LoginMenu

By A Web Design

  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

By Plimun Web Design

Sulla rinnovazione in appello per il latitante: la Cassazione allinea lo standard probatorio dell'art 603 comma 4 C.P.P. alle esigenze della CEDU

 

SOMMARIO: 1. LA DISCIPLINA DEL PROCESSO IN ABSENTIA: DALLE CENSURE EUROPEE ALLA RIFORMA ATTUATA CON LA LEGGE N. 60 DEL 2005; 2. L’ART. 175 COMMA 2 C.P.P.: LA RESTITUZIONE NEL TERMINE DELL’IMPUTATO LATITANTE; 3. IL DIFETTO DI COORDINAMENTO CON L’ART. 603 COMMA 4 E LA SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE 

 

1. LA DISCIPLINA DEL PROCESSO IN ABSENTIA: DALLE CENSURE EUROPEE ALLA RIFORMA ATTUATA CON LA LEGGE N. 60 DEL 2005

La pronuncia in epigrafe, nell’affrontare il tema delle garanzie dell’imputato condannato in absentia, si innesta nel sentiero esegetico tracciato, negli anni, prima dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: la Corte europea) e da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009.

Risale al 1985 il primo significativo intervento della Corte europea sul diritto dell’imputato a partecipare al processo[1]. In quell’occasione l’organo di giustizia convenzionale, nel condannare l’Italia per violazione dell’art. 6 par. 1 della Cedu, pose l’accento sui possibili rimedi in favore dell’imputato che non ha preso parte al proprio processo in quanto ignaro dello stesso, evidenziando la mancanza nell’ordinamento italiano di un strumento volto a reintegrarlo nel contraddittorio e di un meccanismo idoneo ad evitare che il relativo onus probandi gravasse su di esso.

Una volta riconosciuto il diritto dell’imputato a partecipare al processo, quale facoltà funzionale alla completa esplicazione dei fondamentali diritti enunciati nei commi c) d) ed e) dell’art. 6 paragrafo 3 CEDU, la Corte ha progressivamente delineato il corredo di garanzie che, seppur secondo plurime modalità, gli Stati devono predisporre affinchè si possa parlare di due process ed escludere, in tal modo, possibili violazioni della Convenzione.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice e la trasfusione in esso della disciplina introdotta con la legge n. 22 del 1989[2], i giudici di Strasburgo tornano nuovamente ad occuparsi del tema in questione con le ravvicinate sentenze Somogyi[3] e Sejdovic[4], considerando la disciplina contenuta nel nuovo codice inadeguata a garantire il rispetto dei principi EDU. In tali pronunce si afferma che non sussiste un dovere o un obbligo dell’imputato a partecipare al processo: egli può rinunciarvi anche tacitamente sebbene tale scelta debba apparire inequivocabile. Nondimeno, il processo in absentia è compatibile con il sistema convenzionale a condizione che sia assicurata al soggetto la possibilità di chiedere ad un altro giudice di pronunciarsi sul merito dell’accusa e di essere sentito in ordine al fatto contestato, qualora questi non abbia avuto conoscenza del procedimento a proprio carico. Sotto tale ultimo profilo, poi, l’onere della prova, in ordine alla incolpevole mancata conoscenza, non deve gravare sull’imputato.

Se, dunque, la Corte di Strasburgo ha, per un verso, riconosciuto il diritto dell’imputato a prendere parte al processo essa ha, per altro verso, precisato che da tale diritto non discende necessariamente l’incompatibilità con la Convenzione di forme di celebrazione del processo in assenza del medesimo, potendo gli Stati adottare molteplici paradigmi per disciplinare il fenomeno in discorso. Ciò che conta è, come anticipato, che siano predisposti strumenti volti a garantire al soggetto, una volta condannato, di chiedere ed ottenere un “nuovo” processo[5].

