La Corte di Giustizia condanna le discriminazioni basate sul sesso nel settore delle assicurazioni
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 09 Dicembre 2011
- di Anna Valentini
Nella sentenza resa nel caso Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL il I° marzo 2011 la Corte di Giustizia risponde, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alle domande pregiudiziali poste dalla Cour constitutionnelle belga sulla validità dell’art. 5, n. 2 della direttiva n. 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso ai beni e servizi e la loro fornitura. Occorre, seppur brevemente ed in maniera non esaustiva, effettuare qualche breve considerazione sulla direttiva oggetto della sentenza della Corte. Infatti, in virtù del suo carattere vincolante – in particolare rispetto all’obiettivo da raggiungere – tale direttiva è stata fondamentale, giacché ha rappresentato l’impulso per l’emanazione di leggi sulla non discriminazione in tutti gli Stati membri nell’ambito contrattuale. La novità rispetto ad altre direttive emanate in materia di non discriminazione (quali fra le altre la n. 75/117/CEE, la n. 76/207/CEE o ancora la n. 79/7/CEE) consiste nel fatto che, per la prima volta, nella direttiva n. 2004/113/CE il principio di non discriminazione non è elaborato con riferimento alle relazioni di lavoro, infatti l’ambito in cui questa è intervenuta in maniera sensibile è quello delle assicurazioni, all’interno delle quali prima della sua attuazione vi erano differenze di trattamento tra uomini e donne nella determinazione delle polizze. Questo perché i fattori attuariali erano valutati in base alla diversa speranza di vita o ad una serie di studi statistici in materia di incidenti automobilistici e di accesso ai servizi sanitari. Tale direttiva ha come base giuridica l’art. 19 TFUE (già art. 13 TCE) in base al quale «fatte salve le altre disposizioni del Trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali». Inoltre, l’art. 1 della direttiva n. 2004/113/CE stabilisce che il suo scopo è quello di «di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne». L’art. 4, n. 1, della direttiva in esame stabilisce che «ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che: a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità; b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso». Infine, l’art. 5, n. 2 – che rappresenta la norma sulla quale è stato richiesto l’intervento della Corte – stabilisce che «Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati informano la Commissione e provvedono affinché siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21 dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione di cui all’articolo 16 e trasmettono i risultati del riesame alla Commissione».
L’Associazione belga dei consumatori Test-Achats ASBL e due privati cittadini – Yann van Vugt, Charles Basselier – hanno adito la Corte costituzionale al fine di ottenere l’annullamento della legge 21 dicembre 2007, che ha trasposto nell’ordinamento belga la direttiva 2004/113/CE. È, tuttavia, opportuno chiarire che la domanda pregiudiziale proposta alla CG verte sulla validità di un’unica norma, che è quella contenuta nell’art. 5, n. 2 della direttiva in esame, la quale prevedeva una deroga al principio generale di non discriminazione sancito al suo interno. Infatti, tale disposizione sanciva la possibilità per gli Stati membri, nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative, di ammettere differenziazioni basate sul sesso qualora questo rappresenti un fattore di rischio determinante e qualora una simile circostanza sia supportata da approfonditi dati attuariali e statistici. In altre parole, i ricorrenti ritengono che “la legge 21 dicembre 2007, la quale mette in atto la facoltà di deroga prevista dall’art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113, sia contraria al principio della parità tra donne e uomini”. I giudici di Lussemburgo affrontano la questione pregiudiziale partendo dalla constatazione che il principio sancito dalla direttiva n. 2004/113/CE è contenuto in numerose norme di rango primario: infatti si effettua un esplicito riferimento all’art. 6, par. 2 TUE, all’art. 157 TFUE, all’art. 8 TFUE, all’art. 10 TFUE, all’art. 18 TFUE, all’art. 19 TFUE, all’art. 3, par. 3, co. 2 TUE, e infine gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Alla luce e sulla base delle citate norme, la direttiva 2004/113/CE ha disposto l’abolizione delle discriminazioni basate sul sesso nel settore dei beni e dei servizi e nella loro fornitura e in particolare, nel nostro caso nel settore delle assicurazioni, come sancito dall’art. 5, n. 1. La CG, tuttavia, rileva che l’art. 5, n. 2 deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex introdotta dal citato art. 5, n. 1, concedendo agli Stati membri la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. La direttiva n. 2004/113/CE sottolinea, altresì, che tale facoltà derogatoria verrà riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007, tenendo conto di una relazione della Commissione. La Corte, tuttavia, ha rilevato la mancanza nella direttiva di una norma sulla durata di applicazione delle menzionate differenze di trattamento, dunque gli Stati membri che utilizzano la facoltà derogatoria suddetta sono autorizzati a consentire agli assicuratori di applicare tale trattamento ineguale senza limiti di tempo. A tal proposito la Corte chiarisce che “una disposizione siffatta, la quale consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113 ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta”. Per tale ragione, i giudici di Lussemburgo dichiarano che l’art. 5, n. 2 della direttiva 2004/113/CE è invalido con effetto alla data del 21 dicembre 2012, perché contrasta con i principi fondamentali dell’Unione Europea giacché prevede la possibilità di derogare al principio di non discriminazione senza limiti di tempo.




