L'espulsione di un cittadino verso un altro paese in cui egli corre il rischio di essere soggetto a procedimenti penali a causa della sua omosessualità, rischio che comunque non rientra nella definizione di persecuzione, può essere giustificata nel caso in cui risponda ad esigenze di mantenimento dell'ordine pubblico necessarie in una società democratica e sia proporzionato rispetto a tal fine, e in questo caso pertanto non costituisce violazione dell'art.8. Inoltre la discriminazione operata in specifiche normative tra coppie omosessuali stabili rispetto a coppie eterosessuali non legate da matrimonio, poiché le seconde sono assimilabili al concetto di famiglia può essere obiettivamente e ragionevolmente giustificata e quindi il ricorso in merito riguardante all'art. 14 è manifestamente infondato.
Non sussiste violazione dell’art. 3 CEDU qualora la prolungata applicazione del regime di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario non raggiunga la soglia minima di gravità necessaria affinché possa considerarsi trattamento “inumano o degradante”. Le restrizioni alle visite familiari imposte ai detenuti sulla base del regime speciale di detenzione non costituiscono violazione dell’art. 8 CEDU, in quanto necessarie in una società democratica e proporzionate agli scopi legittimi perseguiti. Manifesta infondatezza della pretesa violazione degli artt. 6 § 1 e 13 CEDU, in ragione dell’assenza di un rimedio interno effettivo avverso i decreti ministeriali di proroga del regime ex art. 41bis, in quanto non sufficientemente provata da parte ricorrente. Sussiste violazione dell’art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, attesa l’inosservanza dell’art. 18 ter L.95/2004, che vieta il controllo sulle lettere dei detenuti inviate al proprio difensore ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.
L’art. 1 prot. 1 CEDU contiene tre norme distinte: la prima enuncia il principio generale del rispetto della proprietà, la seconda norma dispone la privazione della proprietà a determinate condizioni; la terza riconosce agli Stati il potere di disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. Una norma nazionale che attribuisce privilegi in favore dello Stato pregiudicando il diritto di proprietà degli individui viola l’art. 1 prot.1 CEDU ogniqualvolta non è sorretta da una ragione d’interesse o finalità pubblica. Lo scopo di preservare le casse dello Stato - attraverso il meccanismo della prescrizione breve, che elimina i debiti e non sovraccarica il bilancio nazionale - non costituisce, non essendo assimilabile ad un interesse pubblico, una giustificazione idonea per pregiudicare il diritto di proprietà degli individui.
“Non costituisce violazione dell’art. 6, para.1 Cedu” la decisione di un Tribunale Amministrativo che ritenga legittimo un provvedimento espropriativo motivato in base alle esigenze del traffico stradale, e basato sulla considerazione che non sussista alcun’altra soluzione alternativa a quella prospettata dall’autorità procedente. Ciò in quanto la giurisdizione amministrativa è dotata di ampi poteri giurisdizionali finalizzati tanto al vaglio di legittimità di un provvedimento quanto all’esame nel merito dello stesso.
“Non costituisce violazione dell’art. 6 , para. 1 Cedu” la scelta del giudice nazionale di non ascoltare le parti all’interno di un processo qualora nessuna di esse ne abbia fatto specifica richiesta.




