Non costituisce violazione dell’articolo 14 della Convenzione la predisposizione di benefici assistenziali per le sole coppie sposate, rappresentando la tutela dell’unione matrimoniale un fine legittimamente perseguibile da ogni Stato membro. Confermando i principi consolidati nella giurisprudenza degli organi di Strasburgo, la Corte ha ribadito la disomogeneità tra coppie sposate e non, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano eterosessuali o omosessuali. In questo senso, quindi, non sussiste l’obbligo per gli Stati membri di estendere tout court i benefici legati all’istituto matrimoniale ad altri tipi di unioni, riconosciute o meno.
Sussiste la violazione dell’articolo 2 CEDU, nelle ipotesi in cui lo Stato contraente non sia in grado di adottare tutte le misure idonee a proteggere il diritto alla vita – nel caso di specie per aver concesso il regime di semilibertà ad un condannato all’ergastolo - nonchè per non aver condotto un’indagine effettiva sull’eventuale responsabilità delle Autorità giudiziarie nazionali coinvolte.
In via di principio, non costituisce violazione del principio d’imparzialità previsto dall’art. 6 § 1 della Convenzione, la circostanza che alcuni giudici del collegio giudicante della Corte di Cassazione abbiano già conosciuto e deciso su una stessa causa, nella medesima funzione, trattandosi di un giudizio di legittimità. Tuttavia, laddove i giudici si pregiudichino operando delle valutazioni di merito sui fatti di causa, devono ritenersi fondati i dubbi sulla loro oggettiva imparzialià, configurandosi la violazione dell’art. 6 § 1.
Libertà di espressione; Interferenza; Per un corretto funzionamento della democrazia è indispensabile che le trasmissioni del servizio pubblico siano imparziali ed indipendenti. Lo Stato che decide di creare un sistema radiotelevisivo pubblico, deve garantire un sistema che fornisca un servizio pluralistico.
Qualsiasi distinzione tra figli legittimi e naturali postula una evidente violazione dell’art. 8 CEDU, che garantisce in capo ad ogni persona il rispetto della vita privata e familiare senza alcuna distinzione. Ciò è confermato anche dall’art. 14 CEDU che, nel godimento delle libertà e dei diritti sanciti dalla Convenzione, pone un divieto di discriminazione fondato sulla nascita.
Qualsiasi legge interna che imponga limitazioni, in capo ai singoli, sulla libertà di disporre dei propri beni viola l’art.1 prot.1, in combinato disposto con l’art.14, quando non sia sorretta da giustificazioni obiettive e ragionevoli.
Le relazioni affettive e sessuali tra persone omosessuali non ricadono, anche se durature, nell’ambito della nozione di “vita familiare” tutelata dall’art. 8 della Convenzione, rilevando tuttavia come espressione della “vita privata” ed essendo comunque meritevoli di tutela.
Non comporta, pertanto, violazione dell’art. 8 in combinato disposto con l’art. 14 della Convenzione l’esistenza di una legge che escluda dal diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite quanti, pur coabitando in modo duraturo, non abbiano contratto regolare matrimonio ai sensi delle leggi vigenti nel proprio ordinamento, anche laddove gli stessi non abbiano potuto ufficializzare la propria unione, risultando preclusa tale possibilità alle persone dello stesso sesso. Alla luce dell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto in quest’ambito agli Stati contraenti e in assenza di un diritto alla pensione di reversibilità in quanto tale, una simile previsione, pur introducendo un trattamento differenziato, non comporta alcuna discriminazione, proteggendo la norma uno scopo legittimo coincidente con la protezione della famiglia tradizionale fondata sul matrimonio.
