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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Inefficienza della legge Pinto: il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La costante pratica di non eseguire automaticamente le decisioni delle Corti d'Appello in materia di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata dei processi, impone al cittadino di intraprendere una lunga ed estenuante fase esecutiva volta al recupero delle somme concesse a titolo di equa soddisfazione. Fase esecutiva che si concentra, sostanzialmente, nel notificare al Ministero resistente prima il decreto della Corte d'Appello e poi atto di precetto. Una volta esperite tali azioni la Pubblica Amministrazione comunque non si adopera per il riconoscimento della somma di denaro concessa al cittadino a titolo di equa riparazione, costringendolo, così, a proporre atto di pignoramento presso terzi nei confronti della Banca d'Italia. Tale comportamento si pone in netto contrasto con quanto più volte stigmatizzato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale costantemente precisa che, una volta che un cittadino abbia ottenuto un credito dalla Pubblica Amministrazione, a seguito di una pronuncia giudiziaria, quest'ultima è tenuta a conformarsi alla pronuncia del Giudice al massimo entro sei mesi e senza che il cittadino sia costretto ad intraprendere una lunga fase esecutiva. Del resto, non risulta neanche possibile per il cittadino promuovere un ulteriore ricorso ex lege Pinto per lamentarsi della durata eccessiva di un precedente ricorso volto ad ottenere una equa riparazione derivante dall'irragionevole durata del processo. Con la sentenza Simaldone c. Italia, la Corte ha infatti evidenziato che costringere il ricorrente ad intraprendere un nuovo rimedio ex lege Pinto sarebbe come rinchiudere il ricorrente stesso all'interno di un circolo vizioso dove il disfunzionamento di un rimedio lo costringerebbe ad utilizzarne un altro. Ad ogni modo non resta che adire nuovamente la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per rivendicare l'inefficienza del rimedio "Pinto".

Di seguito, proponiamo un abstract di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per denunciare appunto l'ineffettività e l'inefficacia del rimedio previsto ex lege 89/2001, e per domandare ulteriore soddisfazione a titolo di indennizzo per la violazione patita.

 

