Comunicato al Governo il ricorso alla Corte europea in tema di Ambiti territoriali di Caccia
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- Pubblicato 30 Ottobre 2011
- di Marco Lo Giudice
Piani faunistico-venatori, diritto al rispetto della proprietà privata, libertà di coscienza. Il difficile bilanciamento fra le disposizioni e gli interessi in gioco, diventa oggetto di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, 8, 9, 11 e 14 della Convenzione, i ricorrenti denunciano che il fatto di non aver potuto impedire la pratica della caccia sui loro terreni, per ragioni di coscienza, costituisce una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni, della loro libertà di associazione, del loro diritto al rispetto della loro vita privata e della loro libertà di pensiero e di coscienza.
Il 7 aprile 2011 la Camera della Seconda Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso, in virtù dell’art. 54 § 2 lett. b) del Regolamento della Corte, a seguito di un esame preliminare della ricevibilità del ricorso n. 16909/10 nell’affaire Miceli e Cutrone c. Italia, di dare conoscenza del predetto ricorso al Governo Italiano e di invitarlo a fornire per iscritto le Sue osservazioni. I suindicati ricorrenti sono assistiti dall’avvocato Annamaria Fasone e dall’avvocato Marco Lo Giudice. Altri 27 ricorrenti hanno presentato medesime doglianze avanti la Corte di Strasburgo.
Si riporta nel prosieguo una breve esposizione dei fatti.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
IN FATTO
A. Le circostanze del caso.
I fatti della causa, così come esposti dai ricorrenti, si possono riassumere come segue.
I ricorrenti sono tutti proprietari di differenti terreni. Questi ultimi rientrano nelle zone territoriali di caccia (Ambiti territoriali di caccia, nel prosieguo “A.T.C.”) dei comuni italiani ove sono situati. Gli A.T.C. sono costituiti da aree destinate dalle Regioni alla caccia programmata sulla base di un piano di organizzazione della fauna e della caccia (secondo gli articoli 10, comma 6, e 14 della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992).
La maggior parte dei ricorrenti sono iscritti a diverse associazioni per la protezione degli animali (Ente Nazionale Protezione Animali, Animalex, WWF, Lega Italiana Protezione Uccelli, Lega Italiana dei diritti dell’Animale e altri). Tutti dichiarano di amare gli animali e, sulla base delle loro convinzioni personali, si oppongono all’utilizzazione delle armi e alla pratica della caccia.
I ricorrenti rappresentano che i loro terreni sono attraversati dai cacciatori. Gli stessi indicano che in ragione del passaggio dei cacciatori, vengono ritrovati nei terreni dei proiettili, le coltivazioni vengono danneggiate e, in generale, i proprietari vivono delle situazioni di pericolo per le persone e per gli animali domestici che vivono nei terreni di cui si discute. Alcuni ricorrenti dichiarano, inoltre, che i cacciatori costruiscono sui loro terreni delle piccole capanne per i loro appostamenti. Altri ricorrenti hanno ritrovato all’interno dei loro terreni dei cadaveri di animali (compresi dei gatti).
Un ricorrente indica che la porta di entrata della sua abitazione è stata perforata da un proiettile esploso da un fucile da caccia. Due ricorrenti sono stati vittime, molteplici volte, di minacce da parte dei cacciatori. Altri ricorrenti si lamentano del disagio causato alla loro attività di agriturismo e dei danni provocati al loro sistema di irrigazione.
Su richiesta della cancelleria, i ricorrenti hanno dichiarato di non aver proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano di organizzazione della fauna e della caccia, una richiesta al Presidente della Giunta regionale volta a interdire l’esercizio della caccia sui loro terreni, come previsto dall’articolo 15, comma 3, della Legge n. 157/1992.
B. Il diritto interno pertinente.
1. La legge n. 157/1992, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Art. 10
Piani faunistico-venatori
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3, 4, 5. (…)
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
Art. 14
Gestione programmata della caccia
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.
Art. 15
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
2. (…)
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico- venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
6, 7 (…)
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
2. Articolo 842 del codice civile.
Art. 842
Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. (…).
OBIEZIONI
Invocando gli articoli 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, 8, 9, 11 e 14 della Convenzione, i ricorrenti denunciano che il fatto di non aver potuto impedire la pratica della caccia sui loro terreni, per ragioni di coscienza, costituisce una violazione del loro diritto al rispetto dei loro beni, della loro libertà di associazione, del loro diritto al rispetto della loro vita privata e della loro libertà di pensiero e di coscienza.
I ricorrenti sostengono che la possibilità di opporsi all’incorporazione dei loro terreni all’interno delle aree territoriali di caccia entro i trenta giorni a partire dalla pubblicazione del piano di organizzazione della fauna e della caccia, è prevista unicamente per circostanze eccezionali descritte dall’art. 15 della Legge n. 157/1992, che rendono nella pratica tale via di ricorso inefficace nel caso di specie.
Gli stessi si lamentano, altresì, in ordine al fatto che la costruzione, a loro spese, di una recinzione intorno ai terreni al fine di impedire la pratica della caccia (art. 15, comma 8, della L. 157/1992) comporterebbe delle spese esorbitanti.
DOMANDE ALLE PARTI
1. Tenuto conto del fatto che i ricorrenti si oppongono, per ragioni di coscienza e di convinzioni personali, all’incorporazione dei loro terreni nelle aree ove la caccia può essere praticata, il ricorso previsto dall’art. 15, commi 3 e 4, della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, costituisce una via di ricorso che i ricorrenti avrebbero dovuto esperire ai sensi dell’art. 35, paragrafo 1, della Convenzione?
2. L’integrazione dei terreni di cui i ricorrenti sono proprietari negli ambiti territoriali di caccia costituisce una violazione al diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione?
3. Tale integrazione costituisce una violazione alla libertà di coscienza dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, della Convenzione?
4. La suddetta integrazione costituisce violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata, ai sensi dell’art. 8, paragrafo 1, della Convenzione?




