Centro Europa 7 c. Italia: celebrata l'udienza di Grand Chambre
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- Pubblicato 20 Ottobre 2011
- di Letizia Masone
La società ricorrente, che pur in possesso di legittima concessione dal 1999 non ha mai ottenuto l'assegnazione delle necessarie frequenze radio per trasmettere i propri programmi televisivi, lamenta che tale paradossale situazione sia dovuta, sostanzialmente, all'esistenza di un grave conflitto d'interessi in Italia, che vede il Presidente del Consiglio proprietario del Gruppo Mediaset. Ha denunciato pertanto, sul terreno dell'art. 14 della Convenzione una discriminazione nel godimento del proprio diritto alla libertà di espressione, sostenendo che il sistema italiano riservi un trattamento di favore per Mediaset.
Di seguito, i fatti salienti della causa come riportati nella comunicazione della Corte alle parti.
XII SEZIONE
Ricorso n. 38433/09
presentato da CENTRO EUROPA 7 S.R.L.
contro l'Italia
introdotto il 20 luglio 2009
ESPOSIZIONE DEI FATTI
A. Le circostanze del caso
La ricorrente, Centro Europa 7 S.r.l., è una società italiana con sede a Roma.
Il 28 luglio 1999, le autorità italiane competenti affidarono in concessione alla società ricorrente la radiodiffusione televisiva nazionale terrestre; l'appalto, nello specifico, prevedeva l'installazione e la gestione di una rete televisiva in tecnica analogica.
In merito all'attribuzione delle frequenze radio, il provvedimento rinviava al piano nazionale di assegnazione, adottato in data 30 ottobre 1998. Questo piano, tuttavia, non fu mai attuato: le reti esistenti beneficiarono di regimi transitori, applicati successivamente a livello nazionale, di modo che, pur avendo una regolare licenza, la ricorrente non avrebbe mai potuto operare in mancanza di frequenze radio assegnate.
Il 27 novembre 2003, la società ricorrente propose ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma (TAR) chiedendo il riconoscimento del suo diritto di ottenere l'assegnazione delle radiofrequenze ed il risarcimento per i danni subiti.
Con decisione del 16 settembre 2004, il TAR respinse il ricorso: in particolare, il Tribunale ritenne che la società fosse titolare di un interesse legittimo, (vale a dire di una posizione individuale, protetta in modo indiretto e subordinato al rispetto dell'interesse pubblico), e non di un diritto pieno e assoluto (diritto soggettivo), relativamente all'assegnazione di frequenze radio.
La società ricorrente impugnò tale decisione contestandone le motivazioni dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che, essendo stata rilasciata una concessione da parte delle autorità competenti, essa stessa fosse effettivamente titolare di un diritto pieno ed assoluto. Inoltre, Centro Europa 7 s.r.l., lamentò la violazione del diritto comunitario vigente in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 352/2003 ed alla legge n. 112/2004.
Con decisione del 19 aprile 2005, il Consiglio di Stato decise di limitare il proprio esame alla sola richiesta di risarcimento da parte della società ricorrente, non pronunciandosi pertanto sulla questione dell'assegnazione delle frequenze.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, osservò incidentalmente che la mancata assegnazione di radiofrequenze all'interessato dipendeva da "fattori legislativi": l'articolo 3, comma 2, della legge n. 249/1997 consentiva, infatti, agli "occupanti di fatto" delle frequenze radio, abilitati all'esercizio della loro attività in virtù del regime precedente, di continuare le trasmissioni fino alla concessione di nuovi appalti e di rifiutare le domande per le nuove concessioni fino al 30 aprile 1998. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 7 della stessa legge, consentiva la prosecuzione di tali emissioni, sollecitando l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per la fissazione di un termine, alla sola condizione che i programmi andassero in onda contemporaneamente su radio frequenze, via satellite o via cavo. La Corte costituzionale, successivamente adita, fissò il termine suddetto al 31 dicembre 2003, affinché i canali in eccesso fossero trasmessi alternativamente via satellite o via cavo; conseguentemente, le frequenze radio assegnate alla società ricorrente sarebbero state liberate.
Il Consiglio di Stato ebbe a rilevare, pertanto, che questo termine non era stato rispettato a seguito dell'articolo 1 del decreto-legge n. 352/2003, divenuto legge n. 43 del 24 febbraio 2004, che prorogava l'attività dei canali "in surplus" fino all'esito di un'indagine dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, circa lo sviluppo dei canali digitali. La legge n. 112/2004, in particolare all'articolo 23, paragrafo 5, perpetuava inoltre, tramite un meccanismo di autorizzazione generale, la possibilità per i canali in eccesso di continuare a trasmettere su frequenze radio senza fili fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la televisione digitale.
