L’obbligo positivo contenuto nell’articolo 2 della Convenzione richiede allo Stato contraente di attuare un quadro normativo che imponga agli ospedali, pubblici e privati, l’adozione di misure idonee e necessarie a proteggere la vita dei loro pazienti. Non sussite la violazione dell’art. 2 quando non risulta provato che, alla data del contagio degli interessati, il Ministero della Sanità conosceva o avrebbe dovuto conoscere il rischio di infezione dai virus dell’epatite B, dell’epatite C e dell’HIV, attraverso la trasfusione o la somministrazione di sangue e prodotti emoderivati.
Sussiste, invece, la violazione sotto il profilo procedurale dell’obbligo positivo, poiché l’art. 2 Cedu impone allo Stato contraente di predisporre un sistema giudiziario efficace ed indipendente per accertare le cause del decesso di un soggetto posto sotto la cura e protezione dei sanitari.
Sussiste la violazione del divieto di discriminazione previsto dall’articolo 14 della Convenzione quando dei soggetti che si trovino in situazioni analoghe vengano trattate diversamente, in assenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole. Il Governo italiano riservando una definizione transattiva della vicenda in esame con il Ministero della Sanità ai soli soggetti emofiliaci infettati, ha discriminato in modo irragionevole i ricorrenti sulla base della loro patologia.
Sussiste violazione dell’art. 2, sotto il profilo materiale, qualora l’uso della forza mortale da parte degli agenti dello Stato non sia assolutamente necessario, ovvero strettamente proporzionato nelle circostanze.
Sussiste violazione dell’art. 2, sotto il profilo procedurale, qualora le autorità statali vengano meno all’obbligo di condurre indagini efficaci in ogni caso in cui vi sia stata la morte di un uomo a seguito del ricorso alla forza.
Non costituisce violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 2, sotto il profilo materiale, qualora non risulti sufficientemente provato che la condotta della polizia sia fondata su discriminazioni di ordine razziale.
Costituisce violazione dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 2, sotto il profilo procedurale, la mancanza di indagini efficaci volte ad accertare la sussistenza di un comportamento discriminatorio.
La Corte riconosce ai singoli il diritto di proporre ricorso per denunciare il contrasto di una legge statale con i diritti e le libertà riconosciuti dalla Convenzione, subordinando la legittimità ad agire al riconoscimento dello status di “vittime” di una violazione, da parte di una delle Alte Parti contraenti. La Corte puntualizza che tale status deve essere riconosciuto a quanti rischino di subire direttamente gli effetti, compresa la possibilità di un’azione penale, di una legge nazionale lesiva di tali diritti e di tali libertà.
Costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione l’esistenza di una norma volta a criminalizzare il compimento di atti omosessuali tra persone adulte e consenzienti, rappresentando un’indebita e costante ingerenza nella vita privata e nella vita sessuale degli individui.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 8, un’ingerenza può considerarsi giustificata solo laddove risulti da un’espressa previsione legislativa, sia volta al perseguimento di una finalità legittima e “necessaria in una società democratica”; fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità tra le misure adottate e i fini perseguiti. Nel rilevare la mancata sussistenza in una società democratica di una pressante necessità sociale che giustifichi l’esistenza di una normativa volta a criminalizzare le pratiche omosessuali e considerata la sua sproporzione rispetto ai fini perseguiti, la Corte ribadisce che l’ampia discrezionalità riconosciuta alle autorità nazionali in materia non può considerarsi un potere illimitato, spettando alla Corte di giudicare la compatibilità di ogni eventuale interferenza con la salvaguardia dei diritti tutelati dalla Convenzione.
L’interferenza da parte dello stato nel diritto alla libertà di espressione, qualora si renda necessaria in una società democratica, deve essere sempre fondata su fatti concludenti, adeguatamente accertati e motivati in un giudizio.
Le autorità nazionali, nel rispetto della vita privata e familiare, devono consentire ed agevolare i contatti tra il detenuto e i propri familiari, ma nelle ipotesi in cui le visite, per la natura del reato commesso, devono essere sottoposte a restrizioni il legislatore interno ha l’obbligo di disciplinare dettagliatamente i motivi che impongono tali limitazioni.




