di “vita privata” è una nozione dai contorni non definiti, che ha richiesto un’evoluzione di natura pretoria che ne ha di certo esteso la portata[17]. Infatti, per evitare di limitare la dinamicità di tale diritto – strettamente connessa all’evoluzione dei tempi e al progresso scientifico – la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rinunciato ad elaborare una definizione di “vita privata”, affermando piuttosto che la vita privata rappresenta una “nozione ampia non suscettibile di una definizione esaustiva”[18]. L’opera, dunque, dei giudici europei è stata fondamentale, giacché l’art. 8 CEDU è stato di volta in volta arricchito di elementi sempre nuovi, al punto tale che col tempo all’interno del diritto alla vita privata e familiare sono stati aggiunti profili nuovi quali l’orientamento sessuale, dunque questioni strettamente connesse all’omosessualità o al transessualismo, o ancora relative alla salute, all’ambiente e alla protezione dei dati personali[19]. È, dunque, importante sottolineare – com’è stato autorevolmente sostenuto – che “il diritto al rispetto della vita privata forgiato dalla Corte europea si presenta […] come un vero e proprio «prisma» di diritti dalle molteplici e diverse facce, riflettenti al contempo sia un diritto al rispetto della vita privata «personale», sia un diritto al rispetto della vita privata «sociale»”[20].

In conclusione, dunque, l’esplicito riferimento da parte dei giudici della Corte di giustizia alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenta, a nostro avviso, una novità interessante che – come nel caso ivi esaminato – può condurre al raggiungimento di un livello più elevato di protezione dei diritti dell’uomo in Europa.



[1] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 9 novembre 2010, proc. riuniti C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert v. Land Hessen, consultabile su www.curia.eu.int.

[2] Il testo ufficiale è consultabile su Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE) C 303 del 17 dicembre 2007. La versione consolidata del Trattato di Lisbona in GUUE C 83/01 del 30 marzo 2010. In dottrina sul Trattato di Lisbona rimandiamo a A. ADINOLFI – G. GAJA, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Roma – Bari, 2010; E. TRIGGIANI, L’Unione Europea secondo la riforma di Lisbona, Bari, 2009, p. 11 ss.; M. FRAGOLA, Il Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato della Comunità europea. Versione ragionata e sistematica per una consultazione coordinata degli articoli alla luce dei Protocolli e delle Dichiarazioni, cit., p. 1 ss.; R. ADAM – A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 2010; G. Tesauro, diritto dell’Unione europea, Padova, 2010; C. ZANGHÍ, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2010; J. Ziller, Il nuovo Trattato europeo, Bologna, 2007; R. Ruggiero, La Ue esce dalla crisi ma perde un’occasione, in Il Sole-24 Ore, 30 novembre 2007; E. Triggiani, La speranza di un rilancio?,  in SE, ottobre 2007, Bari, p. 1 ss.; U. VILLANI, La riforma di Lisbona, in SE, febbraio 2008, Bari, p. 1 ss.; G. STROZZI, Prime considerazioni sul Trattato di Lisbona, in SE, febbraio 2008, Bari, p. 4 ss.

[3] Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, in GUUE L 209 del 11 agosto 2005 p. 1 ss.

[4] Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in GUUE L 76 del 19 marzo 2008 p. 28 ss.

[5] Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, in GUUE L 105 del 13 aprile 2006 p. 54 ss.

[6] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in GUCE L 281 del 23 novembre 1995 p. 31 ss. In dottrina, sulla direttiva menzionata rimandiamo a M. MIGLIAZZA, Profili internazionali ed europei del diritto all’informazione e alla riservatezza, Milano, 2004, p. 39 ss.

[7] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in GUCE C 363 del 18 dicembre 2000, p. 1. Numerosi i contributi in dottrina, tra tutti rimandiamo a U. VILLANI, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e progetto di Costituzione europea, in DUE, 2004, p. 78 ss.; F. POCAR, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in F. POCAR (a cura di), Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea, Padova, 2001, p. 1178; N. PARISI, Fonti dell’Unione europea e revisione dei trattati: la tutela dei diritti fondamentali, in G. VENTURINI – S. BARIATTI (a cura di), Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 663 ss.; B. NASCIMBENE – C. SANNA, Commento all’art. 6 TUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 47 ss.; L. FERRARI BRAVO – F. M. DI MAJO – A. RIZZO, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2001; L. S. ROSSI, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e costituzione europea, Milano, 2002; I. VIARENGO, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in B. NASCIMBENE (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Profili ed effetti nell’ordinamento italiano, Milano, 2002, p. 197 ss.; B. CONFORTI, La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti umani, in L. S. ROSSI (a cura di ), Carta dei diritti fondamentali e costituzione europea, cit., p. 3; C. DI TURI, La prassi giudiziaria relativa all’applicazione della Carta di Nizza, in DUE, 4/2002, p. 671; R. MASTROIANNI, Il contributo della Carta europea alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in CP, 2002, p. 1881; si veda da ultimo M. PANEBIANCO, La Carta europea dei diritti nel soft law costituzionale, in DCSI, 4/2001, p. 663 ss.  

 

 

[8] Sul punto ci riferiamo a C. ZANGHÍ, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Torino, 2010, p. 132 ss.

[9] Le “Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali” sono state elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta stessa e, pur non avendo forza di legge, rappresentano comunque “un prezioso strumento d’interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta”. In seno alla Convenzione europea era stato costituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di studiare sugli emendamenti necessari al testo della Carta e delle sue spiegazioni. Sul punto rimandiamo a “Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali” in GUUE C 303 del 14 dicembre 2007 p. 17 ss. In dottrina rimandiamo a A. DI STASI, Breve osservazioni intorno alle «spiegazioni» alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in C. ZANGHÍ – L. PANELLA (a cura di), Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità, Torino, 2010, p. 425 ss.; N. LAZZERINI, Considerazioni sul valore delle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fasc. 2/2010, in www.osservatoriosullefonti.it.

[10] Rimandiamo ancora a C. ZANGHÍ, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, cit., p. 132.

[11] Sul punto rimandiamo a “Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali” in GUUE C 303 del 14 dicembre 2007 p. 20.

[12] Cfr. “Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali” in GUUE C 303 del 14 dicembre 2007 p. 33.

[13] V. C. ZANGHÍ, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, cit., p. 134.

[14] Punto n. 52 della sentenza 9 novembre 2010, proc. riuniti C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert v. Land Hessen, consultabile su www.curia.eu.int.

[15] Corte europea dei diritti dell’uomo sentenza 16 febbraio 2000, ricorso n. 27798/95, Amann c. Svizzera, in Recueil des arrets et decision 2000-II, par. 65. Le sentenze della Corte europea sono, altresì, consultabili su http://hudoc.echr.coe.int/hudoc.  

[16] Corte europea dei diritti dell’uomo sentenza 4 maggio 2000, ricorso n. 28341/95, Rotaru c. Romania, in Recueil des arrets et decision 2000-V, par. 43.

[17] Sul punto rimandiamo a G. TIBERI, Riservatezza e protezione dei dati personali, in M. CARTABIA (a cura di), I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007, p. 360 ss.

[18] Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Niemetz v. Germania 16 dicembre 1992, consultabile su http://hudoc.echr.coe.int/hudoc.

[19] Cfr. Ibidem.

[20] Sul punto rimandiamo a G. TIBERI, Riservatezza e protezione dei dati personali, in M. CARTABIA (a cura di), cit., p. 362; J. P. MARGUENAUD, La Cour européenne des droit de l’homme, Paris, 2002, p. 60.