Costituisce violazione dell’articolo 2, par. 2 della Convenzione il fatto che i responsabili di un’azione di polizia avente natura antiterroristica non abbiano fornito agli agenti sul campo tutte le informazioni necessarie a valutare adeguatamente il reale rischio cui gli stessi agenti e la popolazione locale erano sottoposti. In particolare, costituisce violazione della Convenzione EDU il fatto che i medesimi responsabili dell’azione abbiano lasciato intendere agli agenti che l’unico modo per eliminare la minaccia rappresentata dai terroristi fosse l’uccisione degli stessi eversori.
Non sussiste violazione dell’art. 6 paragrafi 1 e 3 lett. c), qualora, ai soggetti che abbiano scelto di non farsi assistere da un legale specializzato, sia preclusa la possibilità di presentare osservazioni orali nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte di Cassazione.
Sussiste violazione dell’art. 6 par. 1, qualora in un procedimento in Cassazione la mancata comunicazione delle osservazioni dell’Avvocato Generale (in Italia, Procuratore Generale) abbia impedito ai ricorrenti di replicarvi, risolvendosi tale circostanza in una negazione del diritto al contraddittorio.
Alla persona non imputabile ricoverata coattivamente in un istituto psichiatrico in ragione della commissione di atti costituenti reato deve essere assicurata un’assistenza legale nei procedimenti relativi alla sospensione, alla prosecuzione o alla cessazione della misura di detenzione (internamento), pena la violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione.
Una disciplina di legge che non preveda, a carico degli enti adibiti al rilascio di licenze per la trasmissione radio-televisiva, l’onere di motivare le proprie decisioni, non offre una adeguata protezione contro interferenze arbitrarie della pubblica autorità nell’esercizio del diritto alla libertà di informazione e di espressione.
Sussiste violazione dell’art. 6 Cedu nel caso in cui venga negata la possibilità di impugnare per le vie giurisdizionali un provvedimento amministrativo involgente un diritto di carattere civile. Difatti, benché talune restrizioni in merito siano legittime, si garantisce il rispetto del principio dell’accesso al tribunale solo ove queste perseguano uno scopo legittimo e rispettino un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito.
Costituisce violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione, un provvedimento di condanna che si fondi, unicamente o in misura determinante, su dichiarazioni a carico rese da terzi che l’imputato non ha potuto interrogare. Gli elementi di prova debbono, infatti, normalmente essere prodotti in pubblica udienza davanti all’imputato, affinché si instauri un contraddittorio dibattimentale. Pertanto, l’utilizzabilità di dichiarazioni a carico, rese nella fase delle indagini, costituisce una grave restrizione dei diritti della difesa laddove non sia stata data la possibilità di contro-esaminare i dichiaranti né nella fase investigativa né nel dibattimento, dovendosi ritenere che il terzo comma dell’art. 6 vada a specificare i contenuti del diritto ad un processo equo garantito in via generale dal comma primo dello stesso articolo.
Sussiste la violazione dell’art. 10 della Convenzione, nelle ipotesi in cui al ricorrente manchi la possibilità di conoscere e, conseguentemente, contestare le ragioni dell’ingerenza,operata dalle autorità nazionali, nel suo diritto alla libertà di espressione.
Sussiste la violazione dell’Art.2 Cedu, sotto il profilo dell’obbligazione procedurale di indagine, qualora le autorità nazionali non abbiano svolto effettive ed adeguate attività investigative, allo scopo di stabilire in quale misura si sia concretizzata la responsabilità dei propri funzionari ed agenti di polizia, nell’ambito di una operazione che ha portato al decesso di una persona, pur se si sia trattato di suicidio a titolo di protesta.
Sussiste la violazione dell’art. 2 Cedu, sotto il profilo sostanziale, qualora lo Stato Contraente non abbia adottato le misure minime volte a tutelare la vita di coloro che rientrano nell’ambito della propria giurisdizione.
Sussiste, altresì, la violazione dell’art.2, sotto il profilo procedurale, qualora le autorità nazionali non abbiano svolto una attività investigativa effettiva, adeguata ed indipendente, finalizzata all’individuazione e punizione dei soggetti responsabili.