Secondo il Consiglio di Stato, tale legge ebbe, di fatto, l'effetto di non liberare frequenze radio da destinare a soggetti già titolari di concessioni su supporto analogico, ed impedire agli altri operatori (diversi da quelli che trasmettevano su frequenze radio) di partecipare alla sperimentazione della televisione digitale.
Date le circostanze, il Consiglio di Stato decise di sospendere il procedimento e chiese alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato CE circa la libera prestazione dei servizi e sulla concorrenza, sulla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), sulla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), sulla direttiva 2002/77/CE (direttiva concorrenza), nonché sull'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il 31 gennaio 2008, la Corte di giustizia pronunciò la sua decisione; dichiarò inammissibili le due questioni, poiché non aveva informazioni sufficienti per pronunciarsi. Nel merito, osservò come per i canali esistenti era stata autorizzata la prosecuzione delle attività di trasmissione anche grazie a numerosi interventi da parte del legislatore nazionale, a scapito però di nuove emittenti.
La Corte di Giustizia notò che questi interventi operati dal legislatore nazionale erano stati attuati mediante l'applicazione di successivi regimi transitori, progettati per le reti esistenti, e che tale situazione aveva lo scopo di evitare agli operatori disadorni di radio frequenze -come la società ricorrente- di accedere al mercato della radiodiffusione televisiva.
La Corte di giustizia ritenne, inoltre, che l'applicazione di tali disposizioni transitorie non fosse conforme al nuovo quadro normativo comune (NCRC) che attuava le disposizioni del trattato CE, in particolare, quelle sulla libera prestazione di servizi nel campo delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
A tal proposito, la Corte osservò che in diverse disposizioni del NCRC erano precisate le norme per l'attribuzione e l'assegnazione di frequenze radio, basate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali; eppure, tuttavia, tali criteri non erano mai stati applicati nel caso di specie.
Date queste premesse la CGE conclude: "L'articolo 49 CE, l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), l'articolo 5, commi 1 e 2, secondo comma, e 7, comma 3, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e l'articolo 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nelle reti di mercato e servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che, in materia di radiodiffusione televisiva, una legislazione nazionale che conduca all'impossibilità di trasmettere su radio frequenze, concesse sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali, si pone in contrasto con tali norme."
Con sentenza non definitiva del 31 maggio 2008, il Consiglio di Stato concluse quindi che, pur non potendo sostituirsi al Governo nell'assegnazione di frequenze radio, né potendolo costringere a farlo, lo Stato Italiano doveva conformarsi alla decisione della CGE.
Contestualmente, rinviò al 16 dicembre 2008 la decisione definitiva sul risarcimento dei danni richiesti dalla società. Difatti, per determinarne l'importo, ritenne di dover attendere un atto regolamentare del Governo.
Inoltre, chiese al Governo di chiarire quali frequenze radio fossero disponibili alla fine delle procedure di appalto nel 1999, i motivi per i quali non fossero state assegnate alla società ricorrente e di dare spiegazioni circa la previsione della scadenza della concessione al 2005.
Centro Europa 7 s.r.l., invece, avrebbe dovuto presentare un rapporto circa la propria attività dal 1999 al 2008, esponendo inoltre le ragioni per le quali non avrebbe partecipato, nel 2007, alla procedura per l'attribuzione delle radio frequenze.
Il Consiglio di Stato, inoltre, invitò l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a spiegare perché il piano di assegnazione delle attività di radiodiffusione non fosse mai stato attuato. Infine, rigettò la domanda della società ricorrente di sospendere l'autorizzazione provvisoria per l'utilizzazione di radiofrequenze accordate al canale televisivo Rete4, appartenente al gruppo Mediaset.
Nel frattempo, in data 11 dicembre 2008, il Ministro competente estendeva la durata della concessione dal 1999 fino alla cessazione delle trasmissioni analogiche e assegnava alla società ricorrente, a partire dal 30 giugno 2009, un singolo canale; la società, contestò che tale canale non fosse visibile per l'80% del territorio nazionale e che tale disposizione contrasti con i termini della concessione.
Con decreto del 20 gennaio 2009, il Consiglio di Stato ordinava al Ministero di pagare alla Centro Europa 7 s.r.l., la somma di Euro 1.041.418,00. Rilevava in decisione che la concessione in sé non attribuiva un diritto immediato all'esercizio della corrispondente attività economica, e che il risarcimento doveva essere dunque calcolato sulla base di una legittima aspettativa di attribuzione delle radiofrequenze da parte delle autorità competenti.
