LoginMenu

By A Web Design

  • Corso Robert Schuman 2013

    Professione legale internazionale ed europea per la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo
    Master Full Time - Strasburgo, 15 luglio - 3 agosto 2013

  • Corso Robert Schuman 2013

    Destinatari
    Il Corso è diretto ad avvocati, praticanti avvocati, giuristi e laureati in giurisprudenza che vogliano misurarsi con l’alto profilo dell’esperienza proposta e proporsi, all'esito delle attività didattiche, come professionisti nel campo della tutela dei diritti umani.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Contenuti
    Il dialogo tra le corti nazionali, europee ed internazionali; il rinvio pregiudiziale; la procedura dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; le condizioni di ricevibilità di un ricorso; redazione, contenuto ed iter di un ricorso; il rispetto della vita privata e familiare; la tutela della proprietà; il diritto ad un processo equo; la ragionevole durata dei processi.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Stage
    La Società promotrice offre ai partecipanti n° 1 stage presso Studi legali Italiani attivi nel campo della tutela internazionale dei Diritti dell’Uomo e specializzati in contenzioso dinanzi le Corti Europee. L’inserimento nello studio professionale prevede la redazione di atti destinati alle giurisdizioni internazionali, traduzione ed interpretazione di pronunce CEDU, ricerca di precedenti finalizzata alla costruzione e redazione di un ricorso, case-studies su materie specifiche.

  • Corso Robert Schuman 2013

    Servizi ai partecipanti
    Assistenza per viaggio ed alloggio; accesso ad internet in WI-Fi nella sede del Corso; tutoring dedicato in loco; assistenza per l'accesso alla biblioteca della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; study tours presso il Parlamento Europeo ed il Consiglio d'Europa.

By Plimun Web Design

P.B. e J.S. c. Austria

Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione la mancata estensione della copertura assicurativa del convivente a carico al componente di una coppia omosessuale, quando la stessa sia normalmente garantita al convivente di una coppia eterosessuale nelle medesime condizioni di fatto. Sebbene l’articolo 8 non garantisca il godimento di specifici diritti sociali non direttamente tutelati dalla Convenzione, qualora uno Stato decida liberamente di assicurare un diritto suppletivo ai propri cittadini è tenuto a garantirlo senza operare discriminazioni sulla base del solo orientamento sessuale. Il divieto di discriminazione consacrato dall’articolo 14 si estende pertanto al di là del godimento dei diritti e delle libertà garantiti espressamente dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, applicandosi anche a quei diritti suppletivi e ulteriori, che uno Stato decida liberamente di fornire.

P.V. c. Spagna

Non costituisce violazione dell’art. 14 della Convenzione l'adozione di un trattamento differenziato con riferimento a situazioni analoghe quando sussista una giustificazione obiettiva e ragionevole, ossia quando questo persegua un fine legittimo e dunque tale da comportare  un rapporto di  ragionevole proporzionalità tra le misure impiegate e il fine perseguito. Quando è in gioco l’orientamento sessuale, poi, tali ragioni devono essere particolarmente gravi e convincenti. Con riguardo alla controversia in esame, è opportuno ribadire la natura non esaustiva dell'elenco contenuto all'art. 14 della Convenzione, rispetto al quale la condizione di transessualità, pur non espressamente menzionata, risulta indubbiamente ricompresa.

Anche considerato il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, in merito alla regolamentazione del diritto di visita al minore in caso di separazione dei coniugi, non può essere considerata discriminatoria una compressione di tale diritto quando la stessa risulti fondata sul preminente interesse del minore bilanciato con l'interesse dei genitori.

Pabla Ky c. Finlandia

Non sussiste la violazione dell’art. 6§1, con riferimento al criterio dell’imparzialità e dell’indipendenza dei giudici, per la presenza di un solo parlamentare, all’interno di un collegio giudicante, che rivesta la qualifica di giudice non togato, in quanto questo era composto in maggioranza da giudici togati.