Alla stregua di tali enunciazioni appariva evidente la non conformità alla  CEDU della disciplina contenuta nell’art. 175 comma 2 c.p.p. nella misura in cui, attraverso la previsione in capo all’imputato dell’obbligo di dimostrare la mancata conoscenza incolpevole[6], avallava la regola della presunzione di conoscenza[7].

 

2. L’ART. 175 COMMA 2: LA RESTITUZIONE NEL TERMINE DELL’IMPUTATO LATITANTE

Recependo l’invito rivolto allo Stato italiano direttamente dalla Corte europea[8], il legislatore, con la legge n. 60 del 2005, procede ad una radicale riforma dell’art. 175 c.p.p. Si stabilisce che in caso di condanna contumaciale l’imputato può chiedere ed ottenere la restituzione nel termine per impugnare, salvo che il giudice accerti che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a presenziarvi[9]. In tal modo, la restituzione nel termine si configura come un diritto del condannato[10]. Viene introdotta, dunque, una presunzione iuris tantum di non conoscenza e dirottato in capo all’autorità giudiziaria l’onere di provare la conoscenza effettiva.

A partire da tale momento si assiste ad un capovolgimento della regola[11]: se prima era l’imputato a dover fornire la prova della mancata conoscenza incolpevole del procedimento a proprio carico, adesso la restituzione diviene un suo diritto salva la dimostrazione, da parte del giudice, dell’avvenuta conoscenza del provvedimento o del procedimento e la volontaria rinuncia a comparire[12].

La nuova disciplina non riceve l’avallo dall’organo di giustizia convenzionale il quale, intervenuto a poco meno di un anno dall’entrata in vigore della legge, non si esprime sulla portata innovativa della riforma stante l’assenza di giurisprudenza sull’applicazione della nuova norma che potesse consentire di valutare l’impatto con i canoni europei[13]. Si dovrà attendere qualche anno prima di assistere ad un, sia pur parziale, giudizio di conformità convenzionale[14].

Particolare rilevanza assume il momento in cui si realizza l’effettiva conoscenza del procedimento, fungendo tale momento da dies a quo per il computo del termine di trenta giorni entro cui poter chiedere la restituito.

A tale riguardo la giurisprudenza ha manifestato una tendenza tutt’altro che  garantista: interpretando in malam partem l’art. 175 comma 2-bis c.p.p., perviene alla necessità di una dimostrazione, da parte del richiedente, del momento in cui si è avuta effettiva conoscenza, con la conseguenza di riesumare l’onere della prova espunto[15].

Qualora, come nel caso ad oggetto della pronuncia che si annota, il soggetto sia stato dichiarato latitante ex art. 296 c.p.p. si pone, inoltre, il problema di stabilire se la sua sottrazione al provvedimento cautelare possa escludere la configurabilità dei presupposti necessari ai fini di un’eventuale richiesta di restituzione in termini. Ed infatti, ove ne venga dichiarata la contumacia, il combinato disposto degli artt. 157, comma 8-bis e 165 c.p.p. può ostare ad una successiva richiesta di restituzione nel termine, realizzando i presupposti per una conoscenza effettiva[16]. Nondimeno, a tale riguardo, la tendenza è per lo più quella di operare una preliminare distinzione tra il caso del latitante assistito dal difensore di fiducia ed il caso del latitante difeso dal difensore d’ufficio. Ed infatti, nella prima ipotesi troverà applicazione la disciplina suindicata, stante l’equiparazione della latitanza alla volontaria rinuncia a comparire[17]. Qualora, invece, il soggetto sia assistito dal difensore d’ufficio la giurisprudenza nega la possibilità di considerare dimostrata l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento[18].

