Corte di Giustizia: no alla indiscriminata imposizione di filtri al peer to peer
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- Pubblicato 08 Dicembre 2011
- di Anna Valentini
La sentenza del 24 novembre 2011 resa dalla Corte di Giustizia nel caso “Scarlet Extended SA” nasce da una domanda pregiudiziale proposta alla stessa Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Cour d’appel de Bruxelles.
Si tratta di una questione interessante ed attuale che, in particolare, nella causa principale (sorta in ambito nazionale) ha riguardato i seguenti attori: la SABAM che è una società di gestione che rappresenta gli autori, i compositori e gli editori di opere musicali ed autorizza l’utilizzo delle loro opere tutelate da parte di terzi; mentre dall’altro lato, la Scarlet un fornitore di accesso ad internet (d’ora innanzi FAI) che non offre particolari servizi per il download dei files. La SABAM nel corso del 2004 arriva alla conclusione che i clienti della Scarlet scaricavano da internet, senza autorizzazione e senza pagarne i diritti, opere contenute nel suo catalogo, utilizzando allo scopo protocolli p2p (peer to peer), che rappresentano uno strumento indipendente, aperto alla condivisione di contenuti e dotato, attraverso appositi trackers, di avanzate funzioni di ricerca e di download. A fronte di una simile circostanza nel giugno 2004, la SABAM decide di citare in giudizio la Scarlet sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto predisporre un sistema idoneo a far cessare le continue violazioni del diritto d’autore da parte dei suoi clienti. Nel novembre 2004, il giudice, accertata l’effettiva violazione del diritto d’autore da parte dei clienti della Scarlet, attribuisce ad un perito il compito di verificare se possano ritenersi tecnicamente realizzabili le misure richieste dalla SABAM. In particolare, la società ricorrente chiedeva la predisposizione di un sistema di filtraggio sul protocollo peer to peer, atto ad impedire il download di files multimediali in violazione del diritto d’autore. Il perito conclude che, sebbene si tratti di misure complesse che presentano numerosi ostacoli tecnici, è tuttavia possibile prevedere il sistema di filtraggio e blocco suddetto. Nel giugno 2007, dunque, il tribunale belga condanna la Scarlet e dispone che quest’ultima debba impedire, tramite sistemi di filtraggio delle comunicazioni, l’accesso a files che contengano opere appartenenti al repertorio della SABAM. La Scarlet ricorre in appello contro questa decisione affermando, in primis, l’impossibilità di dare esecuzione alla sentenza a causa di numerosi ostacoli pratici, giacché qualsiasi sistema di filtraggio o di blocco dei file incriminati sarebbe destinato a fallire, data l’esistenza di numerosi softwares “peer to peer”, che di fatto rendono impossibile la verifica del contenuto da parte di terzi. Inoltre, sostiene il FAI che la decisione del tribunal de premiere instance de Bruxelles, imponendo un obbligo generale di sorveglianza sulle comunicazioni che passano attraverso la sua rete, non è conforme all’art. 15 della direttiva n. 2000/31/CE. Una simile circostanza, dunque, secondo la Scarlet, avrebbe di certo violato le norme di diritto dell’Unione Europea emanate in materia di tutela dei dati personali e di segreto delle comunicazioni, in quanto il sistema di filtraggio imposto dalla sentenza di primo grado implicherebbe necessariamente il trattamento degli indirizzi IP, in violazione della privacy degli utenti. A fronte di simili argomentazioni, il giudice del rinvio ha deciso prima di verificare se un sistema di filtraggio e di blocco dei file come quello imposto al FAI dalla prima sentenza possa essere efficace e, soprattutto, se sia conforme al diritto dell’Unione Europea. In particolare, il giudice a quo ha richiesto alla Corte di Giustizia l’interpretazione di una serie di direttive emanate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (dunque, utilizzando la procedura legislativa ordinaria di cui all’art. 294 TFUE, già procedura di codecisione): la n. 2000/31/CE detta «Direttiva sul commercio elettronico»; la direttiva n. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione; la direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; la direttiva n. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera circolazione di tali dati; ed infine la direttiva n. 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, la questione pregiudiziale posta ai giudici di Lussemburgo è la seguente: se le direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE lette in combinato disposto con le direttive 95/46/CE, 2000/31/CE e 2002/58/CE ed interpretate alla luce degli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, consentano agli Stati membri di autorizzare un giudice nazionale ad ordinare ad un FAI di predisporre nei confronti della sua intera clientela, a spese dello stesso fornitore e senza limitazioni nel tempo, un sistema di filtraggio di tutte le comunicazioni elettroniche, in entrata e in uscita, su protocollo “peer to peer”, al fine di controllare ed individuare, nella sua rete, la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva, evidentemente coperti da diritti d’autore e per i quali, dunque, dovrà essere previsto un blocco per il trasferimento di questi stessi file.
