Verso un sistema che dia effettività alle pronunce della Corte di Strasburgo: la sent. 113/2011 della Corte Costituzionale
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Claudia Morreale
L'esigenza di mettere in discussione il dogma dell'intangibilità del giudicato per le ipotesi nelle quali vi sia stata nell'ambito del giudizio interno una violazione, accertata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, delle norme della CEDU risulta sempre più frequente.
La questione rileva particolarmente in ambito penale, specialmente nei casi in cui venga emessa una decisione penale di condanna definitiva a seguito di un procedimento penale nel quale, secondo quanto successivamente accertato nel giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo, risultano essere stati violati i diritti e i principi sanciti dalla CEDU.
Occorre preliminarmente rammentare che la Convenzione ha previsto, ai sensi dell'art. 35, di potere accogliere i soli ricorsi che soddisfino le condizioni di ricevibilità tra le quali il previo esaurimento delle vie di ricorso interne e la presentazione del ricorso stesso entro sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.
La possibilità per un soggetto di richiedere la tutela di un proprio diritto rivolgendosi alla Corte sovranazionale solo dopo avere esperito tutti i rimedi interni, risponde alla concezione della c.d. "tutela multilivello" dei diritti fondamentali. L'esistenza di una tutela siffatta deve essere collegata all'idea secondo la quale sia più giusto adire un giudice dell'ordinamento più prossimo al soggetto che chiede la tutela, per poi eventualmente ricorrere al giudice "più lontano", in un momento successivo e in caso di mancata soddisfazione (principio di sussidiarietà).
In quest'ottica e, stante la vincolatività recentemente guadagnata dalle norme della Convenzione e delle decisioni della Corte (all'esito delle "sentenze gemelle" della Consulta n. 348 e n. 349 del 2007 e delle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona), la Corte di Strasburgo va sempre più assumendo, nella prassi, il ruolo di "giudice di quarto grado".
Il problema, che fino ad ora si è posto, ha riguardato gli strumenti interni da impiegare al fine di porre rimedio alla mancanza di equità subita nel processo penale e riconosciuta dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Nell'urgenza di assicurare una tutela effettiva della vittima da processo non equo è stata la giurisprudenza ad individuare taluni istituti del codice di rito che potessero dare una risposta immediata ed adeguata ai singoli casi concreti. Si è così utilizzato lo strumento della rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., nonché il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p., infine l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
In realtà, si è trattato di "tentativi" che non hanno fornito una soluzione definitiva e generale al problema menzionato: il primo dei rimedi, il cui secondo comma è stata modificato a seguito della pronuncia della Corte Europea nel caso Somogy c. Italia, interviene laddove il processo si sia svolto nella contumacia dell'imputato; il secondo non garantirebbe la riapertura dei processi a fronte di violazioni che non si siano verificate nell'ambito del giudizio di Cassazione; infine, neanche l'incidente di esecuzione fornirebbe una risposta esaustiva considerato che il procedimento di esecuzione sospende gli effetti del giudicato, ma non consente una riapertura del processo nel rispetto delle prerogative dell'equo iudicium.
In mancanza di una disciplina processuale ad hoc, il giudice delle leggi è stato chiamato a pronunciarsi in subiecta materia prima con la sent. 129 del 2008 rilevando l'infondatezza della questione sollevata in relazione agli artt. 3,10 e 27 Cost., oggi è tornato sulla questione riguardante la medesima vicenda giudiziaria, in cui l'imputato era stato condannato sulla base di dichiarazioni rese da coimputati non esaminati in contraddittorio perché questi, in dibattimento, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. Il giudice rimettente, questa volta, ha ravvisato nella preclusione alla riapertura del processo la violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 117, co. 1, Cost. e all'art. 46 CEDU, il quale prevede che gli Stati contraenti si impegnino "a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie in cui sono parti".
