Note & Commenti
La pubblicità dell'udienza nella giurisprudenza CEDU
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- Pubblicato 13 Maggio 2013
- di Matteo De Longis
Scrutando l’orizzonte convenzionale, è possibile individuare il riferimento testuale al diritto allo svolgimento “a porte aperte” dell’udienza nell’art. 6 CEDU, garanzia, anch’essa, annoverata tra gli elementi indefettibili riassunti nel paradigma del processo equo. A dimostrazione che il diritto in questione si estende su di una piattaforma condivisa da ordinamenti variegati, si consideri che lo stesso principio compare sia nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, sia nella Convenzione Americana sui Diritti Umani, sia, infine, nella Costituzione degli Stati Uniti d’America. Siffatta garanzia riposa sul principio dell’apparenza, risolvendosi, di fatto, nella traduzione positiva dell’assunto “justice is not only to be done, but to be seen to be done".
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo richiama l’Italia a realizzare il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini
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- Pubblicato 22 Aprile 2013
- di Maria Pia Bianchetti
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 25 settembre 2012 ha censurato l’Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in un caso concernente il diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini.
Il ricorso di fronte alla Corte Europea si basava sull’impossibilità per la Sig.ra Godelli di ottenere informazioni relative alle proprie origini a causa del diritto positivo italiano disciplinante le adozioni (legge n. 184/1993).
Appalti pubblici: la responsabilità “oggettivizzata” della pubblica amministrazione sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 30 settembre 2010
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- Pubblicato 12 Aprile 2013
- di Francesca Sbarra
Con la pronuncia del 30 settembre 2010, la Corte di Giustizia è intervenuta sulla delicata questione della responsabilità della pubblica amministrazione per violazione delle norme sulla disciplina degli appalti pubblici. Il quesito sottoposto alla Corte atteneva, in particolare, alla compatibilità, con gli artt. 1, n. 1 e 2, n. 1, della direttiva 89/665, di una normativa nazionale in forza della quale il diritto al risarcimento del danno per violazioni della normativa comunitaria sugli appalti pubblici commesse dall’ente appaltante sia subordinato all’esistenza di un comportamento colpevole.
Una recente pronuncia in tema di responsabilità e diritti genitoriali: il caso Lombardo c. Italia
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- Pubblicato 12 Aprile 2013
- di Linda Costanzo
La recente sentenza resa dalla decima sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Lombardo c. Italia (ric. n. 25704/11, sentenza del 29/01/2013), rappresenta, senz’altro, un approdo giurisprudenziale di non poco momento in relazione alla definizione dei diritti e dei doveri scaturenti dall’art. 8 della Convenzione.
L’impianto motivazionale a sostegno della decisione pronunciata all’esito del caso in oggetto, difatti, costituisce l’ultimo excursus, in ordine temporale, dei principi fondamentali cristallizatisi negli anni nella produzione giurisprudenziale del Giudice di Strasburgo.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia (ancora una volta) per il problema del sovraffollamento delle carceri
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- Pubblicato 04 Febbraio 2013
- di Matteo De Longis
Con sentenza resa l’8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani ed altri c. Italia (ricorso n. 43517/09), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha constatato, all’unanimità, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione (Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti).
La particolarità di tale pronuncia, rispetto ai precedenti sulla questione (il riferimento va, ex multis, al caso Sulejmanovic c. Italia, sentenza del luglio 2009, ricorso n. 22635/03) risiede nell’iter processuale adottato per addivenire ad essa stessa, ovvero, la procedura della sentenza pilota, prevista e disciplinata, oggi, dall’art. 61 del Regolamento della Corte.
Il nuovo art. 42-bis TU Espropriazioni: la discussa compatibilità dell’acquisizione sanante riveduta e corretta con le coordinate della Corte di Strasburgo
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- Pubblicato 04 Febbraio 2013
- di Francesca Sbarra
L’art. 34 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha inserito nel corpus del D.P.R. n. 327 del 2001 (TU Espropriazioni) l’art. 42 bis, rubricato “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”. Con la norma in commento il legislatore ha colmato la lacuna formatasi a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 293 del 2010, la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del precedente art. 43 del Testo unico, espungendo così dall’ordinamento l’istituto della cosiddetta acquisizione sanante.
Sulla responsabilità degli Stati membri discendente da violazioni imputabili alle giurisdizioni nazionali. A proposito della sentenza Traghetti del Mediterraneo della Corte di giustizia delle Comunità europee
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- Pubblicato 15 Gennaio 2013
- di Simona Fell
Con il caso in esame la Corte di giustizia ha avuto l'occasione di precisare la portata del principio di responsabilità dello Stato membro per i danni causati in caso di violazione del diritto comunitario imputabile ad una decisione di una giurisdizione suprema.
La decisione mette in luce la volontà dell’organo giurisdizionale di Lussemburgo di proseguire nell’itinerario, intrapreso già con le note precedenti decisioni in materia.
