Non costituisce violazione dell’articolo 8 il divieto imposto ad un dipendente di sesso maschile di indossare abiti femminili sul luogo di lavoro. Quando, infatti, per la funzione svolta tale atteggiamento possa pregiudicare l’immagine e l’attività del datore di lavoro, l’interferenza nella vita privata dell’individuo deve considerarsi legittima, ai sensi del comma secondo dell’articolo 8 della Convenzione.
Inoltre, lo stesso tipo di divieto non costituisce violazione dell’articolo 10 della Convenzione. Invero, nonostante le restrizioni sull’abbigliamento ben possano integrare violazioni della libertà di espressione, ai fini della configurabilità della violazione in oggetto, deve essere inequivoco che attraverso gli abiti si voglia comunicare una specifica idea o convinzione.
Costituisce violazione dell'art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'art. 8, il rifiuto relativo al riconoscimento del diritto di successione nel contratto di locazione del compagno/a di vita (“life companion”) superstite, quando tale diritto risulti garantito dalla legislazione vigente e la disparità di trattamento discenda unicamente dall'orientamento sessuale dei partners.
Con riguardo alla tutela della famiglia tradizionale, la Corte, pur riconoscendo come legittima la volontà dei governi di perseguire un obiettivo siffatto, ritiene lo stesso insufficiente, alla luce del principio di proporzionalità, a giustificare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Ciò, perché la disparità di trattamento, per essere in armonia con i principi della Convenzione, non può limitarsi ad una astratta idoneità in relazione al perseguimento del fine legittimo, ma deve atteggiarsi come assolutamente necessaria. In altri termini, il governo deve provare che non sia possibile raggiungere il medesimo scopo ricorrendo ad altri strumenti che non comportino la disparità di trattamento.
La Corte ha inoltre ribadito l'opportunità di proseguire la trattazione della causa anche dopo la morte del ricorrente e in assenza di eredi interessati a proseguire l'azione, quando la questione sollevata risulti di interesse generale ai fini della salvaguardia e dello sviluppo dei diritti sanciti della Convenzione.
Vista la particolare importanza dell’informazione politica e culturale per una famiglia di immigrati che desideri mantenere vivo il contatto con la cultura e la lingua del proprio paese d’ origine e vista la mancanza di ogni altro mezzo disponibile per accedere a tale informazione oltre ad una parabola satellitare montata sul balcone di un appartamento dato in locazione, il diritto contrattuale vantato dal locatore al rispetto dell’ordine, decoro e della sicurezza dell’immobile costituisce un’interferenza non necessaria in una società democratica rispetto al diritto all’informazione del conduttore.
Sussiste violazione dell’art. 6 Cedu nel caso in cui la legislazione nazionale, pur prevedendo la possibilità di impugnare la decisione di un organo amministrativo per le vie giurisdizionali, non investa gli organi a ciò deputati della facoltà di esercitare sulla stessa un ampio controllo in punto di fatto e di diritto. Nello specifico, tale menomazione si verifica ogni qualvolta all’autorità giudiziaria non venga riconosciuto il potere di annullare la decisione impugnata, o di rinviare la causa all’organo amministrativo o ad altro organo giurisdizionale indipendente.
Costituisce violazione dell’art.14 in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione l’esistenza di disposizioni che, rispetto alla concessione del congedo parentale, prevedano un trattamento differenziato fondato sul sesso. Anche quando tali restrizioni colpiscano solo gli appartenenti all’arma – i cui diritti possono subire limitazioni in virtù dell’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati per la tutela della sicurezza nazionale – le stesse possono giustificarsi solo in presenza di ragioni particolarmente pregnanti e di rischi suffragati da esempi concreti, dovendosi altrimenti concludere che la differenza di trattamento imposta dalle relative disposizioni non persegua un fine legittimo, non sussistendo un ragionevole rapporto di proporzionalità tra le misure adottate e i fini perseguiti.
Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione l’esclusione dal diritto di successione nel contratto di locazione di chi intrattenga una relazione omosessuale di convivenza di fatto con il conduttore, quando la legislazione nazionale riconosca tale diritto a quanti convivono di fatto in una relazione eterosessuale. La Corte riconosce che la tutela della famiglia tradizionale rappresenta un motivo importante e potenzialmente legittimante tale disparità di trattamento. Tuttavia nel contemperare gli interessi in gioco sarebbe opportuno considerare a misure atte al perseguimento dello stesso obiettivo ma compatibili al contempo con la pluralità di modi diversi di intendere la famiglia e con la diversificazione delle scelte concernenti la vita privata. Nella controversia trattata la Corte ritiene che la tutela della famiglia tradizionale non costituisca una ragione sufficiente per escludere dal diritto di successione nel contratto di locazione quanti vivano una relazione omosessuale condividendo la stessa abitazione, costituendo una tale previsione un' indubbia violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della Convenzione.
Non sussiste violazione dell’art. 8, in combinato disposto con l’art. 10 par. 2 della Convenzione, qualora uno Stato non punisca un politico autore di un volantino potenzialmente lesivo della reputazione di un suo rivale. La reputazione di un personaggio pubblico, infatti, è considerata un diritto autonomo soltanto qualora la lesione ad essa arrecata sia talmente grave ed offensiva da ripercuotersi, inevitabilmente, sull’integrità morale personale nel suo complesso.
Al fine di mantenere l'ordine e di prevenire i reati, nonché per proteggere se stessi ed altri, i funzionari di polizia sono autorizzati ad utilizzare la forza, purché il ricorso alla violenza sia indispensabile e non eccessivo. Il ricorso alla forza fisica, se non assolutamente necessario, in base alle circostanze concrete del caso, degrada la dignità umana e costituisce pertanto violazione dell'articolo 3 della Convenzione; l'uso di manette o di altri strumenti di contenzione non è violativo dell'articolo 3, nella misura in cui sia stato imposto in relazione alla regolare detenzione e non comporti l'uso della forza. Le accuse di trattamenti inumani e degradanti debbono essere provate "oltre ogni ragionevole dubbio". Tuttavia, tale efficacia probatoria può derivare anche dalla coesistenza chiara e concordante di molteplici presunzioni di fatto.