B. Diritto interno pertinente
- Sentenza n. 225 del 1974 della Corte Costituzionale
Nella sentenza n. 225 del 1974, la Corte costituzionale, invocando l'articolo 43 della Costituzione, riaffermò il principio del monopolio terrestre della RAI, in nome dell'interesse pubblico. Ad ogni modo, nella stessa sentenza, la Corte espresse l'esigenza di obiettività e imparzialità del servizio pubblico.
- Legge n. 103 del 14 aprile 1975
La legge n. 103 del 14 aprile 1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) trasferì il controllo del servizio pubblico di radiodiffusione dal potere esecutivo al legislatore; contestualmente venne creata una commissione parlamentare bicamerale per la direzione generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La nomina del Consiglio di Amministrazione della Rai divenne poi prerogativa del Parlamento. Questa legge ha portato quindi, di fatto, alla spartizione dei due canali pubblici (Rai Uno e Rai Due) tra le forze politiche. Un terzo canale della Rai venne lanciato nel 1979, in particolare per la trasmissione dei programmi regionali.
- Sentenza n. 202 del 15 luglio 1976 della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 202 del 15 luglio 1976, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della nuova legge, giacché prevedevano un monopolio o un oligopolio sulla radiodiffusione locale. In seguito a questa decisione, gli operatori commerciali furono autorizzati a sfruttare canali di radiotrasmissione locali.
L'assegnazione arbitraria e la redistribuzione delle frequenze spontanee locali incoraggiarono quindi lo sviluppo di operatori nazionali e regionali, tra cui il gruppo Mediaset. Questo gruppo cominciò a trasmettere a livello nazionale Canale 5 dal 1980; dopo aver preso il controllo di altri due canali (Italia Uno e Rete4), stabilì nel 1984, in sostanza, un "duopolio" pubblico/privato: da un lato la RAI, dall'altro Mediaset.
- Legge n. 223 del 6 agosto del 1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
La legge n. 223 del 6 agosto del 1990, trasferì dalla commissione parlamentare ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, la designazione dei membri del Consiglio d'amministrazione della RAI.
- Sentenza n. 420 del 5 dicembre 1994 della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 420 del 5 dicembre 1994, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionali le disposizioni che permettevano ai tre canali controllati dal Gruppo Mediaset (Canale 5, Italia Uno e Rete4), di occupare una posizione dominante. La Suprema Corte ritenne, infatti, che la disposizione che autorizzava lo stesso operatore a detenere più licenze televisive alla condizione di non superare il 25% del numero totale dei canali nazionali o tre canali complessivamente, non fosse sufficiente ad evitare la concentrazione di canali televisivi; tale norma si poneva conseguentemente in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, non riuscendo a garantire la pluralità delle fonti di informazione.
Coerentemente con quanto suesposto, la Corte Costituzionale rilevò che la sola coesistenza all'interno del sistema radiotelevisivo, di una società di natura pubblica e imprese private (sistema misto) non fosse circostanza di per sé sufficiente a garantire il rispetto del diritto d'informazione proveniente da più fonti concorrenti. Come prima indicato nella delibera n. 826 del 1988, la Corte ribadì che la presenza di una società pubblica non potesse, di per sé, determinare un equilibrio che garantisca l'assenza di una posizione dominante nel settore privato.
L'11 giugno 1995, con referendum, gli elettori italiani respinsero (57%) la proposta di vietare il controllo da parte di un imprenditore di più canali televisivi, legittimando così il controllo dei tre diversi canali da parte del gruppo Mediaset.
- Legge n. 249 del 31 luglio 1997
La legge n. 249 del 31 luglio 1997, entrata in vigore il 1° agosto 1998, istituì l'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCOM). L'articolo 2, paragrafo 6 della legge imponeva limiti di concentrazione nel settore della radiodiffusione televisiva, vietando ad un singolo operatore la titolarità di concessioni che gli permettessero di emettere, a livello nazionale, su più del 20% di stazioni televisive operanti su frequenze radio.
L'articolo 3, paragrafo 1, concedeva agli operatori autorizzati, di continuare a trasmettere i loro programmi a livello nazionale e locale non oltre il 30 aprile 1998. L'articolo 3, comma 2, prescriveva, entro e non oltre il 31 gennaio 1998, l'adozione, da parte dell'Autorità, di un piano nazionale per l'assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, sulla base del quale sarebbero poi state attribuite nuove concessioni entro e non oltre il 30 aprile 1998.