La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario da parte di un organo giudiziario. A proposito della sentenza Kobler della Corte di giustizia delle Comunità europee
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- Pubblicato 21 Novembre 2012
- di Simona Fell
A seguito delle sentenze Francovich e Brasserie du pecheur/Factortame III (Corte di giustizia, 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, causa C- 6/90 e C- 9/90; Corte di giustizia, 5 marzo 1996, Brasserie du Pecheur e Factortame, causa C-46/93 e C- 48/93), si era giunti ad affermare senza grande esitazione che «le droit à réparation existe indépendamment de l'organe del l'Etat auquel la violation est imputable, y compris s'il s'agit du pouvoir legislatif ou de l'autorité judiciaire» (D. Simon, Le systeme juridique communautaire, PUF, 2001, paragrafo 33).
Ebbene, se la Corte, nella sentenza Brasserie du pecheur/Factortame III, aveva affrontato la questione della responsabilità della violazione del diritto comunitario discendente da un comportamento imputabile al legislatore, non si era ancora trovata a dover pronunciarsi direttamente su di una ipotesi di violazione imputabile ad un organo giudiziario.
E' soltanto, dunque, con la pronuncia in esame che la Corte di giustizia precisa che la violazione del diritto comunitario può derivare anche da una errata interpretazione ed applicazione del diritto comunitario ad opera dei giudici nazionali.
La valutazione delle normative di non discriminazione come requisito di accesso all’Unione Europea: il report 2012
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- Pubblicato 12 Novembre 2012
- di Pier Francesco Pompeo
Il 10 Ottobre 2012 la Commissione Europea ha adottato il “pacchetto per l’allargamento”, una raccolta di documenti riguardanti, da un lato, le strategie e le linee guida da seguire nel processo di allargamento dell’Unione e, dall’altro, i rapporti sui progressi fatti dai paesi candidati in merito ai criteri di valutazione utili per l’ammissione.
In particolare, i documenti inclusi nel pacchetto sono: la carta strategica per l’allargamento; i report di avanzamento riguardanti i singoli paesi in cui si fa un bilancio della loro situazione interna; lo studio di fattibilità su un accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo; il rapporto di monitoraggio completo sulla Croazia.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il caso Drassich e la giurisprudenza interna
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- Pubblicato 29 Ottobre 2012
- di Valeria Crudo
Nel nostro ordinamento la qualificazione giuridica del fatto costituisce una prerogativa esclusiva del giudice, in virtù del tradizionale principio iura novit curia. In tal senso, il potere del giudice di definire correttamente il fatto sul quale è chiamato a pronunciarsi è connaturale all’esercizio della giurisdizione, la quale non tollera limitazioni in ordine all’inquadramento giuridico dei fatti descritti nell’imputazione e oggetto di accertamento dibattimentale, fermo restando il controllo (sulla motivazione) della corretta applicazione della legge penale.
Sentenza Costa e Pavan c. Italia e procreazione assistita: alcuni ragionamenti sulle questioni etiche alle quali la Corte di Strasburgo, correttamente, non ha risposto
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- Pubblicato 08 Ottobre 2012
- di Eduardo De Cunto
Il caso Costa e Pavan c. Italia recentemente giudicato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riaccende i riflettori su una materia, quella della procreazione assistita e della tutela degli embrioni, che solleva non pochi interrogativi etici. La Corte europea si è espressa sulle questioni giuridiche portate alla sua attenzione, non intromettendosi nel discorso etico circa la giustezza di determinate pratiche sanitarie. Non è compito delle corti giurisdizionali, del resto, dare risposta a quesiti etici. Quello che di seguito si propone è il tentativo di una riflessione scevra di pregiudizi su alcune delle questioni etiche e giuridiche correlate al caso in commento.
Brevi note sulla Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa
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- Pubblicato 22 Agosto 2012
- di Pier Francesco Pompeo
Il 24 maggio 2012 il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato a larga maggioranza una risoluzione sulla lotta all’omofobia in Europa. I voti favorevoli sono stati 430, il 72% dei membri votanti, e quelli contrari 105. Il testo è stato redatto congiuntamente da cinque dei principali gruppi parlamentari: partito popolare europeo (PPE), alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D), alleanza dei liberali e democratici per l’Europa (ALDE), verdi-alleanza libera europea (Verdi-ALE) e sinistra unitaria-sinistra verde nordica (GUE-NGL).
Family gay: dall’ “inesistenza” al riconoscimento. La Cassazione apre la strada alla tutela delle coppie omosessuali in Italia
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- Pubblicato 04 Luglio 2012
- di Francesca Ciulla
La sentenza in commento, del 15 marzo 2012 n. 4184, concerne la richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio, formato nel giugno del 2002 all’estero e specificatamente all’Aja, tra due persone dello stesso sesso, A.G. e O.M., entrambi cittadini italiani.