Si tratta, quindi, di una questione di legittimità volta a rendere effettivo il giudizio di condanna pronunciato dalla Corte europea, attraverso la quale il giudice a quo manifesta l'esigenza che la Corte individui un rimedio che possa consentire la riapertura del processo in attuazione del dictum degli organi di controllo di Strasburgo, non ritenendo soddisfacente la previsione della sola riparazione pecuniaria.
Con la recentissima sentenza del 4 aprile 2011, la n. 113, la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un «diverso» caso di revisione in presenza di una pronuncia della Corte di Strasburgo, risolve il problema degli strumenti per conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo. Si tratta di una soluzione, da qualche tempo paventata nel panorama giuridico italiano, che, tuttavia, lascia spazio a non pochi dubbi riguardo all'impiego sistematico dell'istituto in esame.
E' la stessa Consulta a rilevare, in primo luogo, l'impossibilità di offrire un'interpretazione conforme all'art. 630 c.p.p. in grado di armonizzare l'istituto della revisione del processo con la fisionomia che esso assume nell'impianto del codice di rito con la ratio di tutela sottesa alla garanzia convenzionale. Già nella citata sent. 129 del 2008 lo strumento de quo era stato ritenuto non agevole, trattandosi di rimedio contro il difettoso apprezzamento da parte del giudice del fatto storico-naturalistico, preordinato al solo proscioglimento del condannato. Nel caso di violazione dell'art. 6 CEDU, invece, il rimedio dovrebbe essere rivolto ad un vizio interno e non esterno al processo e la riapertura del processo dovrebbe mirare solo a consentire un nuovo procedimento penale equo, per nulla ancorato al possibile esito assolutorio.
D'altronde, sostiene la Corte che la "revisione (...) comportando, quale mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la riapertura del processo, che implica una ripresa delle attività processuali in sede di cognizione, estesa anche all'assunzione delle prove, costituisce l'istituto, fra quelli attualmente esistenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare necessaria al fine di garantire la conformità dell'ordinamento nazionale al parametro evocato degli artt. 117 co. 1 Cost. e 46 CEDU".
In secondo luogo, l'ipotesi di revisione comporta, nella sostanza, una deroga – imposta dall'esigenza di rispetto degli obblighi internazionali – al principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giudicato; dovrà essere il giudice della revisione ad individuare i provvedimenti idonei volti ad eliminare le cause che hanno condotto ad un processo iniquo, alla stessa stregua dei vizi degli atti processuali tipizzati nell'ordinamento interno.
Ovviamente ci si auspica che, in tal modo, non si approdi ad un risultato arbitrario, che possa rivelarsi incapace di porre rimedio ad un vuoto di tutela, come una sorta di ritorno agli inefficaci strumenti impiegati prima dell'intervento della Consulta.
E' indubbio che l'importanza della sent. 113 del 2011 consente di riconoscere un rilievo maggiore all'efficacia della CEDU nell'ordinamento interno. Anzi, si potrebbe sostenere che quest'ultima sentenza insieme alle sentenze "gemelle" forniscono gli strumenti per superare tutti i possibili contrasti che potranno sorgere tra l'ordinamento giuridico italiano e la CEDU sia sotto il profilo della mancata conformazione alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche in assenza di una norma interna adeguatrice, sia sotto il profilo di sospetta incompatibilità con le norme CEDU.
In questa prospettiva, l'accennato ruolo di "giudice di quarto grado" riconosciuto alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo comporta, nella sostanza, l'instaurazione di un ulteriore successivo grado di giudizio – il quinto – con il processo di revisione.
L'unico problema consequenziale riguarda i tempi di questo iter processuale che si dilatano a dismisura poiché oramai anche la Corte di Strasburgo è 'soffocata' da migliaia di ricorsi che provengono da i 47 Stati aderenti e non può decidere prima di quattro anni.
Sorge, allora, spontaneo un auspicio da parte di chi scrive affinché si intervenga in materia penale anche sotto il profilo dell'efficacia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale in pendenza dei procedimenti volti a ripristinare i "crismi" dell'equo iudicium.