L'AGCOM adottò il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radio il 30 ottobre 1998, con decisione n. 68/98. Il 1° dicembre 1998, con decisione n. 78/98, approvò il regolamento sulle condizioni e sulla procedura per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva analogica terrestre.
L'articolo 3 comma 6 della legge n. 249/1997, prevedeva, per le reti televisive nazionali esistenti, e che avevano superato i limiti di concentrazione imposti dall'articolo 2, comma 6 (in prosieguo: canali surplus), un regime transitorio che permise loro di continuare a trasmettere sulle frequenze radio anche dopo il 30 aprile 1998, a titolo temporaneo ed in ottemperanza agli obblighi imposti, a condizione che i programmi venissero trasmessi contemporaneamente via satellite e via cavo.
L'articolo 3 comma 7 della legge n. 249/1997, affidò inoltre all'AGCOM, il compito di fissare il momento in cui, (visto l'efficace e significativo aumento di utenti del cavo o via satellite), i canali surplus avrebbero emesso i loro programmi unicamente da satellite o via cavo, abbandonando pertanto le frequenze radio.
- Sentenza n. 466 del 20 novembre 2002 della Corte Costituzionale
Il 20 novembre 2002, la Corte Costituzionale si pronunciò in merito all'articolo 3, paragrafo 7 della legge n. 249/1997. La Corte ritenne che il periodo transitorio previsto in questa disposizione fosse ragionevole, considerato che, in Italia, all'epoca all'adozione dell'atto (1997), i modelli alternativi di trasmissione non fossero competitivi rispetto alla diffusione analogica tradizionale; da qui, la necessità di un periodo transitorio per consentire lo sviluppo della radiodiffusione digitale.
In compenso, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale l'assenza di data certa e definita per la scadenza di questo periodo transitorio. Riferendosi alle conclusioni tecniche della decisione n. 346/2001 dell'AGCOM, esito di uno studio sul numero degli utenti della TV satellitare e via cavo in Italia, ritenne che il 31 dicembre, sarebbe stata una data ragionevole per la scadenza del periodo transitorio.
In particolare, la Corte Costituzionale dichiarò quanto segue:
«(...) la conformazione attuale del sistema televisivo privato in tecnica analogica in Italia, ha provocato situazioni di occupazione di fatto delle frequenze (sfruttando installazioni senza concessioni e autorizzazioni), all'infuori di ogni logica di sviluppo del pluralismo nell'attribuzione delle frequenze (...), questa situazione, di fatto, non garantisce, pertanto, l'applicazione del principio del pluralismo d'informazione sul piano esterno, che costituisce uno degli " imperativi" assoluti derivanti dalla giurisprudenza costituzionale in materia (...). In queste condizioni, la persistenza di una situazione (aggravata), che era stata già giudicata illegittima nella sentenza n. 420 del 1994 ed il mantenimento delle reti -che il legislatore del 1997 considerava ancora come "eccedenti"- esigono la fissazione, ai fini del rispetto dei principi costituzionali, di una scadenza assolutamente certa, definitiva e dunque ineluttabile (...) "
- Legge n. 66 del 20 marzo 2001
Il decreto legge n. 5 del 23 gennaio 2001, convertito in legge e modificato dalla legge n. 66 del 20 marzo 2001, autorizzò gli operatori che esercitavano legittimamente l'attività di radio diffusione televisiva sulle frequenze radio, a proseguire tale attività fino all'attuazione del piano nazionale di attribuzione delle frequenze radio per la televisione digitale.
- Leggi nn. 43 del 24 febbraio 2004 e 112 del 3 maggio 2004 (Legge Gasparri)
Il primo articolo del decreto-legge n. 352 del 24 dicembre 2003, convertito in legge e modificato dalla legge n. 43 del 24 febbraio 2004, autorizzò i canali surplus a proseguire le trasmissioni sulla rete di diffusione televisiva in analogico e digitale fino all'esito di un'inchiesta sullo sviluppo dei canali televisivi digitali.
La legge n. 112 del 3 maggio 2004, ha chiarito poi i passaggi necessari per avviare la fase di trasmissione su frequenze radio digitali.
L'articolo 23 della legge n. 112/2004 dispone:
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale. [...]
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
C. I testi pertinenti del Consiglio dell'Europa
- Raccomandazione n. R (99) 1 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulle misure volte a promuovere il pluralismo dei mezzi di comunicazione, adottata dal Comitato dei Ministri il 19 gennaio 1999 in occasione della riunione nr. 656.