Sulla responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario: il caso Brasserie du Pêcheur/ Factortame III
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- Pubblicato 22 Agosto 2012
- di Simona Fell
Con la sentenza Francovich, la Corte di giustizia si era limitata a consacrare il principio della responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto comunitario, rimettendo la disciplina sostanziale e procedurale attraverso la quale far valere tale responsabilità ai singoli Stati membri.
A tal riguardo, la Corte, infatti, aveva unicamente richiamato i due principi di origine giurisprudenziale che delimitano l'autonomia procedurale degli Stati membri in base ai quali: le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., ex multis, sentenza 16 dicembre 1976, C- 33/76, Rewe, punto 5, e la sentenza 16 dicembre 1976, C- 45/76, Comet, punti 13-16).
La sentenza resa il 5 maggio 1996 nelle cause riunite C- 46/93, Brasserie du Pêcheur, e C- 48/93, Factortame III, oltre a confermare la soluzione adottata nella sentenza Francovich ed a definirne meglio i presupposti, precisa alcune questioni precedentemente lasciate in sospeso, pronunciandosi proprio sulle condizioni di attuazione del risarcimento «dipendenti dalla natura della violazione del diritto comunitario» (punto 38, sentenza Francovich).
Sulla responsabilità degli Stati per violazione del diritto comunitario: il caso Francovich
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- Pubblicato 01 Luglio 2012
- di Simona Fell
L’affermazione del primato del diritto comunitario, posta unicamente sotto il profilo della prevalenza nel caso di conflitto fra norme (si rinvia alle celeberrime sentenze Costa c. Enel, Van Gend & Loos e Simmenthal), già nel 1990 non era più sufficiente a soddisfare le esigenze applicative di norme piuttosto pervasive, capaci di incidere notevolmente sulle posizioni giuridiche dei singoli e sui loro interessi economici. In via pretoria, dunque, la Corte di giustizia aveva cominciato da un lato, a forgiare strumenti da offrire in dotazione al giudice nazionale per dare prevalenza al diritto comunitario, e dall’altro, ad escogitare soluzioni per assicurare la riparazione delle conseguenze dannose di una eventuale violazione, così da preservare il pieno effetto della disciplina comunitaria e garantire effettività alla protezione dei diritti discendenti dall'ordinamento comunitario. È in questo contesto che va inscritta l’evoluzione compiuta dalla giurisprudenza comunitaria con la oramai celebre sentenza Francovich, unanimemente considerata come una tappa fondamentale del processo, definito da D. SIMON (in L’Europe et le droit, Melanges en hommage a J. Boulouis, Paris, 1991, pag 481) "le contentieux de la deuxième génération", inerente all’articolazione degli ordini giuridici nazionali e sovranazionali.
Il peso della corruzione ed una convenzione ancora non ratificata
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- Pubblicato 29 Maggio 2012
- di Luigi Serino
Il fenomeno della corruzione nel nostro Paese non è qualcosa di nuovo, circoscritto agli ultimi scandali; è invece insito nei profondi meandri della società, è un costume, un uso frequente, una pratica diffusa. Un modo di agire che opprime la parte sana della società e grava sulle casse dello Stato minando le fondamenta della democrazia stessa.
La Cassazione afferma il diritto, sul piano interno, di ricorrere per denunziare la irragionevole durata del procedimento ex lege Pinto
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- Pubblicato 25 Maggio 2012
- di Giovanni Romano
Un intervento dei giudici della Suprema Corte che rivoluzionerà non poco gli equilibri delle Corti di appello territoriali.
Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza CEDU
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- Pubblicato 20 Maggio 2012
- di Matteo De Longis
Il principio del contraddittorio (adversarial trial nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – d’ora innanzi Corte Europea) non compare esplicitamente nel testo dell’art. 6 CEDU. Secondo autorevole dottrina, esso sarebbe tuttavia desumibile dalla stessa nozione di hearing, lemma impiegato nella formulazione inglese della Convenzione; tale termine – traducibile letteralmente in “udienza”, ma nella versione italiana del testo pattizio tradotto in “processo” – racchiuderebbe in sé l’esigenza ineludibile che, nell’ambito della fase processuale impregnata dalla fairness, l’interessato sia posto nelle condizioni di farsi ascoltare, onde poter esporre le proprie ragioni e controbattere quelle avversarie. Del resto, è lo stesso significato letterale della parola “hearing" a militare in questa direzione.
Omessa o ritardata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel procedimento ex lege Pinto
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- Pubblicato 18 Maggio 2012
- di Giovanni Romano
Il termine fissato dagli articoli 435 e 415 c.p.c., per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, considerato perentorio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.20604/2008, si riferisce solo ai casi dell'appello e dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro.
Istituzioni europee ed internazionali per la tutela dei diritti umani
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- Pubblicato 14 Maggio 2012
- di Anna Valentini
In questo schema vengono presentate, intuitivamente, le istituzioni delle maggiori organizzazioni europee ed internazionali deputate alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, allo scopo di delinearne le competenze ed i fondamenti e di sottolinearne le differenze.
Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e “superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”: tutto cambia perché tutto (o quasi) resti uguale
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- Pubblicato 23 Aprile 2012
- di Eduardo De Cunto
Ragionando su malattia mentale e diritto, ci si rende rapidamente conto di essere in presenza di due diverse e spesso contrapposte esigenze di tutela: da una parte vi è l’interesse della collettività a essere messa al riparo da comportamenti pericolosi, dall’altra vi è l’interesse individuale dei malati ad essere curati, a ricevere trattamenti non discriminatori, al riconoscimento e al rispetto dei propri diritti costituzionali in generale, non ultimo quello alla libertà.
Contraddittorio e regola della prova unica o determinante: note a margine della sentenza Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito
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- Pubblicato 28 Marzo 2012
- di Valeria Crudo
Preliminarmente va dato conto della circostanza che nella sentenza in commento l’ipotesi del testimone assente, ovvero del testimone che abbia reso una deposizione nel corso dell’istruzione ma non compaia in dibattimento, è qualificata come «testimonianza indiretta», o «testimonianza per sentito dire». Tuttavia, nel riportare tale sentenza nell’ordinamento italiano si è scelto di escludere l’utilizzo di tale terminologia per non ingenerare errori: i casi in esame non riguardano, per vero, l’istituto della testimonianza indiretta o de relato di cui all’art. 195 c.p.p., bensì l’ammissibilità in dibattimento e l’utilizzabilità ai fini della decisione di deposizioni rese nel corso delle indagini preliminari.
Se da un lato la sentenza della Grande Camera è oggetto di grande interesse nella misura in cui si confronta con alcune specificità dei sistemi di common law, dall’altro lato, è chiaro che l’importanza della sentenza va ben al di là dei casi inglesi esaminati, enunciando principi destinati ad avere ripercussioni nei singoli Sati membri.
La chimera dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo. Ovvero sull’improcrastinabilità di una riforma globale
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- Pubblicato 08 Marzo 2012
- di Marco Lo Giudice
Ci era stato raccontato che il legislatore, nel 2001, aveva edificato con la legge n. 89 uno strumento di riparazione, sussidiario e sostitutivo a quello fino a quel tempo garantito dalla Corte europea, per quella che rappresentava e rappresenta tuttoggi, ineludibilmente, la metastasi del sistema giuridico e sociale del nostro Paese: l’irragionevole durata dei processi.
Respingimenti e diritti dei migranti. Brevi riflessioni sul caso Hirsi c. Italia
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- Pubblicato 02 Marzo 2012
- di Luigi Serino
La sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Hirsi ed altri c. Italia mette in discussione, ancora una volta, le politiche adottate dal vecchio governo italiano in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, che ha constatato l’incompatibilità del reato di “clandestinità” con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, laddove prevedeva l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo per il solo motivo di permanere sul territorio italiano senza un regolare permesso di soggiorno, questa volta, a finire sotto “accusa” è stata la prassi dei respingimenti in mare adottata dalle autorità italiane a seguito degli accordi bilaterali italo-libici entrati in vigore il 4 febbraio 2009.
La nozione di soggiorno legale e il periodo minimo di stanzialità per l’acquisizione del permesso di soggiorno permanente nel diritto UE
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- Pubblicato 30 Gennaio 2012
- di Claudio Di Maio
La sentenza Ziolkowki e Szeja c. Germania (cause C-424/2010 e C-425/2010), ha portato la Corte di Giustizia a concludere che, per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, siano calcolabili anche i periodi di soggiorno precedenti all’adesione del Paese di provenienza all’Unione europea, sempre che detta permanenza sia avvenuta in conformità alle condizioni previste dal diritto dell’Unione. Un aspetto di notevole interesse, inoltre, si riscontra nella definizione del concetto di “soggiorno legale” negli Stati membri e le sue reali implicazioni sulla libera circolazione.
Le leggi di interpretazione autentica e la negazione di diritti già acquisiti. La vicenda del personale ATA
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- Pubblicato 30 Gennaio 2012
- di Luigi Serino
La lunga vicenda del personale ATA, dimostra, ancora una volta, che il diritto non finisce in Italia ed anzi che l’ordinamento sovranazionale offre delle garanzie sostanzialmente maggiori, rispetto alle quali, poi, i giudici italiani sono tenuti a conformarsi. La tanto denegata Europa sociale rappresenta, pertanto, un argine alle furie del legislatore, che se può ignorare chi ad essa si oppone dentro i confini nazionali, non può prescindere dai vincoli che gli derivano dalla sua appartenenza alla famiglia europea.
La prescrizione decennale dell’indennizzo ex L. Pinto. La posizione della giurisprudenza di legittimità.
