Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, la previsione all’interno degli ordinamenti nazionali di una fattispecie incriminatrice che punisca i rapporti sessuali tra uomini adulti e adolescenti consenzienti dello stesso sesso. Ciò, sostanzialmente in riferimento ad sistema penalistico che mantenga, di contro, leciti i rapporti sessuali eterosessuali e lesbici tra adulti e adolescenti. Invero, l’art 14 della Convenzione in combinato disposto con l’art. 8, impone che qualunque forma di differenzazione in funzione dell’orientamento sessuale derivante da una disposizione legislativa interna sia basata su ragioni obiettive, specifiche e sufficienti, costituendo altrimenti una discriminazione ingiustificata, equivalente a quelle basate su razza, origine o colore.
L’art. 35, riguardante il previo esperimento dei ricorsi interni va applicato dalla Corte con un certo grado di flessibilità e senza eccessivi formalismi tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Se tali circostanze fanno oggettivamente dedurre che un grado di ricorso interno sarebbe stato inefficace al fine di trovare giusta riparazione ad una violazione della Carta, la Corte può ritenere adempiuto tale requisito anche quando non si siano percorsi tutti i gradi del giudizio nazionale.
In presenza di diverse misure di controllo che limitino la libertà del paziente, un ricovero coattivo può essere considerato “detenzione”, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, anche qualora la degenza sia condotta in stanze non chiuse a chiave.
La disposizione di un ricovero coattivo deve essere sempre accompagnata da garanzie procedurali, prefissate dalla legge, che salvaguardino dall’arbitrio. Qualora tale misura sia disposta sulla base di poteri eccessivamente discrezionali, si è in presenza di un’illegittima detenzione e, di conseguenza, di una violazione dell’art. 5 comma 1 della convenzione.
Costituisce violazione dell’art. 5.4 della Convenzione il mancato approntamento di una procedura giurisdizionale volta al controllo di legittimità su di un ricovero coattivo che rivesta le caratteristiche di una “detenzione”.
Nel caso in cui l’illegittimità della detenzione dipenda esclusivamente dalla carenza di garanzie procedurali che ne accompagnino la disposizione, la dichiarazione della sussistenza di una violazione della Convenzione costituisce ristoro adeguato e sufficiente ai fini del risarcimento, a titolo di equa soddisfazione, del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima.
Non costituisce violazione dell’art. 8 della Convenzione il fatto che le autorità nazionali abbiano subordinato il rilascio del pentobarbital – medicinale potenzialmente letale - per suicidarsi ad una prescrizione medica, sottoscritta solo dopo una perizia psichiatrica approfondita. Il rispetto del diritto alla vita, previsto dall’art. 2 della Convenzione, impone, infatti, l’obbligo agli Stati membri, nel margine di apprezzamento loro accordato in questa materia, di assicurarsi che la scelta di togliersi la vita derivi da una volontà libera e consapevole dell’interessato e sia circondate da una serie di garanzie in grado di prevenirne gli abusi.
Sussiste violazione dell’art 5 par. I Cedu, qualora le motivazioni poste a fondamento dell’applicazione della custodia di sicurezza non rientrino in nessuno dei presupposti di cui all’art. 5 par. I.
Le "interferenze da parte dell'autorità pubblica" nell'esercizio della libertà di espressione possono comportare una "violazione" di cui all'articolo 10 par.1, se non rientrano in una delle deroghe previste al paragrafo 2. Il sistema di protezione dei diritti umani predisposto dalla Convenzione ha natura esclusivamente sussidiaria rispetto ai sistemi di protezione nazionali, pertanto spetta ai singoli Stati individuare ed enucleare, nel diritto interno, le situazioni di contrarietà alla morale. Il margine di apprezzamento di cui gode lo Stato nella definizione del concetto di morale, in assenza di un europeo consensus standard, non deve ritenersi comunque illimitato: esso deve essere "controllato" dalla Corte europea sulla sua "necessità" in una "società democratica".
Non sussiste violazione dell’art. 8, qualora le autorità nazionali, al fine di far fronte alle problematiche derivanti dalle immissioni sonore prodotte da un aeroporto durante le ore notturne, abbiano adottato tutte le misure necessarie finalizzate al controllo e alla riduzione dei voli durante le fasce orarie interessate.
In particolare, il diritto alla vita privata e familiare non risulta leso, qualora le autorità domestiche non abbiano ecceduto il margine di discrezionalità loro concesso nel delicato compito di bilanciare gli interessi della collettività con quelli dei singoli individui.
Sussiste violazione dell’art. 13, qualora un ordinamento interno non offra ai propri cittadini un rimedio effettivo finalizzato alla tutela dei diritti sanciti nella Convenzione che si assumono violati.
Costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione l’adozione, nei confronti di un detenuto, di metodi di sorveglianza e coercizione eccessivi e non necessari rispetto al fine della tutela della sicurezza pubblica (nel caso di specie, il ricorrente, pur non manifestando comportamenti aggressivi o comunque “pericolosi”, era stato legato al letto dell’ospedale in cui si trovava temporaneamente ricoverato).
In via di principio, per verificare se un organo giurisdizionale possa essere considerato “indipendente”, ai sensi dell’art. 6 § 1 Conv., –in particolare dal potere esecutivo e dalle parti in causa- occorre tener conto, tra l’altro, delle modalità di nomina dei propri membri, della durata del loro mandato, dell’esistenza di garanzie contro pressioni esterne nonché dell’apparenza d’indipendenza dell’organo stesso.
Nel caso di specie, la circostanza che l’autorità giudicante (“assessore”) possa essere revocato dal Ministro della Giustizia, senza che l’ordinamento interno abbia predisposto idonee garanzie volte a scongiurare un esercizio discrezionale di tale potere, integra la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione per difetto d’indipendenza.
Violazione art. 1 Prot.. 1 e art. 6, par. 1 e 2 - La ratio del diritto di prelazione riconosciuto all’amministrazione fiscale non è di punire l'evasione fiscale ma di prevenire la mancata riscossione di tasse di registrazioni maggiori, a prescindere dalla buona o cattiva fede dell'acquirente. Nel caso di specie, il provvedimento di prelazione si configura come arbitrario, selettivo e difficilmente prevedibile e non ha fornito le garanzie procedurali di base. Una decisione di prelazione non può essere considerata legittima in mancanza di contraddittorio e senza rispettare il principio della parità delle armi. La ricorrente, quale vittima dell’esercizio del diritto di prelazione, ha "sostenuto un onere speciale ed eccessivo" che da solo avrebbe potuto legittimare la possibilità, che le è stata negata, di contestare in modo efficace la misura adottata nei suoi confronti: è stato in tal modo sconvolto il "giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà e le esigenze di interesse generale”.
Non sussiste la violazione dell’art. 6 Cedu nel caso di sentenza di appello pronunciata in camera di consiglio in assenza dell’imputato detenuto o agli arresti domiciliari che non abbia chiesto di partecipare all’udienza poiché l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire. A differenza del giudizio ordinario, ove la presenza dell’imputato va sempre assicurata, salvo che il prevenuto vi rinunzi, nel giudizio camerale di appello la presenza dell’imputato non è necessaria e va quindi assicurata solo se questi manifesti la volontà di comparire entro il termine previsto, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia a essere presente.
L’art. 6 non esige la traduzione scritta di ogni atto ufficiale del procedimento, statuendo il diritto all’assistenza gratuita di un interprete, e non di un traduttore.
Non costituisce violazione dell’art. 5 § 1 l’adozione di una misura di detenzione provvisoria in ospedale psichiatrico in maniera non del tutto conforme alle norme procedurali previste dal diritto nazionale, ad esempio in assenza di una perizia psichiatrica oggettiva sullo stato di salute dell’interessato, laddove l’adozione sia motivata da ragioni di urgenza.
Costituisce violazione dell’art. 5 § 4 il mancato controllo giurisdizionale sul merito di una misura restrittiva della libertà personale, sia pure provvisoria, motivato dalla scadenza della durata fissata per la stessa. Il semplice fatto che un ordine di detenzione provvisoria sia scaduto non può privare il ricorrente del diritto ad ottenere un controllo sulla legittimità della misura, anche dopo la sua scadenza; ciò, in particolare, ove sia disposta la detenzione in una struttura psichiatrica, considerata la gravità di tale misura. Le garanzie di cui all'articolo 5 § 4 sarebbero, infatti, svuotate di significato se il controllo giurisdizionale di una custodia cautelare provvisoria, che è intrinsecamente limitata nel tempo, fosse possibile solo fino a quando gli effetti della misura persistono.
Costituisce violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione e dell’art. 4 del Protocollo n. 4, il respingimento in acque internazionali da parte delle autorità italiane, non preceduto dall’accertamento sull’identità e sui diritti di ogni singolo individuo, di “migranti misti” provenienti dalla Libia.
In materia di ritardata esecuzione di un provvedimento di rimessione in libertà, la Corte di Strasburgo ha inteso riconoscere la violazione dell’art. 5 § 1, nell’ipotesi in cui, a seguito di annullamento di un decreto di espulsione operato dal Giudice di Pace competente, il ricorrente non fosse stato posto immediatamente in stato di libertà, per effetto di una colpevole lentezza nel disbrigo delle, già snelle, formalità burocratiche richieste.