31. Invocando l'art. 6 § 1 della Convenzione, parte ricorrente lamenta l'eccessiva durata del procedimento ex lege Pinto, sia con riferimento alla fase di accertamento del diritto ai danni per la violazione del termine di ragionevole durata che con riferimento alla fase della esecuzione successiva, per ottenere il materiale pagamento di quanto riconosciuto a tale titolo.
32. L'articolo 6 della Convenzione così recita:
"ogni persona ha diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta (....)."
33. Parte ricorrente ritiene di potersi ritenere ancora vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e di poter validamente invocare la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione in quanto il procedimento ex lege Pinto, tenendo in considerazione anche la successiva fase esecutiva, ha avuto una durata irragionevole, in totale disapplicazione dei principi giurisprudenziali europei.
34. La Corte europea, in molte occasioni, ha avuto modo di affermare che l'art. 6 § 1 obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il loro sistema giudiziario in modo che le rispettive giurisdizioni possano assolvere ad ognuna delle sue esigenze,in particolare per quanto riguarda il termine ragionevole.
35. Nel caso di specie, il principio di ragionevole durata viene violato in modo ancora più paradossale, in quanto si riferisce ad un procedimento indennitario, nato per far fronte alle numerose condanne della Corte europea nei confronti del governo italiano, per l'eccessiva durata dei processi e per fornire alle parti una riparazione adeguata per i ritardi lamentati. Difatti, la legge 89/2001 dovrebbe costituire un ricorso efficace, adeguato, celere, ed accessibile che permetta di sanzionare la durata eccessiva di un procedimento giudiziario.
36. La Corte europea dei Diritti dell'uomo, in data 29/03/2006, ha emesso nove sentenze definitive di condanna, a carico della Repubblica italiana, nelle quali la stessa ha effettuato un controllo circa l'efficacia della legge italiana n. 89/2001, concludendo per la sussistenza della violazione dell'art. 6 § 1 della CEDU, a causa della durata eccessiva delle singole procedure, ponendo a carico dello Stato italiano una liquidazione supplementare rispetto a quella riconosciuta dalle Corti di Appello italiane nel quadro della legge Pinto.
37. In particolare, nella sentenza di Grande Camera Cocchiarella c. Italia, ricorso n. 64886/01 (§§ 69-98), la Corte ha in più punti richiamato la sua giurisprudenza, secondo la quale " il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno stato contraente permettesse che una decisione giudiziale definitiva e obbligatoria possa rimanere inattuata a danno di una parte. L'esecuzione di una sentenza, di qualsiasi giurisdizione sia, deve essere considerata come parte integrante del processo".
38. Giurisprudenza, questa, recepita anche dai Giudici di legittimità, i quali più volte hanno precisato che il concetto di decisione definitiva riconduce, non alla sentenza passata in giudicato ma alla soddisfazione del diritto, in ottemperanza al principio dell'effettiva soddisfazione.
39. Passando al caso di specie, lo si ribadisce nuovamente, parte ricorrente, per vedersi riconosciuta la violazione dell'art. 6 § 1, ha dovuto attendere QUATTRO anni, intraprendendo, un giudizio ex lege Pinto con ricorso del 20.09.2006 che vedeva il suo epilogo solo in data 04.04.2007, con il deposito del decreto di accoglimento n. /////////06 della Corte d'Appello di Napoli. Successivamente, perdurando l'inadempienza dell'amministrazione soccombente, che, negli auspici della Corte Internazionale, dovrebbe provvedere al pagamento delle somme spettanti senza che l'interessato si veda costretto ad una lunga ed estenuante fase esecutiva, si rendeva necessaria anche quest'ultima.
40. Si ritiene pertanto che la fase complessiva giudiziaria della procedura "Pinto", che è durata QUARANTASETTE mesi per un unico grado di giudizio e per la fase relativa alla esecuzione, sia stata di durata eccessiva.
41. Per ottenere l'effettiva soddisfazione del proprio diritto, ossia il pagamento delle somme riconosciute come equo indennizzo, la ricorrente ha dovuto, come già innanzi fatto presente, procedere in via espropriativa in danno dell'amministrazione:• notificando copia esecutiva del decreto, con allegato il riepilogo delle somme da corrispondere, in data 28/09-03/10/2007 (la notifica poteva effettuarsi solo dopo sette mesi, dovendosi attendere i lunghi tempi necessari per ottenere il rilascio delle copie da parte della competente Cancelleria, la quale, peraltro, dopo la pubblicazione del decreto che definisce il procedimento ex lege Pinto, provvede immediatamente a dare comunicazione dello stesso all'amministrazione soccombente, che dovrebbe - ma non lo fa – provvedere al pagamento delle somme di condanna, senza che l'interessato sia costretto a promuovere l'esecuzione);• notificando atto di precetto, cioè l'intimazione a provvedere al pagamento, decorsi inutilmente i termini prescritti dalla normativa in vigore (giorni 120 dalla notifica del titolo);• procedendo, successivamente, a pignoramento presso terzi. Il tutto fino alla celebrazione dell'udienza dinanzi al Giudice della Esecuzione del Tribunale di Roma, ed, infine, all'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
42. Dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione delle somme, la parte ricorrente ha, poi, dovuto attendere 90 giorni, per ottenere il vaglia cambiario nn. /////////, con cui la Banca d'Italia provvedeva al pagamento delle somme dovute.
43. In conclusione, la parte ricorrente ha ricevuto la somma stabilita dalla decisione finale "Pinto" solo in data 23/08/2010, ossia dopo QUARANTASETTE mesi dal deposito in cancelleria del decreto della Corte d'Appello, avvenuto in data 04.04.2007. Questo pagamento, pertanto, ha superato largamente i sei mesi a partire dal momento in cui la decisione di indennizzo è divenuta esecutiva.
44. Tutto ciò in totale contrasto con quanto stigmatizzato dalla Corte europea, la quale denuncia come, malgrado l'immediata esecutività del decreto delle Corti di Appello, l'amministrazione pubblica italiana costringa, poi, la "vittima" ad intentare anche un processo esecutivo per ottenere l'effettivo pagamento dell'indennità riconosciuta a titolo di equa riparazione.
45. Sempre nella sentenza Cocchiarella c. Italia, sopraccitata (§ 89), la Corte afferma che "non è opportuno richiedere ad un individuo che ha ottenuto un credito contro lo Stato come risultato di una procedura giudiziaria di intraprendere in seguito una procedura di esecuzione forzata per ottenere la soddisfazione. Ne consegue che il versamento tardivo delle somme dovute al ricorrente a seguito della procedura di esecuzione forzata non potrebbe rimediare al prolungato rifiuto delle autorità nazionali di conformarsi alla sentenza, e non costituisce una riparazione adeguata".
46. La Corte europea, essendo consapevole dei numerosi problemi sorti in seguito ad una attuazione della legge introdotta nella giurisdizione domestica non rispettosa dei principi affermati nella giurisprudenza della Corte Internazionale, ha ripetutamente invitato, nelle sedi competenti, lo Stato italiano ad adottare tutte le misure di carattere generale necessarie per fare in modo che le decisioni nazionali siano non soltanto conformi alla sua giurisprudenza, ma che siano condotte a termine con il relativo pagamento dell'equa riparazione entro sei mesi successivi dalla procedura stessa. Concetto, questo, affermato dalla Corte, sempre nella sentenza Cocchiarella c. Italia, precitata (§ 89): " la Corte può ammettere che un'amministrazione possa aver bisogno di un lasso di tempo prima di procedere a un pagamento; comunque, trattandosi di un ricorso indennitario tendente a rimediare alle conseguenze dell'eccessiva durata delle procedure, tale lasso di tempo non dovrebbe in genere superare 6 mesi a partire dal momento in cui la statuizione di indennizzo diviene esecutiva".
47. Principio quest'ultimo ribadito anche nella recentissima sentenza della Corte Europea del 31 marzo 2009 sul ricorso nr. 22644/03 proposto da Simaldone contro l'Italia; in tale sede la Corte, richiamando il suo consolidato orientamento, ribadisce ancora una volta la inefficienza del rimedio interno delineato dalla Legge 89/01.