Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sugli effetti della “direttiva rimpatri”
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 22 Dicembre 2011
- di Federica Morrone
Nel procedimento C-329/11, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris nell’ambito del procedimento penale a carico di un cittadino armeno, Alexandre Achughbabian,la Cortedi Giustizia si è pronunciata sulla portata della direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, p. 98).
Questa domanda è stata presentata nel contesto di una controversia pendente tra il sig. Achughbabian ed il préfet du Val-de-Marne, in ordine al soggiorno irregolare dello stesso nel territorio francese.
Il 24 giugno 2011, il sig. Achughbabian veniva sottoposto a fermo di polizia in quanto sospettato di aver commesso e di continuare a commettere il reato previsto all’art. L. 621-1 del Ceseda, secondo cui lo straniero che sia entrato o abbia soggiornato irregolarmente in Francia o si sia trattenuto oltre il termine autorizzato dal visto è punito con un anno di reclusione e un’ammenda di euro 3750. Da un esame più approfondito della situazione del sig. Achughbabian, emergeva che egli aveva fatto ingresso in Francia il 9 aprile 2008 e aveva chiesto la concessione di un titolo di soggiorno in tale paese; che tale domanda era stata respinta il 28 novembre 2008; e che quest’ultimo diniego era stato confermato il 27 gennaio 2009 dal prefetto della Val-d’Oise e corredato, ad opera di quest’ultimo, di un decreto, notificato al ricorrente il 14 febbraio 2009, recante l’obbligo di lasciare il territorio francese entro un mese.
Il 25 giugno 2011 il prefetto della Val-de-Marne adottava un decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera ed un decreto di trattenimento, che venivano notificati al sig. Achughbabian.
Secondo il ricorrente la pena detentiva prevista dall’art. L. 621-1 del Ceseda è incompatibile con il diritto dell’Unione, in quanto il fermo di polizia può essere disposto unicamente in caso di sospetto di un reato passibile della pena della reclusione.
Alla luce di quanto sopra, la Courd’appel de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “se, tenuto conto del suo ambito di applicazione, la direttiva 2008/115 osti ad una norma nazionale come l’art. L. 621-1 del Ceseda che prevede l’irrogazione della pena della reclusione ad un cittadino di un paese terzo esclusivamente in ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare sul territorio nazionale”.
Anzitutto, la Corterileva che la direttiva in questione verte unicamente sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in uno Stato membro sia irregolare e, pertanto, non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme nazionali sul soggiorno degli stranieri. Tale direttiva, quindi, non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la commissione di siffatta infrazione delle norme nazionali in materia di soggiorno.
Inoltre, poiché le norme e le procedure comuni introdotte dalla direttiva 2008/115 riguardano solo l’adozione di decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione, occorre far notare che tale direttiva non osta ad una detenzione finalizzata a determinare se il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sia regolare o meno. Da quanto precede risulta che la direttiva 2008/115 non vieta né una disciplina nazionale come l’art. L. 621-1 del Ceseda, nella parte in cui quest’ultima qualifica il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo come reato ed irroga sanzioni penali, compresa la pena della reclusione, per reprimere tale tipo di soggiorno, né la detenzione di un cittadino di un paese terzo allo scopo di determinare se il suo soggiorno sia regolare o meno.
Tuttavia, occorre anche verificare se tale direttiva osti ad una disciplina come quella istituita dall’art. L. 621-1 del Ceseda laddove quest’ultima può condurre alla reclusione nel corso del procedimento di rimpatrio disciplinato da detta direttiva.
A questo proposito, la Corteha già rilevato che, nonostante la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrino, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito del diritto può nondimeno incidere il diritto dell’Unione. Pertanto, sebbene né l’attuale art. 79, n. 2, lett. c) TFUE, né la direttiva 2008/115 (adottata ai sensi dell’ex art. 63 del Trattato CE), escludano la competenza penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in materia rispetti il diritto dell’Unione. Detti Stati non possono applicare una normativa penale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto utile (sent. El Dridi, cit., punti 53-55).
Per quanto concerne la questione diretta a chiarire se la direttiva 2008/115 osti, per ragioni analoghe a quelle esposte dalla Corte nella citata sentenza El Dridi, ad una disciplina come quella istituita dall’art. L. 621-1 del Ceseda, occorre anzitutto constatare che la situazione del ricorrente nella causa principale è riconducibile a quella descritta all’art. 8, n. 1, di tale direttiva. Inoltre, occorre rilevare che dalla lettura dell’art. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 risulta con chiarezza che i termini «misure» e «misure coercitive», si riferiscono a qualsiasi intervento che sfoci, in maniera efficace e proporzionata, nel rimpatrio dell’interessato; e, ancora che l’art. 15 della direttiva rimpatri stabilisce che il trattenimento dell’interessato è permesso unicamente per preparare e per permettere l’allontanamento e che tale privazione della libertà può essere mantenuta per un massimo di sei mesi, mentre un periodo di trattenimento supplementare di dodici mesi può aggiungersi solamente qualora la mancata esecuzione della decisione di rimpatrio durante i suddetti sei mesi sia conseguenza del fatto che l’interessato non abbia cooperato o sia dovuta a ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.
Pertanto, è evidente che irrogare ed eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rimpatrio non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che detta procedura persegue, ossia al trasporto fisico fuori dallo Stato membro in questione.
Tale pena non integra una «misura» o una «misura coercitiva» ai sensi dell’art. 8 della direttiva 2008/115, e dunque la normativa francese in questione è idonea ad ostacolare l’applicazione delle norme e delle procedure comuni stabilite dalla direttiva e a ritardare il rimpatrio, pregiudicando quindi, alla stessa stregua della normativa oggetto della causa El Dridi, l’effetto utile di detta direttiva.
Da quanto emerso sopra risulta dunque che gli Stati membri non possano prevedere la pena della reclusione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, nei casi in cui tali cittadini, in forza delle norme e delle procedure comuni stabilite da tale direttiva, debbano essere allontanati. Essi potranno al massimo, nell’ottica della preparazione e della realizzazione di tale allontanamento, essere sottoposti a trattenimento.
Tuttavia – aggiunge la Corte - ciò non esclude la facoltà degli Stati membri di adottare o di mantenere in vigore disposizioni, eventualmente anche di natura penale, che disciplinino, nel rispetto dei principi della direttiva rimpatri e del suo obiettivo, le situazioni in cui le misure coercitive non abbiano consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare (sentenza El Dridi, cit. supra, punti 52 e 60).
In conclusione, la Corte dichiara che la direttiva 2008/115/C deve essere interpretata nel senso che essa:
– osta alla normativa di uno Stato membro che reprime il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali, laddove detta normativa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo che, pur soggiornando in modo irregolare nel territorio di detto Stato membro e non essendo disposto a lasciare tale territorio volontariamente, non sia stato sottoposto alle misure coercitive di cui all’art. 8 di tale direttiva, e per il quale, nel caso in cui egli sia stato trattenuto al fine di preparare e realizzare il suo allontanamento, la durata massima del trattenimento non sia stata ancora superata; e
– non osta a siffatta normativa laddove essa consente la reclusione di un cittadino di un paese terzo cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare in detto territorio senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio.




