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  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

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Tătar c. Romania

 

Sussiste violazione dell’art. 8 Cedu qualora le autorità nazionali non adempiano al proprio obbligo di sottoporre ad adeguata valutazione preventiva i rischi ambientali connessi all’attività industriale e di adottare idonee misure ad evitare che i fenomeni di inquinamento possano ledere il benessere di una persona, privarla del godimento del suo domicilio, nuocendo, così, alla sua vita privata e familiare.


Taxquet c. Belgio

 

Nei processi che prevedono una giuria popolare, un verdetto privo di motivazione non determina di per se la violazione dell’art.6, a condizione però che siano previste adeguate garanzie che consentano all'imputato ed al pubblico ministero di comprendere le ragioni della decisione.


Tendam c. Spagna

 

Presunzione di innocenza; violazione art. 6 & 2 CEDU: In virtù del principio “in dubio pro reo”, che costituisce una particolare espressione del principio della presunzione di innocenza, non deve esistere alcuna differenza qualitativa tra assoluzione per insufficienza di prove e assoluzione derivante dall’accertamento di assoluta innocenza della persona. Le sentenze di assoluzione, infatti, non si differenziano a seconda dei motivi che vengono di volta in volta scelti dal giudice. Violazione art. 1 Prot. 1: l’onere della prova circa la condizione dei beni sequestrati deve gravare sull’Amministrazione della giustizia, responsabile della conservazione degli stessi per tutto il periodo del sequestro e non sul ricorrente. Le autorità interne che hanno respinto la richiesta di risarcimento del ricorrente hanno fatto pesare sullo stesso un peso eccessivo e sproporzionato.


Ternovszky c. Ungheria

 

La “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 ingloba degli aspetti che fanno parte sia dell’identità fisica che di quella sociale di un individuo, tra i quali il diritto al rispetto di divenire o meno genitori, e di conseguenza, il diritto di scegliere le circostanze nelle quali divenire genitori.


Thorgeir Thorgeirson c. Islanda

 

Ai fini della violazione dell’art. 6 CEDU, la valutazione sull’imparzialità del giudizio deve aver riguardo non solo alla posizione soggettiva del giudice ma anche alla circostanza che il giudizio offra delle garanzie sufficienti ad evitare che il giudice possa essere considerato prevenuto.

Le limitazioni poste alla libertà di espressione contrastano con l’art. 10 quando non possono essere ritenute necessarie in una società democratica e quando sono volte a limitare la diffusione di informazioni di interesse pubblico.


Tosto c. Italia

 

Quando una norma interna che vieti agli omosessuali di donare il sangue, indipendentemente dall’accertamento del rischio di trasmissione di malattie infettive, venga sostituita con una normativa di settore che fissi i criteri di ammissibilità alla donazione senza distinzioni in ragione dell’orientamento sessuale, deve considerarsi integrata la fattispecie di cui alla lettera c) dell’articolo 37 della Convenzione. In altri termini, si verifica uno di quei motivi che rendono ingiustificata la prosecuzione dell’esame del ricorso, che pertanto viene cancellato dal ruolo.


Trabelsi c. Italia

L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di origine costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio effettivo che l’individuo subisca trattamenti inumani o degradanti nel paese d’origine. La mancata ottemperanza alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della stessa costituisce violazione dell’art. 34 della Convenzione.


Turgay e altri c. Turchia

La sospensione di future pubblicazioni di periodici va al di là di ogni nozione di restrizione necessaria in una società democratica, equivalendo in sostanza ad una censura, integrando così una violazione dell’art. 10 CEDU.  Data la possibilità di applicare misure meno draconiane,  i Tribunali nazionali superano l’esiguo margine di apprezzamento a loro spettante e limitano ingiustificatamente il ruolo essenziale della stampa come “cane da guardia” della democrazia.