 

3. IL DIFETTO DI COORDINAMENTO CON L’ART. 603 COMMA 4 E LA SOLUZIONE DELLA CASSAZIONE

Malgrado tali innovazioni, tuttavia, è sin da subito emersa l’inidoneità di tale disciplina ad assicurare un’effettiva tutela all’imputato ignaro del procedimento a proprio carico[19] e ciò in quanto, ad essere assicurato è il solo diritto ad impugnare, laddove invece permane la preclusione ad un nuovo giudizio di primo grado. Egli, in tal modo, non verrà mai reintegrato nel diritto di avvalersi del giudizio abbreviato o del patteggiamento, né in quello di sollevare eccezioni relative a nullità che non siano assolute. Del pari, subirà le conseguenze di eventuali accordi acquisitivi intercorsi durante il giudizio di primo grado tra accusa e difesa; così come nulla è previsto in ordine alla sorte degli atti assunti nella precedente fase[20].

Inoltre, nell’eventuale giudizio di impugnazione non viene garantito il diritto alla prova, attraverso la possibilità di ottenere la rinnovazione del dibattimento, stante il difetto di coordinamento tra il nuovo art. 175 c.p.p. e l’art. 603 comma 4 c.p.p. in conseguenza del quale la possibilità di ottenere una nuova istruzione dibattimentale continua ad essere subordinata alla dimostrazione dell’impossibilitata comparizione “per caso fortuito o forza maggiore”[21]. Un onere che, a meno che non venga inteso come mero onere di allegazione[22], fa riemergere le insufficienze evidenziate a livello europeo prima della riforma[23], specie se si considera che le circostanze richieste dalla norma sono liberamente apprezzabili dal giudice di appello di talché un’eventuale negata rinnovazione, ove adeguatamente motivata, non può costituire motivo di ricorso per cassazione[24]. Il riconoscimento del diritto alla rinnovazione dibattimentale in appello, se da un lato non potrebbe soddisfare pienamente le istanze di garanzia richieste a livello europeo, richiedendosi, come anticipato, che il contumace abbia la possibilità di ottenere una ripetizione integrale del giudizio di primo grado, dall’altro potrebbe senz’altro attenuare le paventate violazioni del due process.

Va, inoltre, evidenziata l’incoerenza sistematica derivante dal raffronto con l’art. 39, comma 2, del d.lgs n. 274/2000 che, con riferimento alle sentenze emesse dal Giudice di Pace, contempla un’ipotesi di nuovo giudizio in favore dell’imputato assente, attraverso il meccanismo dell’annullamento della sentenza di primo grado[25].

In tale contesto, la soluzione adottata dalla Corte, nella pronuncia che si annota, pare voler sopperire ai suesposti deficit nella misura in cui presuppone una netta scissione tra la conoscenza che il soggetto può avere del provvedimento applicativo della misura cautelare e la conoscenza del processo penale instauratosi nei suoi confronti[26]. Di quest’ultimo, infatti, l’imputato può avere cognizione attraverso la vocatio in iudicium. Ne deriva che ove questi non abbia conosciuto, senza sua colpa, tale ultimo provvedimento, non può ritenersi rinunciante. La circostanza che sia stato restituito nel termine per appellare sulla scorta della positiva verifica  dell’ignoranza del procedimento, comporta che non fosse stato edotto delle accuse elevate a suo carico tramite un provvedimento contenente la chiamata in giudizio, di talché appare dimostrata la circostanza richiesta dall’art. 603 comma 2 ai fini della rinnovazione del dibattimento in appello.

L’ottica esegetica risente senz’altro del trend inaugurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009 che, applicando i principi enunciati dalla Corte di Strasburgo, nella prospettiva di una “massima espansione delle garanzie”[27], ha sconfessato le Sezioni Unite[28] ed ha escluso l’operatività del principio di unicità del diritto di impugnazione in materia di restituzione nel termine.  

Le conclusioni cui perviene la Cassazione lasciano, nondimeno, residuare taluni dubbi.

