Il divieto di tortura o trattamenti inumani e degradanti è assoluto - Quando esiste il rischio di tortura o di trattamenti disumani e degradanti, l’art 3 impedisce di dare esecuzione all’estradizione di un soggetto in un paese che utilizza tali pratiche, prescindendo da qualsiasi considerazione sulla la condotta dell’estradato, per quanto pericolosa e dannosa la stessa possa risultare per la collettività – il diritto di uno Stato di controllare sovranamente l’ingresso e il soggiorno degli stranieri deve esercitarsi in conformità con l’articolo 5, di conseguenza, il fermo di uno straniero “non deve durare eccessivamente, perché rischierebbe di trasformare una semplice restrizione della libertà personale in privazione della libertà”.
Non sussiste violazione dell’art 6-1, in riferimento al diritto ad un processo entro un termine ragionevole, qualora non sia dato riscontrare un pregiudizio rilevante come conseguenza della violazione; nella fattispecie, il soggetto, a fronte della presunta irragionevole durata del procedimento, ha potuto comunque beneficiare della dichiarazione di prescrizione per il reato più grave imputatogli nonché dello sconto di pena per le restanti accuse.
Lo stato deve garantire l’effettiva soddisfazione delle pretese risarcitorie ex lege Pinto entro sei mesi dalla esecutività delle sentenze che riconoscono tali pretese sul piano interno. Lo stato non può richiedere ai propri cittadini di ricorrere avverso le inefficienze della L. Pinto attraverso la Pinto stessa. Il riconoscimento degli interessi moratori non è sufficiente a riparare i danni morali patiti a causa dell’eccessiva durata del procedimento esecutivo. Si raccomanda allo Stato Italiano di intervenire quanto prima per arginare tale situazione, in particolare emendando ove necessario la L. Pinto, ed istituendo un fondo ad hoc per il risarcimento dei danni da eccessiva durata del processo.
L’art. 5, § 1 della Convenzione prescrive che qualsiasi misura privativa della libertà sia disposta in conformità alle norme sostanziali e procedurali di diritto interno dei Paesi membri, in armonia con lo scopo stesso di cui all'art. 5, ovvero la protezione dell'individuo da arbitrarietà. Qualora ciò non avvenga, la detenzione disposta risulterà in contrasto con la Convenzione. (Nella fattispecie: il diritto ungherese pone come requisito di legittimità dell'internamento psichiatrico l'accertamento della “pericolosità” del soggetto, accertamento al quale le autorità ungheresi non hanno, nel caso di specie, provveduto).
Non costituisce violazione dell’art. 14, in combinato disposto con l’articolo 8, la previsione in materia di adozione di minori di una norma che disciplina diversamente le condizioni di esercizio della potestà genitoriale per le coppie dello stesso sesso unite civilmente e per quelle sposate. La disparità di trattamento non è discriminatoria, poiché lo status giuridico di una coppia di fatto (omosessuale o eterosessuale) non è comparabile a quella di una coppia di coniugi. Ben potendo, infatti, l’istituto matrimoniale – tutelato dall’articolo 12 della Convenzione – conferire un status giuridico privilegiato da cui derivino particolari conseguenze sociali e giuridiche.
Sussiste violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione, qualora le autorità nazionali abbiano applicato ad un individuo la misura detentiva per un periodo di 2.000 giorni a fronte del mancato pagamento, da parte dello stesso, di una cauzione di 23.300 euro per aver violato una sola volta il coprifuoco impostogli durante lo stato di libertà provvisoria; la misura in questione infatti, risulta essere del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dell’infrazione commessa.
Sussiste violazione dell’art. 2 Cedu (profilo procedurale), nelle ipotesi in cui le Autorità nazionali, nelle indagini per omicidio, non adottino tutte le misure (mezzi di ricerca dell a prova, mezzi di prova ecc.) necessarie al corretto espletamento delle indagini; le indagini svolte in siffatta maniera infatti, non soddisfano il requisito di effettività di cui all'art. 2.
Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 11 il rifiuto opposto allo svolgimento di una manifestazione di promozione dei diritti degli omosessuali, quando lo stesso non sia supportato da alcuna ragionevole e necessaria giustificazione, ma si fondi soltanto sulla riprovazione verso l’orientamento sessuale espresso dai manifestanti. Il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati si restringe drasticamente quando siano in gioco aspetti particolarmente sensibili della vita privata degli individui. In questo senso, non costituisce ragionevole e obiettiva giustificazione di pubblico interesse, capace di legittimare il trattamento deteriore, la circostanza che la maggioranza della popolazione non condivida le idee promosse dai manifestanti.