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- Pubblicato 30 Gennaio 2012
- di Luigi Serino
La legge n. 89/2001 costituisce solo uno strumento per far valere, nell’ordinamento nazionale, un diritto che altrimenti dovrebbe essere rivendicato in sede internazionale. Questo comporta che i giudici interni non possono, nell’applicare direttamente nel nostro ordinamento le tutele previste dall’art. 6 della convenzione, discostarsi, se non in misura ragionevole, da quella che è la giurisprudenza della Corte Europea. Da ciò consegue che, se in sede europea la domanda di equo indennizzo da irragionevole durata di un processo non è soggetta a termine prescrizionale, qualora lo diventasse in sede nazionale, il rimedio interno verrebbe privato di quella connotazione che gli consente di essere considerato una via di ricorso effettiva ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.
Lo sfruttamento del lavoro migrante In Italia: Vanificata anche la direttiva 2009/ 52/ CE
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- Pubblicato 16 Gennaio 2012
- di Francesca Ciulla
La diffusione del lavoro nero, fenomeno di non trascurabile rilevanza nel contesto europeo, ha gradualmente assunto caratteristiche peculiari a seguito dell’imponente coinvolgimento di migranti irregolari, finendo col rappresentare quasi una caratteristica strutturale dell’economia italiana.
Un nuovo rapporto di cooperazione tra la Corte di Giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di trattamento dei dati personali?
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- Pubblicato 16 Gennaio 2012
- di Anna Valentini
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (da ora CG) dalla quale trae origine il presente intervento ha ad oggetto la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In particolare, pare opportuno chiarire sin da subito che nel presente commento ci limiteremo a fare brevi e di certo non esaustivi accenni al contenuto della sentenza del 9 novembre 2010 della Corte Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert v. Land Hessen, giacché di altra natura sarà la questione alla quale si darà maggior rilievo. Infatti, quella menzionata rappresenta una delle prime sentenze (evidentemente successive all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona) in cui i giudici della Corte fanno esplicito riferimento non solo alle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (da ora CEDU), ma anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, mettendo così in luce una nuova forma del fenomeno – oggetto del nostro incontro – che in via generale è definito cooperazione tra Corti in Europa.
Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sugli effetti della “direttiva rimpatri”
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- Pubblicato 22 Dicembre 2011
- di Federica Morrone
Dopo la sentenza El Dridila Corte di Giustizia torna ad interpretare la direttiva rimpatri in relazione alle sanzioni penali connesse all’irregolarità del soggiorno. In particolare i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto le sanzioni previste dall’art. L. 621–1 del Codice francese dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo (c.d. “Ceseda”) incompatibili con la suddetta normativa europea.
La Corte di Giustizia condanna le discriminazioni basate sul sesso nel settore delle assicurazioni
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- Pubblicato 09 Dicembre 2011
- di Anna Valentini
La direttiva 2004/113/CE ha disposto l’abolizione delle discriminazioni basate sul sesso nel settore dei beni e dei servizi e nella loro fornitura e in particolare, nel nostro caso nel settore delle assicurazioni, come sancito dall’art. 5, n. 1. La CG, tuttavia, rileva che l’art. 5, n. 2 deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex introdotta dal citato art. 5, n. 1, concedendo agli Stati membri la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.
Corte di Giustizia: no alla indiscriminata imposizione di filtri al peer to peer
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- Pubblicato 08 Dicembre 2011
- di Anna Valentini
La questione ruota attorno ad un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche realizzate tramite protocollo “peer to peer”, idoneo ad impedire la condivisione di files multimediali in violazione del diritto d’autore, imposto alla Scarlet dal giudice belga, in seguito ad un ricorso effettuato dalla SABAM. Tuttavia, la CG afferma che tale sistema di filtraggio imposto dal giudice nazionale non garantisce il giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale da un lato, e la libertà d’impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o inviare comunicazioni dall’altro.
Sulla rinnovazione in appello per il latitante: la Cassazione allinea lo standard probatorio dell'art 603 comma 4 C.P.P. alle esigenze della CEDU
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- Pubblicato 02 Dicembre 2011
- di Annamaria Fasone
Con la sentenza n. 1805 del 20 Gennaio 2011, la terza sezione della Cassazione, ha escluso la rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente e, attraverso un’interpretazione sistematica, ha uniformato la disposizione contenuta nell’art. 603 comma 4 c.p.p. alla disciplina della contumacia, così come modificata dalla legge n. 60 del 2005, stabilendo che l’imputato restituito nel termine ai sensi dell’art. 175 comma 2 c.p.p. può ottenere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello.
In linea con quanto previsto in punto di onere probatorio nei casi di contumacia, la Corte rimarca che l’imputato dichiarato latitante, pur se edotto del procedimento a proprio carico, ben può avere ignorato senza sua colpa il decreto di citazione a giudizio; dunque, in assenza di un riscontro positivo in merito, si configura uno dei possibili casi di rinnovazione del dibattimento in appello previsti dall’art. 603 comma 4 c.p.p. In difetto di una restituito nei diritti e nelle facoltà previste nel giudizio di primo grado, il mero diritto alla restituzione nel termine rischia di risolversi in una garanzia apparente.