In primo luogo, sottendono la circostanza che nel caso di specie il soggetto fosse assistito dal difensore d’ufficio, giacchè in caso contrario non avrebbe potuto essere rimesso in termini dovendosi presumere la conoscenza effettiva ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis[29]; ed a tale riguardo non ci si può esimere dal rilevare come una simile tendenza esegetica, seppur nascente dalle novità introdotte in tema di notificazione degli atti, rischi di confondere i corollari del diritto alla difesa tecnica con il principio della conoscenza effettiva.  

Dietro l’apparente operazione esegetica volta al coordinamento delle due disposizioni, si cela la mera applicazione dei presupposti stabiliti dall’art. 603 comma 4 c.p.p. per la rinnovazione del dibattimento in appello, seppur con un intento orientato verso la massima espansione della norma in senso favorevole all’imputato. In tal modo pare doversi intendere l’asserita non incompatibilità tra conoscenza del provvedimento cautelare e mancata conoscenza del decreto di citazione a giudizio, ritenuta sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’onere che la norma attribuisce all’imputato.

Il riferimento, contenuto nella pronuncia, al caso di specie ed alla circostanza della dichiarazione di latitanza, non consente, tuttavia, di attribuire alla pronuncia quella portata “generale” che prima facie sembrava poter esprimere, consistente nel recepimento dell’idea di un appello come novum iudicium per il contumace involontariamente assente in primo grado.

Se così è, la forza innovativa della sentenza si restringe non poco, consolidandosi l’impressione che la giurisprudenza interna non si adoperi[30]per l’adozione dei necessari correttivi ermeneutici, al fine di conferire al diritto di difesa quell’effettività tenacemente reputata, dai giudici di Strasburgo, quale presupposto indefettibile di un processo equo.

 



[1]  Corte eur. dir. uomo, 12.02.1985, Colozza c. Italia, in Cass. pen., 1985, p. 1241, riconoscendo la riconducibilità del diritto del’imputato a presenziare al proprio processo nella ratio dell’art. 6 della Convenzione, ha condannato per la prima volta l’Italia per mancanza delle necessarie garanzie in tema di processo in contumacia. Commentata in dottrina da G. Ubertis, Latitanza e contumacia secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo , in Cass. pen., 1985, 1247; L. Cresti, La disciplina della irreperibilità e della latitanza nel procedimento contumaciale in relazione alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Foro it., 1985, IV, c. 226; P. Pittaro, Irreperibilità, latitanza e contumacia: una normativa da ripensare alla luce di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Leg. pen., 1985, 713 ss.

[2] L’intervento normativo si giustificava nell’ottica di rimediare alle censure al sistema italiano mosse dalla Corte europea nella sentenza relativa al caso Colozza. Per un’analisi di tale legge si veda P. Moscarini, La contumacia dell’imputato, Giuffrè, 1997, 242; A. Melchionda, L. 23 gennaio 1989 n. 22 (G.U. 30 gennaio 1989 n. 24) – Nuova disciplina della contumacia, in Leg. pen., 1989, 323.  

[3] Corte eur. dir. uomo, 18.05.2004, Somogyi c. Italia,  in Cass. pen., 2004, 3797, con nota di A. Tamietti, Iniquità della procedura contumaciale ed equa riparazione sotto forma di restituito in integrum: un passo verso un obbligo giuridico degli Stati membri alla celebrazione di un nuovo processo?.

[4] Corte eur. dir. uomo, 10.11.2004, Sejdovic c. Italia, in Cass. pen., 2005, 989, con nota di  A. Tamietti, Processo contumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo: la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme  legislative.

[5] B. Milani, Il processo contumaciale tra garanzie europee e prospettive di riforma, in Cass. pen., 2009, 2180.

[6] Ed infatti nella sua vecchia formulazione così recitava: “Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall’imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fato non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l’imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento”.