- Raccomandazione Rec (2003) 9 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sulle misure volte a promuovere il contributo democratico e sociale di trasmissione digitale, adottata dal Comitato dei Ministri il 28 maggio 2003 in occasione della riunione nr. 840.
- Raccomandazione CM / Rec (2007) 2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri sul pluralismo dei media e la diversità dei contenuti mediatici, adottata dal Comitato dei Ministri il 31 gennaio 2007 nella 985° riunione dei Ministeri.
- Risoluzione 1387 (2004) dell'Assemblea parlamentare: "monopolizzazione dei media elettronici e possibile abuso di potere in Italia".
- Alla 63° sessione (10-11 giugno 2005), la Commissione di Venezia ha adottato un parere sulla compatibilità delle leggi italiane "Gasparri" e "Frattini" con le norme del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione e il pluralismo dei media.
DOGLIANZE
1. Invocando l'articolo 10 della Convenzione, la società ricorrente deduce una violazione del suo diritto alla libertà di espressione ed in particolare della libertà di comunicare informazioni o idee. Lamenta in particolare che il governo non abbia assegnato le frequenze radio di emissione per la radiodiffusione televisiva analogica terrestre. La Società Centro Europa 7 s.r.l., sostiene che la mancata applicazione della legge, la mancata esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale e la situazione di duopolio sul mercato per la televisione italiana siano in contrasto con l'articolo 10 della Convenzione.
2. Invocando l'articolo 6 della Convenzione, la società ricorrente argomenta le seguenti tesi:
- Gli interventi legislativi nel corso del procedimento avrebbero pregiudicato il diritto a un processo equo;
- nei procedimenti dinanzi al Consiglio di Stato, il governo, come dimostrano dalla sua memoria, modellata su quella del gruppo Mediaset, avrebbe favorito detto gruppo, dimostrando la carenza di imparzialità dello Stato;
- la legge non sarebbe stata applicata e le sentenze della Corte Costituzionale non sarebbero divenute esecutive;
- lo Stato italiano non sarebbe riuscito a stabilire un sistema normativo chiaro e completo, minando così il principio di legalità, trasparenza, non discriminazione, libera concorrenza, imparzialità e lo stesso Stato di diritto;
- il Consiglio di Stato non avrebbe risarcito la società ricorrente per il pregiudizio effettivamente subito né avrebbe incaricato un esperto per la quantificazione adeguata del danno.
3. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la società ricorrente denuncia una violazione del suo diritto di proprietà, sostenendo, in primo luogo, che non sarebbe in grado di esercitare i propri diritti e di godere della propria concessione; in secondo luogo, avrebbe ottenuto un risarcimento non pienamente corrispondente al proprio diritto.
4. Infine, sul terreno dell'articolo 14 della Convenzione, denuncia una discriminazione nel godimento del suo diritto alla libertà di espressione, sostenendo che il sistema italiano riservi un trattamento di favore per Mediaset. A tal proposito, aggiunge che le misure legislative e amministrative discriminatorie nei confronti della società, siano state adottate in una situazione di conflitto d'interessi.
DOMANDE DELLA CORTE ALLE PARTI
1. C'è stata violazione del diritto della società ricorrente alla libertà d'espressione e soprattutto del suo diritto di comunicare le informazioni ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione?
2. Nell'esercizio dei suoi diritti, garantiti dalla Convenzione, in particolare nel godimento del suo diritto alla libertà di espressione, la società ricorrente è stata discriminata in violazione dell'articolo 14 della Convenzione?
3. Data l'adozione delle leggi nn. 43/2004 e 112/2004 e la loro applicazione nel processo dinanzi al Consiglio di Stato, tale processo instaurato dalla società ricorrente è stato equo, così come richiesto dall'articolo 6 comma 1 della Convenzione?
4. La licenza per la radiodiffusione televisiva terrestre concessa alla società ricorrente il 28 luglio 1999, ha creato un interesse patrimoniale tale da essere considerato "bene" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1?
5. Nell'ipotesi in cui l'articolo 1 del Protocollo n. 1 sia applicabile:
a) C'è stata un'ingerenza nel diritto della società ricorrente al rispetto dei suoi beni?
b) In caso affermativo, una tale ingerenza è prevista dalla legge?
c) L'ingerenza perseguiva uno scopo legittimo?
d) L'ingerenza era proporzionata allo scopo perseguito?