La propensione per una siffatta interpretazione deriva, ad avviso della Corte, dalla necessità di completare l’opera di armonizzazione ai dettami della Corte europea, effettuata dal legislatore del 2005, attraverso dei correttivi esegetici atti a colmare i difetti di coordinamento scaturiti dalla novella legislativa.
L’Autore, tuttavia, sottolinea come, al di là dell’apparente portata innovativa, l’applicabilità dei risvolti ermeneutici della sentenza in epigrafe resta circoscritta alle sole ipotesi di latitanza consimili a quella oggetto dell’intervento.
Breve nota sulla responsabilità dei magistrati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
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- Pubblicato 29 Novembre 2011
- di Massimo Fragola
La recente sentenza della Corte di giustizia UE (d'ora in avanti Corte UE) del 24 novembre 2011 nella causa C-379/10 sulla responsabilità (civile) dei magistrati mostra, in primo luogo, che non vi è ambito del diritto nazionale che non può essere interessato dal diritto dell'Unione europea. Anche nei gangli più intimi delle sovranità statali come l'ordinamento giudiziario, in specie penale, il diritto UE si pone come "interfaccia" dei diritti nazionali (e delle procedure giudiziarie), sì da comportare un'armonizzazione sostanziale delle discipline nazionali ovvero, a voler minimizzare, quanto meno un'interpretazione conforme di queste ultime.
Il criterio del «godimento reale ed effettivo» dei diritti di cittadinanza europea. Considerazioni sull’applicazione della “clausola Zambrano”
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- Pubblicato 26 Novembre 2011
- di Claudio Di Maio
Con la sentenza C-256/11, relativa al caso Dereci e altri, in seguito al rinvio pregiudiziale dei giudici austriaci, la CGUE ha dato risposta all’applicazione degli art. 20 e 21 TFUE. Con la presente, in seguito alle sentenze Zambrano e McCarthy, ha precisato, altresì, l’ambito di applicazione e la delimitazione dei soggetti ricorrenti che possono usufruire della cd. clausola del «godimento reale ed effettivo» dei diritti di cittadinanza europea. Alcuni aspetti, tuttavia, rimangono ancora irrisolti e con un’interpretazione ambigua.
Brevi considerazioni sui primi rinvii pregiudiziali d'urgenza
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- Pubblicato 16 Novembre 2011
- di Massimo Fragola
Nella prassi rilevabile a tutt’oggi sono da segnalare, nei primi due anni di applicazione, alla Terza Sezione della Corte di giustizia i casi Rinau, Goicochea, Leymann e Pustovarov, Detiček, Povse, McB.; da ultimo alla Prima Sezione i casi ElDridi, Mercredi e Aguirre Zarraga; infine il caso Kadzoev alla Grande Sezione.
L'importanza del sistema giurisdizionale nell'Unione Europea
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 16 Novembre 2011
- di Massimo Fragola
L’organizzazione della giustizia nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea rappresenta sin dagli albori dell’integrazione, l’aspetto più interessante e positivo della costruzione “di un ordinamento giuridico di nuovo genere” (Corte di giustizia del 5 febbraio 1963, Van Gend end Loos, causa 26/62, in Raccolta, p. 1 ss.) al centro del quale si trova la Corte di giustizia.
La Corte di Strasburgo si pronuncia sull'applicazione del Regolamento Dublino: sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia
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- Pubblicato 16 Novembre 2011
- di Federica Morrone
Con la sentenza relativa al caso M.S.S. c. Belgio e Grecia (21 gennaio 2011, ric. 30696/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sull’applicazione del regolamento del Consiglio n. 343/2003, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (c.d. regolamento “Dublino II”).
Gli effetti della direttiva rimpatri nell’ordinamento giuridico italiano: la sentenza CG El Dridi
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- Pubblicato 16 Novembre 2011
- di Federica Morrone
Con la sentenza El Dridi la Corte di Giustizia ha dichiarato l’incompatibilità della normativa italiana in materia di immigrazione (art. 14, comma 5-ter, del Dlgs. 286/1998) con la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La norma nazionale in questione, che punisce con la reclusione l’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni, appare in netto contrasto con la ratio e le finalità della direttiva rimpatri.
L'essere cittadino europeo si misura in anni?
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- Pubblicato 12 Novembre 2011
- di Claudio Di Maio
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa in materia di erogazione di servizi assistenziali, ampliando la portata dei benefici legati all’istituto della Cittadinanza europea. Sulla strada già intrapresa con le sentenze Zambrano e McCarthy, i giudici europei intervengono per regolare aspetti pratici e procedurali del rapporto, sempre più stretto, che intercorre tra la libera circolazione, le libertà fondamentali e le legislazioni degli Stati membri.