[7] Le medesime perplessità suscita la disciplina concernente la rinnovazione degli avvisi in sede di accertamento riguardante la costituzione delle parti in udienza preliminare ed in dibattimento (artt. 420bis e 484 comma 2-bis), non solo per le condizioni a cui viene subordinata la rinnovazione ma anche per la rimessione dell’accertamento concernente la probabilità della mancata conoscenza alla valutazione discrezionale del giudice, non suscettibile di alcun controllo. A tale riguardo si veda P. Moscarini, Udienza preliminare e presenza dell'imputato: un'anticipazione (quasi) completa degli istituti di garanzia predibattimentale e dibattimentale, in AA.VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999 n. 479), a cura di F. Peroni, Padova, 2000.

[8] Corte eur. dir. uomo, 10.11.2004, Sejdovic c. Italia, cit., impone l’adozione di “misure adeguate” affinchè sia garantita effettività al diritto dell’imputato, condannato in contumacia, di ottenere un secondo giudizio di merito, dove poter esercitare i diritti ad esso riconosciuti dall’art. 6 della Convenzione. 

[9] La novella, inoltre, rimodula la durata del termine per la presentazione della relativa istanza fissandola in trenta giorni, decorrenti dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

[10] Per un commento a tale legge si veda D. Negri, Sub art. 1, in Commento articolo per articolo D.l. 18 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., in l. 22 aprile 2005 n. 60 – Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, in Leg. pen., 2005, 260; G. Garuti, Nuove norme sulla restituzione nel termine per l’impugnazione di sentenze contumaciali e decreti di condanna, in Dir. pen. proc., 2005, 683; G. Lattanzi, Costretti dalla Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2005, 1125 ss. Sull’apparente portata garantista della novella legislativa M. Chiavario, Non è tutto oro quello che luccica nel nuovo processo in absentia. Roma si adegua a Strasburgo ma il cammino è ancora lungo, in Dir. e giust, 2005, n. 19, 11. Per un’analisi della prima giurisprudenza concernente la nuova disciplina del rito contumaciale si veda L. Pulito, Primo giudizio positivo sulla nuova disciplina della restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze contumaciali?, in Dir. pen. proc., 2007, 124 ss. Per una prima ricostruzione della nuova disciplina, ad opera della giurisprudenza, si veda Cass., sez. V, 29.11.2006, n. 40734, in Guida dir., 2007, n. 5, 53.

[11] D. Negri, Sub art. 1, cit., 265.

[12] Con riferimento al quantum di prova necessario, il giudice dovrà accogliere la richiesta di restituzione anche quando la mancata conoscenza effettiva sia probabile ma non certa. Cfr. Cass., sez. V, 18.01.2006, in Cass. pen., 2006, 3138, con nota di G. Ariolli, La richiesta di restituzione nel termine va accolta anche quando sia incerta la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell’imputato. L’utilizzo della disgiuntiva, poi, ha indotto la prevalente giurisprudenza a ritenere preclusiva della restituzione la sola conoscenza del procedimento. Cfr. Cass., sez. II, 25.01.2006, in CED Cass. 233694; Cass., sez. II, ord. 9.3.2006, in CED Cass. 233692; Contra Cass., sez. I, 28.01.2008, in CED Cass. 239137 secondo cui sull’autorità giudiziaria incombe l’onere di provare non solo la conoscenza del procedimento ma anche la conoscenza del provvedimento da impugnare.

[13] Cfr., Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 01.03.2006, Sejdovic c. Italia, in Cass. pen., 2006, 2294.

[14] Corte eur. dir. uomo, 25.11.2008, Sez. II, Cat Berro c. Italia, n. 34192, in Cass. pen. 2009, 2194.

[15] Cass., sez. I, 8.2.2006, n. 8321, in Cass. pen., 2007, 1213 ; Cass., sez. I, 5.2.2008, n. 6607  in CED Cass. 239369; Cass., sez. V, 19.9.2005, n. 45716; contra Cass., sez. II, 24.1.2006, n. 4918, in Cass. pen., 2006, 2092.

