Costituisce violazione, sotto il duplice profilo dell’art. 8 c.1. e dell’art. 6 c.1 della Convenzione, il comportamento delle autorità giurisdizionali interne che, fondandosi su ipotesi a carattere generale e deliberatamente ignorando il parere degli esperti ascoltati nel procedimento, si rifiutino di adempiere alle obbligazioni positive scaturenti dall’art. 8, quando tale rifiuto comporti un pregiudizio per aspetti particolarmente intimi della vita privata tra i quali deve necessariamente essere annoverata la libertà di definire la propria appartenenza sessuale, quale elemento essenziale del diritto all’autodeterminazione. Qualora tale diritto venga esercitato attraverso la determinazione di procedere a un’operazione diretta al cambiamento di sesso, appare inoltre sproporzionato ed eccessivamente gravoso per l’interessato, esigere da quest’ultimo la prova del carattere necessario di tale trattamento ai fini del rimborso delle relative spese da parte dell’assicurazione sanitaria, dovendosi considerare garantito dalla Convenzione il diritto allo sviluppo della personalità e all’integrità fisica dei transessuali.
La regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne non è né assoluta né deve essere applicata in modo automatico; nel valutare se tale regola è stata osservata, è indispensabile tener conto delle particolari circostanze del caso concreto.
La mancata presentazione del ricorso per cassazione, per concorde parere di “un certo numero di persone qualificate” non può di per sé giustificare o scusare il mancato esercizio di un rimedio interno.
Il principio iura novit curia, e il connesso potere/dovere del Giudice di applicare la CEDU, non può giustificare la mancata invocazione della stessa nelle fasi del giudizio interno.
Sussiste violazione dell'art. 6 parr. 1 e 3, lett. d) CEDU, qualora le modalità di ammissione ed assunzione della testimonianza anonima non garantiscano alla difesa l’opportunità di contestare le motivazioni addotte per la concessione dell’anonimato, la credibilità del testimone e la fonte della sua conoscenza.
Sussiste violazione degli artt. 2 e 5 Cedu, qualora le autorità statali non abbiano svolto indagini adeguate ed efficaci volte ad accertare la sorte di individui scomparsi in circostanze di pericolo per la loro vita.
L’assenza prolungata di informazioni circa la sorte dei propri cari ingenera nei familiari uno stato di ansia e sofferenza tale da essere qualificato come trattamento inumano e degradante ex art. 3 Cedu
Non costituisce ingerenza illegittima nell’esercizio della libertà di espressione condannare chi renda dichiarazioni di incitamento all’odio nei confronti degli omosessuali. Il diritto di cui all’articolo 10 incontra un limite invalicabile nel rispetto dei valori fondamentali di una società democratica, quali la tolleranza e il rispetto della reputazione e dei diritti altrui. Pertanto, a condizione che le pene siano proporzionate, è legittimo che gli Stati membri si dotino di una legislazione penale che sanzioni l’omofobia.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile a causa di un “abuso” nell’esercizio del diritto di azione, ai sensi dell’art. 35.3 della Convenzione, solo qualora si basi su fatti notoriamente falsi.
Sussiste violazione dell’art. 5.1 della Convenzione quando una misura restrittiva della libertà personale sia disposta in maniera arbitraria. Di conseguenza, in nessun caso può essere considerato legittimo un internamento motivato da infermità mentale che non si basi sulla previa acquisizione di un parere medico.
In base all’art. 5.4 della Convenzione, ogni persona sottoposta a privazione della libertà ha diritto ad adire un tribunale affinché eserciti un vaglio di legittimità circa la detenzione. Tale scrutinio di legittimità, che deve essere affidato ad organi giurisdizionali indipendenti e terzi, è presidio di importanza cruciale ai fini della salvaguardia della libertà dei cittadini dei Paesi Membri dall’arbitrio delle autorità.
Si ha violazione dell’art. 6 nelle ipotesi in cui al Presidente di una società operante nel settore finanziario, sia preclusa la possibilità di domandare la fissazione di un’udienza pubblica innanzi alle Autorità dei Mercati Finanziari, e nelle ipotesi in cui manchi l’indicazione della composizione dei membri che presiedono la Commissione di tale Autorità.
In assenza di motivi di interesse generale idonei a giustificare compressioni del diritto alla libertà d’espressione, le autorità nazionali hanno l'obbligo di autorizzare la messa in onda di spot pubblicitari.
Libertà di stampa; Rispetto della vita privata e familiare; La libertà di espressione prevale sul diritto al rispetto della vita privata e familiare solo quando le informazioni riguardano personaggi politici nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, e non qualora le stesse si riferiscano a dettagli della vita privata. Anche i personaggi pubblici hanno diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.