La cittadinanza europea ed il paradosso della "discriminazione inversa"
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- Pubblicato 12 Novembre 2011
- di Claudio Di Maio
La sentenza C-34/09 dell’8 marzo 2011 resa nel caso Zambrano (la cittadinanza dell’Unione viene concessa anche ai genitori di un cittadino di uno Stato membro, per il suo mantenimento) ha aperto la strada a numerose interpretazioni in merito all’ambito di disciplina della cittadinanza europea. Se riletta alla luce della sentenza nella causa C-434/09 del 5 maggio 2011 resa nel caso McCarthy, essa assume maggiore rilevanza, poiché invade ambiti riguardanti la libera circolazione, il soggiorno ed il rapporto di tutela tra i cittadini e i propri Stati membri.
Parità tra uomo e donna nel trattamento previdenziale: la sentenza CG sul caso Brachner
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- Pubblicato 12 Novembre 2011
- di Anna Valentini
Nella sentenza Brachner la Corte di Giustizia è chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione degli artt. 3, n. 1 e 4, n. 1 della direttiva n. 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. In particolare, sulla base di uno studio statistico fornito alla Corte dal giudice del rinvio, la CG ha affermato che la norma previdenziale austriaca che nega alla sig.ra Brachner il diritto ad ottenere un’integrazione compensativa della pensione è contraria all’art. 4, n. 1 della direttiva 79/7/CEE giacché è fondata su una discriminazione indiretta per la quale non esistono giustificazioni oggettive.
Overbooking: la Corte di Giustizia si schiera con i consumatori. Nota alla sentenza Wallentin, C-549/07
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- Pubblicato 08 Novembre 2011
- di Anna Valentini
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza Wallentin, ha chiarito l’art. 5, n. 3 del regolamento n. 261/2004, stabilendo che i problemi tecnici di una compagnia aerea (nel nostro caso Alitalia) non giustificano il rifiuto della compensazione pecuniaria ai passeggeri dei voli cancellati da aerei, giacché un problema tecnico all’aeromobile non può rientrare nelle c.d. “circostanze eccezionali”, vale a dire quelle situazioni che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (solo per fare qualche esempio: instabilità politica, scioperi, condizioni meteorologiche avverse o rischi per la sicurezza). La Corte di giustizia ha, dunque, privilegiato la tutela del passeggero, in quanto soggetto contrattuale più debole, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione per i passeggeri.
Il caso Goicoechea: breve commento al secondo caso di rinvio pregiudiziale d'urgenza
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- Pubblicato 08 Novembre 2011
- di Anna Valentini
L’idea di commentare la sentenza della Corte di giustizia del 12 agosto 2008 resa nel caso Goicoechea, risiede nella consapevolezza che questa rappresenti, a nostro avviso, una pronuncia di grande rilevanza giacché al suo interno affronta due questioni di estremo interesse. Infatti, da un lato costituisce la seconda applicazione del nuovo procedimento pregiudiziale d’urgenza; dall’altro affronta un tema senza dubbio sensibile, quale il mandato d’arresto europeo, che può essere considerato come il primo passo verso il mutuo riconoscimento in materia penale e, dunque, verso la “costruzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che l’Unione offre ai suoi cittadini”.
La legge elettorale italiana (cd. “porcellum”) è in contrasto con l’art. 3 prot. 1 della Cedu?
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 07 Novembre 2011
- di Luigi Serino
Esistono in Italia libere elezioni? Domanda di difficile risposta, o meglio, di non facile soluzione.
È nota purtroppo a tutti la situazione della legge elettorale italiana (n. 270/05), definita una “porcata” dallo stesso Ministro proponente, che nel sostituire la vecchia legge, ha introdotto un sistema proporzionale con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza la possibilità di indicare preferenze.
I diritti dell'uomo e le libertà fondamenti nell'Unione Europea
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 30 Ottobre 2011
- di Anna Valentini
L’Unione Europea rappresenta un ordinamento giuridico sui generis, che nasce dal diritto internazionale ma che si discosta da questo, riconoscendo come suoi soggetti non soltanto gli Stati ma anche gli individui. A fronte di ciò, le persone sono sia soggetti del diritto statale che delle norme dell’UE, le quali godono di diretta efficacia e, a determinate condizioni, implicano effetti giuridici immediati negli ordinamenti giuridici statali e prevalenti sulle norme interne (sentenza Corte di giustizia Van Gend & Loos 1963). La tutela dei diritti e delle libertà fondamentali si è sviluppata grazie all’opera della Corte di Giustizia, la quale nel corso degli anni ha sancito a tutti gli effetti l’incorporazione dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico dell’UE, arrivando ad affermare la necessaria conformità di un atto dell’Unione o di un atto di recepimento nazionale a tali principi.