Vi è violazione dell’art.6.1 CEDU, in materia di risarcimento per ingiusta detenzione, nelle ipotesi in cui al singolo è preclusa la possibilità di adire il giudice competente (giurisdizione civile), a causa della decisione assunta, d’ufficio dal giudice del merito, senza una richiesta del ricorrente.
L’art. 8 CEDU riconosce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria abitazione, inteso non solo nel senso di reale spazio fisico, ma anche come pacifico godimento della stessa.
La violazione di tale diritto non è limitato solo alla concreta e fisica violazione ma include anche elementi che non sono fisici o concreti quali per esempio rumori, emissioni, odori o altre forme di interferenza che impediscono ad un soggetto di poter godere pacificamente della propria abitazione.
Le autorità nazionali, quando sono chiamate a prendere delle scelte in materia ambientale, devono compiere opportuni studi ed indagini in modo che gli effetti delle attività che potrebbero danneggiare l’ambiente o violare i diritti delle persone, possano essere previsti e valutati in anticipo, così da garantire un giusto equilibrio tra l’interesse dell’individuo e quello della comunità in generale. Se ciò non avviene, sussiste la violazione della norma convenzionale in oggetto.
Non costituisce violazione dell’art. 8 Cedu il rigetto di una richiesta di adozione o di affidamento preadottivo nei confronti di una famiglia che abbia già presso di sè il minore da diversi mesi, se tale decisione dell’autorità nazionale, prevista dalla legge, sia stata adottata nell’interesse del minore - che deve sempre prevalere nelle misure che lo riguardano – e sia comprovata da una congrua motivazione che dimostri un adeguato bilanciamento degli interessi in rilievo.
Diritto alla vita – non sussiste violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo materiale, inteso quale uso eccessivo della forza. Non sussiste violazione dell’art. 2 CEDU, in riferimento all’obbligo positivo di proteggere la vita degli individui nelle operazioni che comportano l’impiego della forza letale. Sussiste violazione dell’art. 2 CEDU sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi procedurali da esso fissati, attesa la lacunosità delle indagini. Non è ravvisabile la violazione dell’art. 38 CEDU, qualora l’incompletezza delle informazioni ricevute dal Governo, non impedisca alla Corte di esaminare nel merito il ricorso.
Non sussiste violazione dell’art. 2 sotto il profilo sostanziale, qualora un agente preposto al servizio d’ordine durante una manifestazione abbia cagionato la morte di uno dei manifestanti al solo scopo di tutelare la propria vita e qualora la legittimità del ricorso all’uso della forza in tali circostanze trovi il suo fondamento nella disciplina nazionale.
Non sussiste violazione dell’art. 2 sotto il profilo procedurale nel caso in cui le autorità domestiche dimostrino di aver svolto delle attività investigative del tutto effettive, adeguate ed indipendenti e qualora i ricorrenti non siano stati in grado di fornire una prova a contrario sufficiente.
Non sussiste violazione dell’art. 13 nell’ipotesi in cui , pur non sussistendo la possibilità di costituirsi parte civile in un procedimento penale, esista la possibilità di adire il giudice civile allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che si lamenta di aver subito.
Sussiste violazione dell’art. 6 § 1 CEDU in caso di mancata audizione del ricorrente nelle ipotesi in cui lo stesso ne faccia espressa richiesta al fine di poter chiarire i fatti di causa, anche qualora l’udienza pubblica possa in qualche misura ostacolare la corretta amministrazione della giustizia in termini di celerità dei giudizi.
Sussiste violazione dell’art 6 § 1 CEDU, in termini di mancato rispetto del contraddittorio, quando, a causa della mancata notifica al ricorrente di atti a lui sfavorevoli, non si consenta una concreta parità delle armi tra accusa e difesa nel corso del giudizio.
Configura la violazione dell’art. 6.1 CEDU, l’impossibilità per un detenuto di accedere ai tribunali per far valere i propri diritti e le proprie obbligazioni civili. Il diritto di accesso ai tribunali costituisce solo un aspetto delle più ampie garanzie riconosciute dall’art. 6.1 e non si limita a tutelare il diritto del singolo alla semplice trattazione della causa, avendo, difatti, una portata più ampia. Inoltre, i fatti che costituiscono violazione dell’art. 6.1, costituiscono anche violazione dell’art. 8, quando il privato, in stato di detenzione, sia impossibilitato a comunicare con un legale in ragione del rifiuto opposto dalle autorità penitenziarie, essendo tale comunicazione propedeutica per l’accesso alla giustizia.




