Diritto di voto negato agli ergastolani. Celebrata l'udienza nel Caso Scoppola c. Italia (3)
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- Pubblicato 05 Novembre 2011
- di Matteo De Longis
Il ricorso (no. 126/05) giunto dinanzi alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fu presentato nel 2005 dal Sig. Franco Scoppola, condannato in Corte di Assise per omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e possesso illegale di armi di fuoco, ed attualmente detenuto presso il carcere di Parma.
A seguito della condanna, ai sensi dell'art. 29 C.P. e dell'art. 2 D.P.R. 223/1967, il ricorrente fu interdetto a vita dai pubblici uffici, misura che comportò l'automatica e permanente decadenza dal diritto di voto.
Il ricorso presentato dai legali del Sig. Scoppola alla Corte di Cassazione venne respinto nel 2006; in quella occasione, la Suprema Corte evidenziò come soltanto le condanne a misure detentive superiori ai 5 anni e le condanne all'ergastolo comportassero l'interdizione permanente dal diritto di elettorato attivo e passivo. In caso di condanne che non superassero tale soglia, l'interdizione in questione poteva raggiungere una durata massima di 5 anni.
Nel 2010, in conformità a quanto deciso nella sentenza Scoppola c. Italia (2) (no. 10249/03), la Corte di Cassazione riduceva la condanna del Sig. Scoppola dalla pena dell'ergastolo alla pena detentiva di anni 30 di reclusione.
Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo venne presentato il 16 Dicembre 2004; la sentenza della Corte, in composizione camerale, è giunta soltanto il 18 Gennaio 2011. In questa decisione, i giudici di Strasburgo hanno unanimemente concluso per la violazione dell'art. 3 Prot. 1 della Convenzione (Diritto a libere elezioni), sulla base della natura automatica ed indiscriminata dell'interdizione imposta al ricorrente.
Il 15 Aprile 2011 il Governo Italiano, ai sensi dell'art. 43 della Convenzione, ha chiesto che il caso fosse rinviato alla Grande Camera ; il 20 giugno 2011 la Corte ha accolto la richiesta.
Il 3 Novembre 2011 si è quindi celebrata l'udienza di Grande Camera, alla quale ha preso parte anche il Governo del Regno Unito in qualità di Stato terzo interventore.




