Corso Robert Schuman 2011 - Assegnato lo Stage retribuito
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- Categoria: News & Eventi
- Pubblicato 10 Novembre 2011
- di Matteo De Longis
Roma, 10 Novembre 2011
Il comitato promotore del Corso Robert Schuman 2011
- Valutati i Curriculum Vitae dei candidati;
- Preso atto delle motivazioni espresse in fase di colloquio ed esplicitate nello svolgimento del Corso;
- Considerate le valutazioni offerte dai docenti succedutisi nell'ambito del Corso;
- Valutati gli elaborati per la prova finale predisposta;
- Considerata la conoscenza delle lingue straniere (inglese e francese);
ha deciso di assegnare lo Stage retribuito, da svolgersi presso la società ospitante DUIT SRL, per la durata di tre mesi,
alla Dottoressa Anna Valentini.
A lei, ma anche a tutti gli altri candidati, vanno le nostre più sentite congratulazioni.
Lo stage, come da bando, consisterà nella partecipazione effettiva alle attività della società ospitante, ovvero: redazione di contributi per il Database, preparazione di studi su tematiche di diritto internazionale, progettazione ed organizzazione di attività formative in cooperazione con università ed enti, gestione dei contenuti multimediali del portale web Duitbase.it, redazione di pareri in risposta alle richieste provenienti dall'utenza del portale, traduzione di atti e sentenze delle Corti Internazionali, ed altro ancora.
Pubblichiamo di seguito un abstract dell'elaborato finale redatto dalla Dr.ssa Valentini.
Il principio generale di sussidiarietà nella tutela internazionale dei diritti dell'uomo, viene codificato all'interno della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo all'articolo 13.
Il suddetto articolo è, per dirla con le parole della Corte, diretta espressione dell'obbligo per gli Stati di proteggere i diritti umani prima ed innanzitutto all'interno dei propri ordinamenti nazionali.
Pur riconoscendo un ampio margine di apprezzamento nella scelta dei mezzi necessari per l'adempimento di tale obbligo, e senza imporre in alcun modo una sorta di incorporazione tout court della Convenzione nella legislazione nazionale, la Corte di Strasburgo impone che tali rimedi siano effettivi tanto per legge quanto nella pratica.
La giurisprudenza della Corte ha, pertanto, stabilito e definito una serie di requisiti sostanziali ed istituzionali che permettono il vaglio di convenzionalità dei c.d. rimedi interni.
L'analisi che si propone nel presente contributo (di prossima pubblicazione) ha lo scopo di approfondire la questione relativa all'art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo e, più in generale, il principio di sussidiarietà. In particolare, l'art. 13 CEDU rubricato "Diritto ad un ricorso effettivo" recita testualmente "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali". Questa è stata per lungo tempo considerata una disposizione "lapidaria quanto misteriosa" che ha creato non pochi problemi e dubbi sia agli interpreti che agli studiosi della materia; proprio per tale ragione rilevante è stata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (con la collaborazione, nei primi anni, della Commissione europea dei diritti dell'uomo) che ha chiarito la portata ed il significato della norma in commento. In questo quadro si è rivelata, dunque, fondamentale l'analisi della giurisprudenza più significativa in tema, partendo dagli anni '70 fino ad arrivare ad una vera e propria svolta che si registra nel 2000 con la sentenza la sentenza resa nel caso Kudla c. Polonia.
È stato, infine, ritenuto interessante effettuare – sebbene in maniera non esaustiva – un confronto tra il principio di sussidiarietà contenuto nella CEDU, quello sancito nello Statuto della Corte penale internazionale e, a contrario, il principio della primacy sancito all'interno dei tribunali penali internazionali ad hoc per l'ex - Jugoslavia e per il Ruanda. Mentre a conclusione della trattazione è stato ritenuto utile un ultimo confronto, nell'ambito sovranazionale dell'Unione Europea, tra l'art. 13 CEDU e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.