Paksas c. Lituania

La Corte ritiene violativo dell’art. 3 Prot. I il carattere definitivo ed irreversibile dell’ineleggibilità, relativo ai mandati elettorali che comportino un giuramento ai principi costituzionali, avendo riguardo a tutte le circostanze che hanno condotto ad una siffatta norma.

Panarisi c. Italia

L’adesione al giudizio abbreviato e la conseguente diminuzione di pena ottenuta da parte del giustiziabile non comporta di per sé una rinuncia al diritto di esaminare in contraddittorio qualsiasi elemento di prova a carico acquisito illegittimamente. Tuttavia bisognerà in concreto verificare se le prove non soggiacenti al contraddittorio abbiano fondato la decisione soggetta al controllo di compatibilità con la Convenzione. (Nel caso di specie la prova della responsabilità penale del ricorrente era stata fondata oltre che sulle prove acquisite contra legem, anche sulla scorta di altri elementi di prova: le intercettazioni)

L’autorizzazione del GIP a disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali motivata per relationem non si pone in rotta di collisione con i parametri dell’equo processo e dell’articolo 8 ove la lettura dei documenti richiamati permetta di soddisfare le esigenze dell’articolo 267 § 1 del CPP, ai sensi del quale l’autorizzazione ad effettuare le intercettazioni deve essere data con ordinanza motivata. In assenza, infatti, della prova che il Giudice abbia accettato passivamente le richieste dell’accusa, senza effettuare, prima di emettere la sua decisione, un esame critico del loro contenuto non potrà dichiararsi violata la norma convenzionale. (A tal riguardo, ricorda la Corte che se la Convenzione obbliga i tribunali a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può però essere inteso come una richiesta di risposta dettagliata ad ogni argomento).

Paraponiaris c. Grecia

Ai fini della confisca per equivalente, l’imputato prosciolto per prescrizione del reato non può equipararsi al reo.

In sede di udienza preliminare, costituisce violazione del combinato disposto dell’art. 6, commi 1 e 3, lett. c), della Convenzione, una statuizione che disponga una sanzione pecuniaria contestualmente alla pronuncia di proscioglimento poiché l’udienza preliminare non assicura le garanzie che presiedono un equo processo, come la pubblicità dell’udienza o il diritto di partecipazione dell’imputato o di farsi assistere da un difensore.

Sussiste la violazione della presunzione d’innocenza, prevista dall’art. 6, comma 2 della Convenzione, allorchè la sentenza di proscioglimento affermi che l’imputato ha oggettivamente commesso il reato al fine di irrogare una sanzione pecuniaria giacché tale statuizione è assimilabile ad una pronuncia di colpevolezza.

Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia

Al fine dell’applicazione dell'articolo 6.1 non è necessario che nel procedimento giudiziario si faccia valere una richiesta di risarcimento monetario, ma è sufficiente che l’esito del procedimento sia determinante per la tutela di un diritto civile.

Il diritto di cui all’art. 6 non è assoluto, ma può essere limitato, tuttavia, le limitazioni non possono essere tali da minacciare del tutto il diritto nella sua essenza, e sono compatibili con l'articolo 6 solo qualora perseguano uno scopo legittimo e se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Affinché l’art. 6 par. 1 possa dirsi attuato, è necessario che l’individuo possa godere di una possibilità chiara e concreta per poter contestare un atto che attenti ad un suo diritto civile.

Paudicio c. Italia

Il diritto di accesso ad un tribunale sarebbe illusorio se l’ordine giuridico interno di uno Stato parte alla Convenzione permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inoperante a discapito di una delle parti.

L’esecuzione di una decisione o di una sentenza, di una qualunque giurisdizione, deve essere considerata parte integrante del processo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione.