La sentenza SS. UU. “Beschi”: un nuovo paradigma di interpretazione convenzionalmente orientata
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Marco Lo Giudice
Con la sentenza n. 18288 del 2010 (meglio nota come sentenza “Beschi”) le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile l’istanza volta ad ottenere la concessione dell’indulto - in precedenza rigettata - sulla scorta del mutamento di giurisprudenza intervenuto ad opera delle Sezioni Unite stesse.
Si tratta della questione, tipica degli ordinamenti di common law, del c.d. overruling, ovvero del mutamento di giurisprudenza sopravvenuto in grado di incidere al pari del mutamento legislativo.
Il criterio sostanziale della Corte EDU nella qualificazione delle sanzioni penali
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Claudia Morreale
L'erompere della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno comincia a maturare i primi importanti risultati sul fronte delle garanzie penalistiche: in particolare, è l'istituto della confisca, nella sua portata applicativa, ad essere stato messo in crisi alla luce dei principi CEDU.
I casi giurisprudenziali in oggetto attengono, in particolare, alla inosservanza del principio del nullum crimen sine praevia lege penali e dunque alla garanzia dell'irretroattività (art. 7 CEDU) in relazione ad ipotesi di confisca sospettata di avere connotati afflittivi e, dunque, natura di vera e propria "pena".
Verso un sistema che dia effettività alle pronunce della Corte di Strasburgo: la sent. 113/2011 della Corte Costituzionale
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Claudia Morreale
La possibilità per un soggetto di richiedere la tutela di un proprio diritto rivolgendosi alla Corte sovranazionale solo dopo avere esperito tutti i rimedi interni, risponde alla concezione della c.d. "tutela multilivello" dei diritti fondamentali. L'esistenza di una tutela siffatta deve essere collegata all'idea secondo la quale sia più giusto adire un giudice dell'ordinamento più prossimo al soggetto che chiede la tutela, per poi eventualmente ricorrere al giudice più lontano, in un momento successivo e in caso di mancata soddisfazione (principio di sussidiarietà).
In quest'ottica e, stante la vincolatività recentemente guadagnata dalle norme della Convenzione e delle decisioni della Corte (all'esito delle "sentenze gemelle" della Consulta n. 348 e n. 349 del 2007 e delle modifiche introdotte con il Trattato di Lisbona), la Corte di Strasburgo va sempre più assumendo, nella prassi, il ruolo di "giudice di quarto grado".
Efficacia delle sentenze CEDU e giudicato penale: la sentenza costituzionale 113/2011
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Valeria Crudo
La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un caso di revisione della pronuncia di condanna, al fine di conseguire la riapertura del processo per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nell'attuale contesto giurisprudenziale e normativo, la sentenza costituzionale n. 113 del 4 aprile 2011 definisce, finalmente, il grado di resistenza del giudicato penale alla spinta esercitata dalle decisioni di matrice transnazionale.
Riapertura del processo penale iniquo: la Corte costituzionale opta per la revisione del giudicato interno
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Marco Lo Giudice
A distanza di tredici anni dal Rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo che aveva rilevato l'iniquità del processo penale inerente il noto caso "Dorigo", la sentenza n. 113 del 2011 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non contempla un «diverso» caso di revisione volto specificamente a consentire la riapertura del processo quando la stessa risulti necessaria, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Cedu, per conformarsi al dictum degli organi dei diritti umani.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: la procedura della sentenza pilota
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Alessia Farina
Nel corso degli ultimi anni la Corte Europea per i Diritti Umani ha sviluppato una nuova procedura (cd. "procedura della sentenza pilota"), come mezzo per affrontare una cospicua quantità di casi identici derivanti, sostanzialmente, dallo stesso problema. La Corte si è spesso trovata dinanzi ad un gran numero di questi casi, indicati come "casi ripetitivi", che rappresentano una percentuale significativa del carico di lavoro della Corte e pertanto contribuiscono alla congestione dei processi all'interno della stessa. L'obiettivo di questa nota è quello di fornire le notizie essenziali circa la procedura in oggetto.
Il procedimento dinanzi la Corte EDU alla luce del XIV Protocollo
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Marco Lo Giudice
Con il protocollo addizionale XIV alla CEDU i 47 Stati facenti parte del Consiglio d'Europa hanno inteso modificare il procedimento giurisdizionale finalizzato alla tutela dei diritti umani in sede sovranazionale.
Per comprendere le ragioni che hanno indotto le Alte parti contraenti a modificare il procedimento che si svolge davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti: la Corte) bisogna prendere le mosse da una considerazione unanimemente condivisa: "La Corte è vittima del suo stesso successo".
I criteri di priorità nella trattazione delle cause dinanzi la CEDU
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- Categoria: Note & Commenti
- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Matteo De Longis
Nel Giugno del 2009, la Corte ha modificato il proprio Regolamento di Procedura, e nello specifico, la parte in cui sono stabiliti i criteri per determinare l'ordine di trattazione delle cause. Fino ad allora, il principale criterio in base a cui veniva stabilito, tanto l’ordine di trattazione, tanto quello di decisione, era stato meramente cronologico.




