Responsabilità dei magistrati per violazione del Diritto dell'Unione Europea: la Corte di Giustizia boccia la legge 117/88
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- Pubblicato 25 Novembre 2011
- di Matteo De Longis
La sentenza in oggetto (Commissione Europea c. Repubblica Italiana, C-379/10, 24 Novembre 2011), conferma, ancora una volta, la non conformità della legge n. 177/88 sulla responsabilità dei magistrati ai principi del diritto UE. Tale legge infatti, escludendo la responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dagli organi giurisdizionali qualora questi dipendano da interpretazione di norme o da valutazione dei fatti e delle prove in causa, e limitando altresì la medesima responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave, contrasta palesemente con i principi elaborati in proposito dalla Corte di Giustizia.
Questa infatti, per costante giurisprudenza, ha stabilito tre condizioni in presenza delle quali uno Stato membro è tenuto, in ogni caso, al risarcimento dei danni arrecati ai singoli: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, 2) che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata, 3) che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. La Corte ha inoltre avuto modo di precisare che, nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un giudice nazionale di ultima istanza, la condizione di cui al punto 2) deve essere interpretata nel senso che consenta di invocare la responsabilità dello Stato solamente nel caso eccezionale in cui il giudice abbia violato in maniera manifesta il diritto vigente.
Alla luce delle considerazioni suesposte, sebbene sia ammissibile che ciascun Stato membro precisi i criteri relativi la natura ed il grado della violazione da cui scaturisce la propria responsabilità, tali criteri non possono in alcun modo imporre requisiti più rigorosi di quelli derivanti dalla condizione di "manifesta violazione del diritto vigente".