Petrovic c. Austria

La scelta degli Stati di concedere ad entrambi i genitori il congedo parentale e i benefici ad esso connessi incide sull’organizzazione della vita familiare, che lo stesso istituto si propone di favorire, e ricade quindi sotto l’egida dell’art. 8 della Convenzione. Sebbene la Corte ritenga il progresso verso l’uguaglianza dei sessi un fine importante per gli Stati, essa ritiene tuttavia compatibile con la Convenzione la decisione di non estendere al padre tali benefici. In ragione della grande diversità tra gli Stati nella regolamentazione della materia, la scelta di mantenere un trattamento differenziato e di provvedere alla sua eventuale modifica solo in modo graduale  non eccede, dunque, il margine di apprezzamento garantito agli Stati in merito alle politiche sociali e non integra pertanto una violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8.

Pilla c. Italia

La mancata (erronea) applicazione dell’indulto da parte della giurisdizione italiana configura una lesione degli artt. 5.1 e 5.5 della Convenzione ove la stessa abbia dato luogo a un surplus di pena sine titulo. Siffatta detenzione illegittima deve necessariamente far ottenere un’equa riparazione al soggetto ristretto – ingiustamente.

Pisacane ed altri c Italia

Sussiste la violazione del diritto alla protezione della proprietà di cui all’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, quando in una procedura di espropriazione per pubblico interesse (o utilità) la liquidazione dell’indennità di esproprio è notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Tale indennità potrebbe essere ridotta soltanto in presenza di precise ragioni di riforme economico – sociali o politiche.

Il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo impongono allo Stato di non applicare retroattivamente delle norme che vanno ad incidere sui processi in corso.

Plalam S.p.a. c. Italia

Nella nozione di “bene” prevista dall’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU rientrano sia i beni reali che i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può maturare una legittima aspettativa di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà.

Integra la violazione dell’art. 1, Protocollo n. 1, CEDU l’applicazione retroattiva di una legge in materia di sussidi pubblici alle imprese recante nuovi criteri per il riconoscimento del relativo diritto, in quanto essa ha alterato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali riconosciuti ai singoli.

Poncelet c. Belgio

La previsione di cui all’art. 6 § 2 della Convenzione garantisce che ogni persona non sia considerata né trattata come colpevole di un reato, prima che la propria colpevolezza sia stata accertata e dichiarata da un tribunale. Il principio della presunzione d’innocenza, si badi,  non riguarda solo la fase processuale strictu sensu intensa, ma l’intero procedimento penale.

Nel caso di specie, pertanto, constatato l’indirizzo unidirezionale dell’attività d’indagine, durante la quale in virtù dei pregiudizi assunti è stata omessa la valutazione di ogni elemento a difesa dell’indagato, deve riconoscersi la violazione della presunzione d’innocenza.

Powell e Rayner c. Regno Unito

Non sussiste violazione dell’art. 13 sotto il profilo del diritto ad un processo equo e sotto il profilo del rispetto della vita privata e familiare, qualora la Corte abbia accertato e dichiarato l’insussistenza della violazione delle relative norme di carattere sostanziale. In questo caso, viene meno il diritto ad un ricorso effettivo a tutela dei diritti che si assumevano violati.

Non sussiste violazione dell’art. 8 qualora le autorità nazionali, al fine di far fronte alle problematiche derivanti dalle immissioni sonore prodotte da un aeroporto, abbiano adottato tutte le misure necessarie finalizzate al controllo e alla riduzione dell’inquinamento acustico.

 

Procola c. Lussemburgo

Qualora uno o più membri di un tribunale amministrativo abbiano in precedenza partecipato, nell’esercizio della propria funzione consultiva, all’elaborazione di un provvedimento amministrativo di cui si trovano, nel tempo presente, a dover vagliare la legittimità, si è in presenza di una circostanza tale da compromettere, di per sé, l’imparzialità del collegio giudicante.

« Inizio Precedente 1 2 Prossimo Fine »