Carcere dell'Ucciardone: il ricorso CEDU contro le condizioni disumane dei detenuti
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- Categoria: Formulari
- Pubblicato 02 Novembre 2011
- di Marco Lo Giudice
Abstract:
Invocando l’art. 3 della Convenzione, parte ricorrente lamenta che le sue condizioni detentive sono contrarie all’articolo 3 della Convenzione.
La surriferita disposizione della Convenzione così recita: «Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.»
Di tal guisa, parte ricorrente ritiene di potersi ritenere vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione e di poter validamente invocare la violazione dell’art. 3 della citata disposizione convenzionale. In vero, la Corte europea ha avuto modo di affermare che l’art. 3 impone allo Stato di assicurarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad un disagio o ad una prova d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate (C. eur. dir. uomo, Grande Chambre, Kudla c. Polonia, ric. n. 30210/96, § 92-94). 6
In particolare con riferimento allo spazio detentivo la giurisprudenza europea si è sempre richiamata al Comitato per la Prevenzione della Tortura che ha fissato in 7 m2 a persona la superficie minima auspicabile per una cella detentiva subito prima di evidenziare come un’eccessiva sovrappopolazione carceraria ponga di per sé un problema sotto il profilo dell’articolo 3 della Convenzione.
Ed allora se è vero che il parametro fornito dalla CPT non deve ritenersi perentorio, trattandosi comunque di un “dato elastico”, è altrettanto vero che la violazione della Convenzione in presenza di uno spazio detentivo individuale inferiore ai 3 mq sia talmente flagrante al punto da giustificarsi ex se (Cfr. da ultimo C. eur. dir. uomo, Sulejmanovic c. Italia, ric. 22635/03, § 41, 16 luglio 2009, altresì Aleksandr Makarov [omissis].
Ed infatti, applicando siffatte regole al caso di specie si ricava che il sig. XX è stato -ed è ancora -detenuto in uno spazio nettamente inferiore ai 3 mq.