[16] La legge n. 60 del 2005, attraverso l’aggiunta del comma 8-bis in seno all’art. 157 c.p.p., ha equiparato la notifica al difensore di fiducia alla conoscenza effettiva. Esprime delle perplessità su tale automatismo S. Quattrocolo, Contumacia e impugnazioni (D.L. 21.2.2005, n. 17, art. 2), in Leg. pen., 2005, 294.

[17] Cass., sez. I, 20.06.2006, in CED Cass. 235237; Cass., sez. I, 5.03.2008, in CED Cass. 240118; Cass., sez. V, 02.03.2006, in CED Cass. 234546 la quale precisa che “Ai fini della restituzione in termini, la volontarietà dello stato di latitanza non postula che l’interessato sia a conoscenza dell’avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti; tuttavia, è necessario che risulti che egli si sia posto in condizioni di irreperibilità avendo notizia delle sue pendenze giudiziarie cioè che sussista la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento preclusiva della restituzione in termini, e tale prova non può essere costituita soltanto dalla estrema gravità dei fatti commessi.

[18] Cass., sez. I, 16.01.2009, in CED Cass. 242535; Cass., sez. VI, 16.07.2008, in CED Cass. 241259; Cass. sez. I, 12.07.2006, in Arch. nuova proc.pen., 2007, 678.

[19] G. Frigo, Un limitato aggiustamento normativo che svela le discrasie del rito “in assenza”, in Guida dir., 2005, n. 18, 21 ss.

[20] Propende per l’utilizzabilità di tali atti P. Moscarini, La contumacia, cit., 463. 

[21] Mentre la richiesta natura colposa della mancata conoscenza della citazione notificata al difensore nei casi di cui agli artt. 159, 161 comma 4 e 169 c.p.p. non pone problemi, stante la sua conformità ai dettami europei. Cfr. P. Moscarini, La contumacia, cit., 459.

[22] E. Zappalà, Sub art. 603 c.p.p., in M. Chiavario (coordinato da), Commento al nuovo codice di procedura penale, vol. VI, Utet, 1991, 207.

[23] Nella versione approvata in prima lettura dal Senato il d.l. n. 17 del 2005 era prevista una modifica dell’art. 603 comma 4 c.p.p. speculare a quella dell’art. 175 comma 2 c.p.p. (art. 2-ter d.l. n. 17/2005).

[24] Cass., sez. V, 3.10.2000, n. 11507, in Cass. pen., 2001, 2397.

[25] Cfr. F. Nuzzo, L’appello nel processo penale, Giuffrè, 2005, 239, il quale auspica un’estensione generalizzata di tale modello.

[26] Cfr. G. Biondi, Restituzione nel termine per impugnare e rinnovazione dell’istruzione in appello: prime aperture della Cassazione verso interpretazioni “convenzionalmente” orientate, in Cass. pen., 2011, 1813 ss.

[27] Cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009. Punto 7 del Considerato in diritto. Commentata in dottrina da R. Brichetti, La Consulta rende possibile un secondo giudizio se uno si è già svolto per iniziativa del difensore, in Guida dir., n. 2, 2010, 82 ss; G. Ubertis, Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale, in Giur cost., 2009, 4765.

[28] Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, n. 6026, in Guida dir., 2008, n. 15, 76 ss. Commentata da V. Santoro, Partecipazione al processo effettiva solo con duplicazione di impugnazioni, ivi, 86 ss.; G. De Amicis, Osservazioni in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni Unite in materia di rapporti tra unicità del diritto di impugnazione e restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna, in Cass. pen., 2008, 2370 ss.

[29] Cass., sez. II, 02.12.2005, n. 46207, in Dir. pen. proc., 2006, 336; Cass., sez. I, 06.04.2006, n. 16002, in www.dirittoegiustizia.it, con nota di G. Santalucia, Condanna in contumacia, quando la notifica all’avvocato difensore è inidonea.

[30] Cass., sez. VI, 22.2.2010, n. 7061,  in Cass. pen. 2011, 2, 654.