A fronte di tali domande pregiudiziali la Corte effettua una ricostruzione di estremo interesse, giacché i giudici di Lussemburgo ritengono che per risolvere le questioni poste dal giudice nazionale sia necessario analizzare le menzionate direttive emanate dall’Unione ed interpretarle alla luce delle condizioni che la tutela dei diritti fondamentali applicabili implica, effettuando in tal senso un necessario bilanciamento d’interessi.
In particolare, osserva la Corte che il sistema di filtraggio che il FAI dovrà predisporre avrà ad oggetto tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, sarà applicato indistintamente a tutta la sua clientela, sarà applicato a titolo preventivo e senza limiti temporali ed, infine, sarà totalmente a sue spese. La vigilanza richiesta alla Scarlet è contraria all’art. 15 della direttiva n. 2000/31/CE che vieta alle autorità nazionali di adottare misure che impongano ad un FAI di procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla sua rete. Inoltre, un siffatto sistema di controllo risulta contrario all’art. 3 della direttiva n. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che stabilisce che le misure previste dalla direttiva devono essere eque, proporzionate e non eccessivamente costose.
Il diritto di proprietà intellettuale è sancito dall’art. 17, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e tuttavia esso non può essere considerato un diritto intangibile e la sua tutela non può essere garantita in maniera assoluta. A contrario, la Corte sostiene che la tutela del diritto di proprietà deve essere bilanciata con la tutela di altri diritti, che senza dubbio vengono in rilievo nel caso in esame. In particolare, i giudici di Lussemburgo ritengono che per rispondere alle domande pregiudiziali poste dal giudice nazionale è necessario tenere in considerazione che nella causa in esame, da un lato, vi è la necessità di tutelare il diritto di proprietà intellettuale, sub specie diritto d’autore, mentre dall’altro lato si ritiene necessario tutelare la libertà d’impresa e i dati personali. In particolare, la Corte rileva che la previsione di un sistema di filtraggio come quello in esame causerebbe una grave violazione della libertà d’impresa della Scarlet, poiché imporrebbe la predisposizione di un sistema di filtraggio complesso, molto costoso, permanente e completamente a suo carico. Una siffatta soluzione, peraltro, viola l’art. 3, n. 1 della direttiva n. 2004/48/CE che impone che le misure adottate per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non siano inutilmente complesse e costose. Altro profilo è quello relativo alla protezione dei dati personali: in particolare, il sistema di filtraggio controverso lede i diritti fondamentali dei clienti della Scarlet, in particolare il diritto alla tutela dei dati personali e alla libertà di ricevere ed inviare informazioni, di cui agli artt. 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali e artt. 8 e 10 della CEDU.
La Corte conclude, dunque, affermando che adottando un sistema di filtraggio quale quello imposto al FAI, il giudice nazionale non garantisce il giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o inviare comunicazioni dall’altro. In altre parole, i giudici di Lussemburgo decidono di effettuare un bilanciamento d’interessi, nel quale la libertà d’impresa, la tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o inviare comunicazioni rappresentano una priorità rispetto alla tutela del diritto di proprietà intellettuale, che non essendo un diritto tutelabile in assoluto conosce nel nostro caso una deroga.




