La Corte Europea pubblica i "Country Profiles": ecco quello italiano
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- Categoria: News & Eventi
- Pubblicato 30 Ottobre 2011
- di Luigi Serino
Una delle principali attività che sta portando avanti la Corte Europea negli ultimi tempi, consiste nel rendere maggiormente accessibili le informazioni circa le sue decisioni sui casi più rilevanti da essa esaminati. Il successo da essa raggiunto si scontra, infatti, con un deficit in termini di conoscenza dei suoi “precedenti”, che costituiscono, al contrario, l’asse portante del sistema di protezione dei diritti umani. Proprio in questo senso, allora, si è inteso portare avanti una politica di maggiore semplificazione e informazione sul ruolo della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Questo processo di informazione ha riscosso un buon successo grazie ai cd. “fact-sheets”, ovvero delle brevi note che sintetizzano le decisioni più importanti su un determinato argomento (ad esempio: ambiente, protezione dei dati personali, trattamenti disumani e degradanti ecc.).
L’ultima novità in tal senso riguarda, invece, il cd. “press- contry profile”. Si tratta di una nota d’informazione sulle più recenti e più importanti decisioni emesse contro ogni singolo stato, che agli occhi di chi studia e di chi pratica la Convenzione e la sua giurisprudenza, possono assumere una particolare rilevanza.
Per quello che più ci può riguardare da vicino sembra utile segnalare alcune delle decisioni “degne di nota” emesse contro l’Italia in questi ultimi anni e riportate nel “press-country profile”.
Di fondamentale importanza risulta il noto caso Scordino, nel quale la Corte ha fissato alcuni punti in materia equo processo, rispetto dei beni e principio di sussidiarietà. Proprio sotto quest’ultimo aspetto è stato affermato che la tutela dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione riguarda in primo luogo le autorità nazionali, rivestendo, il meccanismo di tutela davanti alla Corte, un carattere sussidiario. Tuttavia le disposizioni dell’art. 35 della Convenzione esigono l’esaurimento degli strumenti di tutela nazionali solo qualora questi si rendano accessibili e adeguati a porre un rimedio alle violazioni lamentate. È stata quindi riconosciuta la possibilità di adire direttamente la Corte di Strasburgo nel momento in cui i rimedi messi a disposizione dalle autorità nazionali si dimostrano inefficaci e privi di ogni risultato utile.
Il caso Guerra ed altri del 1998, invece si ricorda per essere una delle prime pronunce dove i Giudici di Strasburgo hanno espressamente affermato il diritto a vivere in un ambiente salubre. In particolare, in quell’occasione veniva constatata la violazione dell’art. 8 della Convenzione, in quanto le autorità italiane non avevano fornito sufficienti informazioni ai ricorrenti sui rischi che questi avrebbero potuto correre in caso di incidente di un’industria chimica.
In Saadi c. Italia la Corte ha affermato, invece, un importante principio in materia di trattamenti disumani e degradanti. Infatti, non è sufficiente per uno Stato porre in essere dei trattamenti che non si discostino dal senso di umanità delle pene, ma è, altresì, opportuno non riconsegnare lo straniero al proprio paese di appartenenza, qualora vi sia una concreta possibilità che questi possa subire dei trattamenti contrari al senso di umanità da parte delle autorità locali.
In materia espropriativa, il noto caso Guiso – Gallisay, ha rideterminato i criteri risarcitori in presenza delle cd. “espropriazioni indirette”. La decisione di grande camera si distingue per il suo netto revirement rispetto ad altri precedenti analoghi, laddove veniva riconosciuto un surplus risarcitorio, consistente nel pagamento di una somma pari al valore delle opere pubbliche realizzate sui suoli illegittimamente espropriati.
In ambito penale vanno senza dubbio segnalati i fondamentali casi Scoppola, in materia di successione delle leggi penali, Sud Fondi S.r.l. in materia di confisca e Maiorano, in materia di diritto alla vita.
In materia di ragionevole durata dei processi acquista rilevanza il leading case Simaldone, riguardante il ritardo con il quale le autorità nazionali mettono in esecuzione i decreti “Pinto”.
Queste sono soltanto alcune delle pronunce più importanti riportate nel “press contry profile”, al quale si rimanda per un’attenta lettura. Ad ogni modo questo nuovo strumento pratico si dimostra di non poca importanza in quanto, in poche righe, mette a disposizione degli interessati un sintetico e preciso quadro delle pronunce “degne di nota” emesse contro ogni singolo stato membro.




